Cassazione Civile, Ordinanza n. 00188/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c., dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 21178/2021 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che l'ordinanza si sarebbe fondata su una supposizione erronea circa l'inadempimento della società ricorrente nel rapporto contrattuale e sulla conseguente legittimità del rifiuto di pagamento ex art. 1460 c.c.; dall'altro, ha dedotto il vizio di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. richiamando un precedente giudicato asseritamente contrastante della Corte d'Appello di Catanzaro, che avrebbe accertato la correttezza operativa della società nei confronti degli utenti. La Corte ha però rilevato che il ricorso per revocazione difettava dell'esposizione dei fatti di causa, requisito essenziale anche in tale rimedio, e che il motivo ex art. 395 n. 5 c.p.c. era inammissibile perché riferito a una decisione della Cassazione, rimedio non previsto per le pronunce di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il ricorso era carente nell'esposizione dei fatti, non sanabile mediante rinvio implicito al precedente ricorso per cassazione, poiché la revocazione introduce un nuovo giudizio e deve essere autonomamente redatta. Ha inoltre precisato che il vizio di contrarietà ad altra sentenza passata in giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c. non è invocabile contro le decisioni della Corte di cassazione, non essendo contemplato tra i mezzi di revocazione previsti per tali pronunce dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.
revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5
Il rimedio è stato ritenuto non praticabile nel caso concreto: il motivo n. 4 non ha superato il vaglio di ammissibilità per difetto di autosufficienza/esposizione dei fatti, mentre il motivo n. 5 non è utilizzabile contro una pronuncia della Corte di cassazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
difetta dell'esposizione dei fatti di causa
Il requisito di specifica esposizione dei fatti è necessario anche nel ricorso per revocazione e non può essere soddisfatto tramite rinvio implicito ad atti di un precedente giudizio di cassazione.
art. 365 c.p.c.
Il ricorso per revocazione, essendo un nuovo giudizio, deve essere redatto secondo le regole proprie del ricorso introduttivo.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha richiamato la trattazione camerale e la proposta del relatore, senza svolgere un'interpretazione sostanziale della norma.
art. 1460 c.c.
avvalendosi dell'art. 1460 cod.civ.
La ricorrente sosteneva che il rifiuto di pagamento dell'altra parte fosse stato legittimo per inadempimento della controparte; la Corte non ha accolto tale ricostruzione perché assorbita dall'inammissibilità del rimedio.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dalla disciplina speciale; il vizio di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. non vi rientra.
art. 391-ter c.p.c.
Conferma che le pronunce di cassazione sono revocabili solo nei limiti specificamente previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Serve come parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
La Corte ha escluso che l'irrevocabilità delle pronunce di cassazione rispetto al vizio di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. contrasti con i principi costituzionali di uguaglianza, difesa e giusto processo.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione deve contenere un'autonoma e completa esposizione dei fatti di causa: non è sufficiente rinviare al contenuto di atti di un precedente giudizio di cassazione.
- La revocazione per contrasto con precedente giudicato non è esperibile contro le decisioni della Corte di cassazione se il vizio non è espressamente previsto dalla disciplina speciale dettata per tali pronunce.
- La critica che investe la fondatezza del decisum non può essere veicolata come revocazione se manca il presupposto tipico del rimedio; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del rimedio comporta la soccombenza della parte ricorrente sia sulle spese sia sull'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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