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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Asti

Operazioni in fattura in assenza di contratto - Descrizione delle operazioni in fattura - Saldo in contanti delle fatture

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione aveva ritenuto inesistenti o non adeguatamente provate alcune operazioni, valorizzando l’assenza di contratti scritti, la descrizione delle prestazioni nelle fatture e il loro pagamento in contanti. Il ricorrente sosteneva invece che le operazioni fossero effettive, che la legge non imponesse la forma scritta per i contratti commerciali e che le fatture contenessero una descrizione conforme ai requisiti normativi. Inoltre, il pagamento in contanti non poteva costituire, da solo, prova dell’inesistenza delle operazioni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto, poiché l’assenza di un contratto scritto non dimostra l’inesistenza delle operazioni, quando la forma scritta non è richiesta dalla legge né per la validità del contratto né ai fini della prova. È stata ritenuta sufficiente la descrizione delle operazioni contenuta nelle fatture, purché conforme all’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Anche il pagamento in contanti, pur potendo suscitare dubbi sui rapporti tra le parti, non è stato considerato idoneo a provare, neppure in via presuntiva, l’inesistenza delle prestazioni, soprattutto perché parte dei beni o delle prestazioni fatturate era stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.P.R. 633/1972

    La fattura deve descrivere le operazioni in modo conforme ai requisiti previsti dalla norma. Una descrizione adeguata può essere sufficiente anche in assenza di un contratto commerciale scritto.

  • Principi civilistici sulla forma dei contratti commerciali

    In assenza di una specifica previsione legislativa, i contratti commerciali non devono necessariamente essere conclusi per iscritto, né la forma scritta è richiesta per la loro validità o per la loro prova.

Massime di principio

  • L’assenza di un contratto scritto non consente, da sola, di concludere che le operazioni fatturate siano inesistenti, salvo che una specifica norma richieda la forma scritta.
  • La fattura può costituire un elemento probatorio rilevante se descrive le operazioni in modo sufficientemente preciso e conforme all’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
  • Il pagamento in contanti può rappresentare un elemento di cautela o di sospetto, ma non dimostra automaticamente l’inesistenza dell’operazione; occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • La disponibilità effettiva dei beni o il riscontro concreto delle prestazioni costituisce un elemento favorevole alla prova della reale esecuzione delle operazioni.
  • La valutazione deve essere complessiva: l’Amministrazione non può fondare la contestazione esclusivamente sull’assenza di contratti scritti, sulla genericità non dimostrata delle fatture o sul pagamento in contanti.

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