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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifica cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 D.P.R.n. 603/72 - Onere della prova del contenuto del plico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. In tema di notificazione della cartella esattoriale mediante spedizione del plico, una volta provata la spedizione e la regolarità formale della notificazione, spetta al destinatario dimostrare che il plico era vuoto oppure che conteneva un atto diverso dalla cartella esattoriale asseritamente spedita. La mera contestazione del contenuto non è sufficiente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la notificazione della cartella, effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, fosse invalida perché non era dimostrato il contenuto effettivo del plico ricevuto, oppure perché il plico avrebbe potuto contenere un atto diverso da quello indicato come spedito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La disposizione disciplina la notificazione della cartella esattoriale, anche mediante invio del plico. In assenza di una prova contraria specifica, la spedizione regolare consente di presumere che il plico contenesse l'atto indicato.

Massime di principio

  • Chi contesta il contenuto di un plico notificato non può limitarsi ad affermare che fosse vuoto o contenesse un documento diverso: deve fornire una prova concreta della contestazione.
  • La prova della regolare spedizione e notificazione dell'atto può trasferire sul destinatario l'onere di dimostrare l'inesistenza o la difformità del contenuto del plico.
  • Per contestare efficacemente una cartella esattoriale notificata è opportuno indicare circostanze specifiche e produrre elementi probatori, come anomalie dell'involucro, dichiarazioni del notificatore, documentazione postale o altri riscontri.
  • La presunzione derivante dalla regolare notificazione non è assoluta: può essere superata da una prova concreta che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso.

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