Sentenza del 29/10/2018 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - motivazione per relationem - rinvio ad altro procedimento conosciuto dal contribuente - è ammissibile. Reddito di impresa - imputazione pro quota - società a ristretta base sociale - presunzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’accertamento sotto due profili: la carenza di motivazione, poiché l’avviso rinviava per relationem a un processo verbale di constatazione formato nell’ambito di un diverso procedimento, riguardante la società partecipata; e l’illegittima imputazione pro quota del maggior reddito societario, determinato a seguito del disconoscimento di costi documentati da fatture relative a operazioni inesistenti. La controversia riguardava quindi sia l’utilizzabilità del rinvio ad atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, sia l’applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento: il rinvio al processo verbale relativo alla società era ammissibile perché il contribuente ne aveva contezza e aveva potuto esercitare un controllo sulla vicenda, anche in ragione della sua partecipazione societaria. È stata inoltre ritenuta legittima l’attribuzione pro quota ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società a ristretta base partecipativa, dopo il disconoscimento dei costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti. Ne consegue il rigetto delle contestazioni del contribuente e la conferma dell’accertamento.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è ammissibile quando l’atto richiamato sia identificabile e il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza o concreta possibilità di conoscerne il contenuto e di difendersi.
- Il rinvio a un processo verbale formato in un procedimento riguardante la società partecipata può essere valido anche nell’accertamento rivolto al socio, se esiste un collegamento diretto tra i due procedimenti e il socio aveva contezza della verifica societaria.
- Nelle società a ristretta base partecipativa opera, secondo la giurisprudenza tributaria, una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salvo prova contraria.
- Quando l’Amministrazione disconosce costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti, il maggior reddito societario così determinato può essere imputato pro quota ai soci, purché siano rispettati i requisiti della presunzione e sia consentita un’adeguata difesa.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio può superarla dimostrando, ad esempio, la propria estraneità alla gestione, l’effettivo mancato conseguimento delle somme o altri elementi idonei a escludere la distribuzione.
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