Cassazione Civile, Sentenza n. 26148/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disciplina fiscale della somma percepita dal contribuente a seguito di un accordo transattivo con la Banca Popolare di Ancona (parte di un indennizzo complessivo di €20.000.000 ripartito pro rata tra i soci). L'Agenzia contestava la sentenza della C.T.R. che aveva qualificato il corrispettivo come "reddito diverso" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R.; l'Ufficio sosteneva invece che le somme costituissero corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare/non fare/permettere e dovessero rientrare nella lett. l) dell'art. 67 T.U.I.R.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione regionale che aveva qualificato fiscalmente la somma come riconoscimento oneroso connesso alla rinuncia al diritto di opzione (equiparata a cessione onerosa del diritto). La Corte ha ritenuto che il pagamento fosse sostanzialmente diretto a remunerare la rinuncia/disposizione di un diritto patrimoniale (diritto di opzione/voto), non l'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. Ha richiamato la necessità di valutare la natura sostanziale dei diritti oggetto di transazione e ha escluso che la categoria residuale degli "obblighi" possa essere usata per mutare unilateralmente il regime fiscale stabilito dalla legge. L'Agenzia è stata condannata alle spese e all'obbligo di restituire a Cori la differenza di quanto indebitamente versato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma alla somma percepita: la rinuncia onerosa al diritto di opzione è sostanzialmente equiparabile a una cessione onerosa di diritti/partecipazioni e rientra quindi nei redditi diversi di cui alla lett. c-bis).
art. 67, comma 1, lett. l) T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
L'Agenzia chiedeva l'applicazione di questa lettera (corrispettivi per assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), ma la Corte ha escluso tale qualificazione perché la somma compensava la rinuncia/disposizione di un diritto patrimoniale e non l'assunzione di un obbligo specifico.
art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Riferimento al regime fiscale (imposta sostitutiva/disciplinare) applicabile ai redditi diversi: la C.T.R. aveva richiamato tale disciplina in relazione all'imposizione prevista per le somme qualificate ai sensi dell'art. 67.
art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Norma processuale invocata dall'Agenzia quale vizio di diritto; la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha respinto il ricorso.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamo procedurale relativo alle conclusioni rese all'udienza pubblica e alla relazione del consigliere relatore.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul silenzio-rifiuto degli uffici ad istanza di rimborso; il provvedimento di silenzio-rifiuto è stato impugnato dal contribuente e poi annullato dalla C.T.R.
Circolare Agenzia Entrate 10 dicembre 2004, n. 52/E (punto 2.2.5.)
Richiamata dalla Corte come supporto interpretativo: la circolare include tra i redditi diversi ai sensi della lett. c-bis) la cessione di partecipazioni o diritti rappresentativi della partecipazione, principio estensibile alla rinuncia onerosa al diritto di opzione.
Cass. 15 luglio 2021, n. 20316; Cass. 14 gennaio 2022, n. 1046
Giurisprudenza di supporto richiamata dalla Corte che conferma l'interpretazione secondo cui operazioni assimilabili alla cessione di diritti/partecipazioni rientrano nella lett. c-bis).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'esenzione o regolazione del contributo unificato per le pubbliche amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; la Corte ha rilevato che non si applica nel caso di specie.
Massime di principio
- Nelle transazioni giudiziali occorre guardare alla sostanza economica: se il pagamento compensa la rinuncia o la cessione di un diritto patrimoniale (es. diritto di opzione o diritti di voto/partecipazione), è probabile la qualificazione come "reddito diverso" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R.
- La semplice definizione contrattuale di un corrispettivo come "per assunzione di obblighi" non basta a inquadrare fiscalmente la somma nella lett. l); è necessario che vi sia un'effettiva assunzione di un obbligo specifico di fare, non fare o permettere distinguibile dalla rinuncia/disponibilità di un diritto patrimoniale.
- La correlazione tra l'ammontare erogato e la partecipazione societaria (ripartizione pro rata in base alle azioni) è un indice importante: una ripartizione proporzionale suggerisce che si stia remunerando la rinuncia a diritti connessi alla partecipazione stessa.
- Non è consentito alle parti, mediante transazione, di mutare ex post il regime fiscale stabilito dalla legge: l'analisi fiscale deve privilegiare la natura economica dell'operazione rispetto alla sua denominazione formale nelle parti.
- Si vanno a considerare utili le circolari amministrative e la giurisprudenza consolidata per definire quando una rinuncia o una cessione di diritti debba essere tassata come reddito diverso (lett. c-bis). Tenere conto di precedenti Cassazione e chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.
- In caso di dubbio interpretativo è opportuno documentare la causa economica del pagamento (testo dell'accordo, criteri di riparto, collegamento con diritti rinunciati) per sostenere la qualificazione fiscale in sede amministrativa o giudiziale.
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