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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00186/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da più atti di precetto notificati per il recupero di spese legali liquidate in numerosi decreti ingiuntivi ottenuti su istanza di uno studio legale. Le società destinatarie dei precetti hanno proposto opposizione deducendo che il credito era stato abusivamente frazionato in sede esecutiva, cioè azionato con una pluralità di precetti anziché con un unico atto. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che i diversi decreti ingiuntivi costituissero distinti titoli esecutivi. La corte d’appello ha confermato parzialmente tale impostazione, dichiarando legittimi i precetti nei limiti delle somme dovute in base ai relativi titoli, ma riducendo le spese ritenute superflue e regolando le spese dei gradi di merito. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 615, 474, 479, 480 e 483 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse oltrepassato i limiti del giudizio esecutivo valutando il processo di formazione del titolo e introducendo un indebito obbligo di accorpare più titoli esecutivi in un unico precetto; con il secondo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha qualificato la causa come opposizione all’esecuzione, quindi soggetta al regime di non sospensione feriale dei termini, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale qualificazione non è esclusa dalla presenza di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. Ne ha fatto discendere che il termine per proporre ricorso per cassazione non era sospeso nel periodo feriale; poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 31 maggio 2021, non notificata, e il ricorso era stato notificato il 22 dicembre 2021, il gravame è risultato proposto oltre il termine. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della sola controricorrente che aveva effettivo interesse alla resistenza e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione, ma il ricorso è stato deciso per tardività senza esame nel merito dei motivi.

  • art. 615 c.p.c.

    Serve a qualificare la controversia come opposizione all'esecuzione, rilevante ai fini del regime dei termini processuali.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul preteso superamento dei limiti del titolo esecutivo.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione ai doveri delle parti nel processo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla notificazione del titolo e del precetto.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa al precetto e alla sua struttura rispetto ai titoli esecutivi azionati.

  • art. 483 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa al cumulo o alla pluralità dei mezzi esecutivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda accessoria di responsabilità aggravata non muta la qualificazione della causa come opposizione all'esecuzione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della censura, senza decisione nel merito per tardività.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della censura, senza decisione nel merito per tardività.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta del relatore in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Una controversia qualificata dal giudice di merito come opposizione all’esecuzione resta soggetta al regime processuale proprio di tale rito, anche se la parte formula in via accessoria una domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
  • La qualificazione della causa come opposizione all’esecuzione comporta la non applicazione della sospensione feriale dei termini, con conseguente computo ordinario del termine per impugnare in cassazione.
  • Nei giudizi di opposizione all’esecuzione o a precetto, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine utile è inammissibile per tardività, a prescindere dal merito delle censure sollevate.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il soccombente sopporta le spese in favore della sola parte che abbia effettivo interesse a resistere al ricorso.
  • La sola presenza di più titoli esecutivi non consente, di per sé, di sindacare in cassazione la decisione di merito se l’impugnazione è tardiva; il vaglio di legittimità resta precluso dal rilievo preliminare sull’ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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