Cassazione Civile, Ordinanza n. 00189/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla locatrice per il pagamento di canoni di locazione scaduti e non pagati relativi a un immobile sito in Chieti, condotto in locazione dalla ricorrente. La conduttrice propose opposizione sostenendo che una successiva scrittura privata intervenuta tra il suo ex coniuge e la locatrice avesse effetto liberatorio anche nei suoi confronti, esonerandola dal pagamento dei canoni. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’appello confermò la decisione. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la scrittura privata fosse stata male interpretata come contratto atipico con efficacia liberatoria e che fosse stata negata l’ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della locatrice; con il secondo denunciò violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e richiamò anche l’art. 476 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente aderito alla tesi della controparte senza corretta valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e priva di vizi logici. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo perché prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la sentenza d’appello avesse confermato integralmente la decisione di primo grado, con conseguente operatività del limite di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha ritenuto inammissibili anche le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché non deducevano l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti né un’erronea applicazione di regole legali di prova, ma solo una critica al prudente apprezzamento del materiale probatorio. È stata inoltre reputata inammissibile, per difetto di specificità, la censura sulla mancata ammissione dell’interrogatorio formale, poiché la ricorrente non aveva trascritto le circostanze oggetto della prova per consentire il controllo di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il n. 5 non è utilizzabile nel caso di ricorso contro sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado; le censure su violazione di legge devono essere effettive e non mascherare una richiesta di nuova valutazione del merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non se si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alle censure effettivamente formulate.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Sussiste l'obbligo, in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiamato indirettamente nel riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, quale parametro generale del sindacato sulla prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge o di omesso esame del fatto, quando la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Se la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione avverso tale decisione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto del limite previsto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non può essere dedotta per contestare il peso attribuito alle prove acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o applica il prudente apprezzamento in luogo di una regola legale di prova; non quando si contesta semplicemente la valutazione del materiale probatorio.
- La censura per mancata ammissione di una prova orale richiede specificità: in cassazione vanno trascritte le circostanze che si volevano provare, così da consentire il controllo sulla loro decisività.
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