Cassazione Civile, Ordinanza n. 00187/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di azienda agricola nei confronti dell'ente territoriale, volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti dai fondi agricoli, che venivano imputati alle piogge, alla mancata predisposizione di uno sbarramento idoneo delle acque e al dissesto idrogeologico del territorio, rispetto al quale l'ente non avrebbe adottato rimedi adeguati. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto, osservando che neppure la consulenza tecnica d'ufficio, rinnovata in appello, aveva consentito di collegare i danni riscontrati all'inerzia dell'ente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva l'omessa valutazione, ritenuta decisiva, di parte delle considerazioni e conclusioni della consulenza tecnica officiosa. Nel merito la Corte osserva, in via preliminare, che il ricorso era stato depositato oltre il termine utile risultante dal fascicolo telematico e quindi era improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c.; aggiunge inoltre che il motivo era comunque connotato da inammissibilità, poiché fondato su un vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e, soprattutto, mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che il deposito era avvenuto il 30 dicembre 2021 a fronte di una notifica del 6 dicembre 2021, con conseguente inosservanza dell'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha inoltre evidenziato, quale autonoma ragione, che il ricorso presentava profili di inammissibilità perché denunciava un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non proponibile nel caso di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., e comunque sollecitava una nuova valutazione delle prove, inclusa la consulenza tecnica e la documentazione, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso fondato su omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto non deducibile nel caso esaminato.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile quando il deposito avviene oltre il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., salvo che sia dimostrata in modo documentato una causa che abbia impedito il tempestivo perfezionamento del deposito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la decisione impugnata sia sorretta da doppia conforme, nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, comprese le consulenze tecniche d'ufficio.
- Le deduzioni circa difficoltà tecniche del deposito telematico devono essere specifiche e documentalmente riscontrate; mere allegazioni non supportate dal fascicolo non sono idonee a superare una declaratoria di improcedibilità.
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