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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00271/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società titolare di una concessione di grande derivazione idroelettrica impugnava davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche una deliberazione regionale che, dopo la scadenza della concessione, disponeva la prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto alle condizioni già stabilite, confermando in particolare l'obbligo di corrispondere un canone aggiuntivo provvisoriamente determinato. La società sosteneva che tale prelievo fosse illegittimo perché contrastante con la disciplina statale sulle concessioni idroelettriche, con il principio di legittimo affidamento e con vari parametri costituzionali e eurounitari, deducendo anche l'irragionevolezza della quantificazione del canone. Il Tribunale Superiore decideva con sentenza parziale: respingeva il primo motivo, rinviando l'esame del secondo motivo ad una verificazione tecnica disposta in altro giudizio analogo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999, dell'art. 23 l. n. 87/1953, di numerosi parametri costituzionali e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, oltre a omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della legge regionale; 2) violazione delle direttive europee sul mercato elettrico e dei parametri costituzionali, con richiesta di disapplicazione della norma regionale o di rinvio alla Corte costituzionale; 3) violazione delle direttive sulle fonti rinnovabili e del legittimo affidamento, con analoghe richieste di disapplicazione o questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche fosse una sentenza non definitiva/parziale, poiché aveva deciso solo alcune questioni senza definire il giudizio, rinviando l'esame di ulteriori profili all'esito di una verificazione tecnica in altro procedimento analogo. In base alla disciplina speciale richiamata per le decisioni interlocutorie del TSAP e alla disciplina generale sulle sentenze non definitive, tali pronunce non sono immediatamente ricorribili per cassazione, ma possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza definitiva. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    La disposizione è stata richiamata come base della disciplina della prosecuzione temporanea delle concessioni idroelettriche e della contestata invarianza delle condizioni concessorie; nel caso concreto, però, la Corte non ne ha esaminato il merito, fermandosi alla ragione processuale dell'inammissibilità.

  • art. 53-bis l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26

    È la norma regionale censurata per aver previsto il canone aggiuntivo in caso di prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto dopo la scadenza della concessione.

  • art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

    È richiamato quale parametro processuale nel ricorso, ma la Corte non affronta il merito delle questioni di legittimità costituzionale per via dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare irragionevolezza e discriminazione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità di una prestazione patrimoniale imposta, ma non esaminato nel merito.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per lamentare compressione della libertà di iniziativa economica, ma non esaminato nel merito.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per contestare l'assenza di collegamento con la capacità contributiva, ma non esaminato nel merito.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in più commi quale parametro di legittimità costituzionale, ma non scrutinato nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato nel ricorso come parametro costituzionale, senza esame di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, ma la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato per lamentare una decurtazione patrimoniale ingiustificata, ma non esaminato nel merito.

  • direttiva 2009/72/CE

    Richiamata per sostenere il contrasto con la disciplina europea del mercato elettrico, senza esame di merito.

  • direttiva 2019/944/CE

    Richiamata per il medesimo profilo di asserita discriminazione nel mercato elettrico, senza esame di merito.

  • direttiva 2001/77/CE

    Richiamata in relazione alla promozione delle fonti rinnovabili e alla stabilità dei regimi di sostegno, senza esame di merito.

  • direttiva 2009/28/CE

    Richiamata nel medesimo ambito delle fonti rinnovabili e degli incentivi, senza esame di merito.

  • direttiva 2018/2001/UE

    Richiamata per sostenere l'illegittimità del canone aggiuntivo rispetto ai regimi di sostegno alle rinnovabili, senza esame di merito.

  • art. 202, secondo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    "le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva"

    La Corte interpreta la nozione di decisioni interlocutorie del TSAP come comprensiva anche delle sentenze non definitive che decidono il merito senza definire il giudizio, rendendole impugnabili solo insieme alla sentenza definitiva.

  • art. 279, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per definire la categoria della sentenza non definitiva cui viene assimilata la decisione del TSAP.

  • art. 360, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato per ribadire, in via generale, che non sono immediatamente ricorribili le sentenze che decidono questioni senza definire neppure parzialmente il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le sentenze non definitive o parziali del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che non definiscono il giudizio, anche se decidono questioni di merito, non sono immediatamente ricorribili per cassazione: l'impugnazione è ammissibile solo unitamente alla sentenza definitiva.
  • La nozione di decisione interlocutoria del giudice speciale delle acque va letta in continuità con la nozione di sentenza non definitiva, includendo i provvedimenti che decidono solo alcune questioni e rinviano ad ulteriori istruttorie o verificazioni.
  • Quando il giudice di merito non si pronuncia definitivamente sull'intera controversia, il ricorso per cassazione proposto contro la sola sentenza parziale è inammissibile, anche se il ricorrente deduce numerosi profili di violazione di legge o di illegittimità costituzionale.
  • In presenza di una sentenza parziale, le questioni sostanziali e costituzionali restano assorbite dalla preclusione processuale all'impugnazione immediata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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