Sentenza del 29/10/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Asti
Operazioni in fattura in assenza di contratto - Descrizione delle operazioni in fattura - Saldo in contanti delle fatture
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva ritenuto inesistenti o non adeguatamente provate alcune operazioni, valorizzando l’assenza di contratti scritti, la descrizione delle prestazioni nelle fatture e il loro pagamento in contanti. Il ricorrente sosteneva invece che le operazioni fossero effettive, che la legge non imponesse la forma scritta per i contratti commerciali e che le fatture contenessero una descrizione conforme ai requisiti normativi. Inoltre, il pagamento in contanti non poteva costituire, da solo, prova dell’inesistenza delle operazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto, poiché l’assenza di un contratto scritto non dimostra l’inesistenza delle operazioni, quando la forma scritta non è richiesta dalla legge né per la validità del contratto né ai fini della prova. È stata ritenuta sufficiente la descrizione delle operazioni contenuta nelle fatture, purché conforme all’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Anche il pagamento in contanti, pur potendo suscitare dubbi sui rapporti tra le parti, non è stato considerato idoneo a provare, neppure in via presuntiva, l’inesistenza delle prestazioni, soprattutto perché parte dei beni o delle prestazioni fatturate era stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.
Norme richiamate
Art. 21 del D.P.R. 633/1972
La fattura deve descrivere le operazioni in modo conforme ai requisiti previsti dalla norma. Una descrizione adeguata può essere sufficiente anche in assenza di un contratto commerciale scritto.
Principi civilistici sulla forma dei contratti commerciali
In assenza di una specifica previsione legislativa, i contratti commerciali non devono necessariamente essere conclusi per iscritto, né la forma scritta è richiesta per la loro validità o per la loro prova.
Massime di principio
- L’assenza di un contratto scritto non consente, da sola, di concludere che le operazioni fatturate siano inesistenti, salvo che una specifica norma richieda la forma scritta.
- La fattura può costituire un elemento probatorio rilevante se descrive le operazioni in modo sufficientemente preciso e conforme all’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
- Il pagamento in contanti può rappresentare un elemento di cautela o di sospetto, ma non dimostra automaticamente l’inesistenza dell’operazione; occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
- La disponibilità effettiva dei beni o il riscontro concreto delle prestazioni costituisce un elemento favorevole alla prova della reale esecuzione delle operazioni.
- La valutazione deve essere complessiva: l’Amministrazione non può fondare la contestazione esclusivamente sull’assenza di contratti scritti, sulla genericità non dimostrata delle fatture o sul pagamento in contanti.
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