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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26148/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disciplina fiscale della somma percepita dal contribuente a seguito di un accordo transattivo con la Banca Popolare di Ancona (parte di un indennizzo complessivo di €20.000.000 ripartito pro rata tra i soci). L'Agenzia contestava la sentenza della C.T.R. che aveva qualificato il corrispettivo come "reddito diverso" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R.; l'Ufficio sosteneva invece che le somme costituissero corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare/non fare/permettere e dovessero rientrare nella lett. l) dell'art. 67 T.U.I.R.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione regionale che aveva qualificato fiscalmente la somma come riconoscimento oneroso connesso alla rinuncia al diritto di opzione (equiparata a cessione onerosa del diritto). La Corte ha ritenuto che il pagamento fosse sostanzialmente diretto a remunerare la rinuncia/disposizione di un diritto patrimoniale (diritto di opzione/voto), non l'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. Ha richiamato la necessità di valutare la natura sostanziale dei diritti oggetto di transazione e ha escluso che la categoria residuale degli "obblighi" possa essere usata per mutare unilateralmente il regime fiscale stabilito dalla legge. L'Agenzia è stata condannata alle spese e all'obbligo di restituire a Cori la differenza di quanto indebitamente versato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)

    La Corte ha ritenuto applicabile questa norma alla somma percepita: la rinuncia onerosa al diritto di opzione è sostanzialmente equiparabile a una cessione onerosa di diritti/partecipazioni e rientra quindi nei redditi diversi di cui alla lett. c-bis).

  • art. 67, comma 1, lett. l) T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)

    L'Agenzia chiedeva l'applicazione di questa lettera (corrispettivi per assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), ma la Corte ha escluso tale qualificazione perché la somma compensava la rinuncia/disposizione di un diritto patrimoniale e non l'assunzione di un obbligo specifico.

  • art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    Riferimento al regime fiscale (imposta sostitutiva/disciplinare) applicabile ai redditi diversi: la C.T.R. aveva richiamato tale disciplina in relazione all'imposizione prevista per le somme qualificate ai sensi dell'art. 67.

  • art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

    Norma processuale invocata dall'Agenzia quale vizio di diritto; la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha respinto il ricorso.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamo procedurale relativo alle conclusioni rese all'udienza pubblica e alla relazione del consigliere relatore.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sul silenzio-rifiuto degli uffici ad istanza di rimborso; il provvedimento di silenzio-rifiuto è stato impugnato dal contribuente e poi annullato dalla C.T.R.

  • Circolare Agenzia Entrate 10 dicembre 2004, n. 52/E (punto 2.2.5.)

    Richiamata dalla Corte come supporto interpretativo: la circolare include tra i redditi diversi ai sensi della lett. c-bis) la cessione di partecipazioni o diritti rappresentativi della partecipazione, principio estensibile alla rinuncia onerosa al diritto di opzione.

  • Cass. 15 luglio 2021, n. 20316; Cass. 14 gennaio 2022, n. 1046

    Giurisprudenza di supporto richiamata dalla Corte che conferma l'interpretazione secondo cui operazioni assimilabili alla cessione di diritti/partecipazioni rientrano nella lett. c-bis).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'esenzione o regolazione del contributo unificato per le pubbliche amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; la Corte ha rilevato che non si applica nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nelle transazioni giudiziali occorre guardare alla sostanza economica: se il pagamento compensa la rinuncia o la cessione di un diritto patrimoniale (es. diritto di opzione o diritti di voto/partecipazione), è probabile la qualificazione come "reddito diverso" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R.
  • La semplice definizione contrattuale di un corrispettivo come "per assunzione di obblighi" non basta a inquadrare fiscalmente la somma nella lett. l); è necessario che vi sia un'effettiva assunzione di un obbligo specifico di fare, non fare o permettere distinguibile dalla rinuncia/disponibilità di un diritto patrimoniale.
  • La correlazione tra l'ammontare erogato e la partecipazione societaria (ripartizione pro rata in base alle azioni) è un indice importante: una ripartizione proporzionale suggerisce che si stia remunerando la rinuncia a diritti connessi alla partecipazione stessa.
  • Non è consentito alle parti, mediante transazione, di mutare ex post il regime fiscale stabilito dalla legge: l'analisi fiscale deve privilegiare la natura economica dell'operazione rispetto alla sua denominazione formale nelle parti.
  • Si vanno a considerare utili le circolari amministrative e la giurisprudenza consolidata per definire quando una rinuncia o una cessione di diritti debba essere tassata come reddito diverso (lett. c-bis). Tenere conto di precedenti Cassazione e chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.
  • In caso di dubbio interpretativo è opportuno documentare la causa economica del pagamento (testo dell'accordo, criteri di riparto, collegamento con diritti rinunciati) per sostenere la qualificazione fiscale in sede amministrativa o giudiziale.

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