Cassazione Civile, Ordinanza n. 00185/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Il debitore esecutato aveva agito sostenendo che l'esecuzione promossa nei suoi confronti fosse illegittima perché fondata su un titolo esecutivo divenuto inefficace: la sentenza di primo grado richiamata nel precetto sarebbe stata riformata in appello e, quindi, il titolo avrebbe dovuto identificarsi nella sentenza sostitutiva del giudice di secondo grado. Chiedeva, inoltre, di dichiarare estinto il diritto dei creditori per prescrizione e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancanza di un titolo valido. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo inammissibile la parte relativa alla mancata produzione in originale del titolo esecutivo, perché già qualificata in primo grado come opposizione agli atti esecutivi, e infondata la doglianza sulla prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su un'eccezione di prescrizione non riproposta; 2) violazione dell'art. 474 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo l'assenza del titolo esecutivo per effetto della sostituzione della sentenza di primo grado con quella di appello; 3) violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., contestando la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che l'eccezione di prescrizione era stata comunque respinta e che, per come impostato il ricorso, in appello era rimasto in discussione soltanto il motivo relativo alla qualificazione dell'opposizione. Ha reputato non dimostrato, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., che il Tribunale avesse qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; al contrario, la sentenza impugnata dava conto della qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne è derivato che l'eventuale erroneità di tale qualificazione andava fatta valere con il mezzo di impugnazione coerente con il regime dell'atto, secondo il principio dell'apparenza. I motivi, esaminati congiuntamente, sono stati quindi ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e, ricorrendone i presupposti, è stato posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata scrutinata come vizio processuale, ma il motivo è risultato inammissibile per difetto di interesse in relazione alla prescrizione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non deve pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni ritualmente devolute; nel caso concreto non è stata ravvisata una pronuncia ultra petita sulla prescrizione.
art. 474 c.p.c.
La questione del titolo esecutivo è stata affrontata negando che la mera riforma della sentenza di primo grado, per come dedotta e per il regime dell'opposizione, imponesse l'accoglimento del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto non decisivo rispetto alla qualificazione dell'opposizione e al regime di impugnazione individuato dalla Corte territoriale.
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione non è stata ritenuta la corretta qualificazione della domanda, difettando la prova che il giudice di primo grado l'avesse effettivamente trattata in tal modo.
art. 617 c.p.c.
La domanda è stata considerata, sulla base della qualificazione operata dal giudice di merito, opposizione agli atti esecutivi; pertanto la decisione era inappellabile e andava impugnata con il mezzo appropriato secondo il regime dell'atto.
art. 618 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto non fondato il profilo relativo al regime dell'opposizione alla luce della qualificazione ex art. 617 c.p.c.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione dell'azione, ma non idoneo a superare il principio dell'apparenza e il conseguente regime di impugnazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
È stato ribadito l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; il mero rinvio agli atti di merito è insufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la qualificazione della domanda o dell'opposizione effettuata dal giudice di merito è chiara e non specificamente e adeguatamente censurata, il regime di impugnazione segue tale qualificazione secondo il principio dell'apparenza, con conseguente inammissibilità del mezzo erroneamente esperito.
- Chi ricorre per cassazione denunciando error in procedendo deve comunque rispettare l'onere di specificità di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando puntualmente il contenuto degli atti e la loro collocazione processuale; il diretto esame degli atti non esonera da tale onere.
- La censura di ultrapetizione o di pronuncia su questioni non devolute richiede che il ricorrente dimostri in modo preciso la mancata devoluzione o la diversa formulazione delle domande ed eccezioni nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile o infondato.
- Se il giudice di merito ha qualificato la controversia come opposizione agli atti esecutivi, la decisione segue il relativo regime di impugnazione, e l'eventuale contestazione della qualificazione deve misurarsi con tale assetto processuale.
- Il motivo di ricorso che risulti privo di interesse concreto perché la questione lamentata è stata comunque respinta nel merito è inammissibile.
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