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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03178/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (media)

La controversia

Un magistrato aveva convenuto in giudizio un giornalista, il direttore responsabile e la società editrice di un quotidiano per ottenere il risarcimento del danno alla reputazione asseritamente derivato da due articoli pubblicati nel 1998, nei quali si insinuava che un magistrato avesse ottenuto favori da una polizia deviata per avere archiviato frettolosamente indagini scomode. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in via equitativa in euro 80.000, qualificandolo come pregiudizio in re ipsa. La Corte d’appello, in riforma parziale, aveva ridotto il risarcimento a euro 25.000, valorizzando la media notorietà del diffamante, la diffusione regionale del giornale, la presenza di due soli episodi diffamatori e l’assenza di ulteriori pregiudizi personali o professionali dedotti e provati. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza d’appello per asserita motivazione apparente o insufficiente nella liquidazione del danno, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato criteri non chiariti e avesse trascurato la gravità dell’offesa e la posizione del diffamato; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stata considerata la rilevanza, anche extra penale, della sentenza penale di condanna e l’incidenza della notizia sul contesto professionale e sociale del soggetto leso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, dando conto dei parametri utilizzati e dell’effettivo richiamo alle tabelle milanesi; la motivazione è stata giudicata tutt’altro che apparente, illogica o contraddittoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non individuava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma tendeva a riproporre una critica motivazionale e una diversa lettura del materiale istruttorio, non più consentita nel vigore dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e per gli alterni esiti dei precedenti gradi; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.c.

    Richiamato come base della censura di nullità/insufficienza della motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato evocato dal ricorrente per denunciare un error in procedendo, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata valutazione di elementi istruttori o di riproporre una diversa lettura delle prove.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia della sentenza penale, ma la censura è stata ritenuta, nella sostanza, una critica motivazionale non ammissibile.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinato con il comma 1 quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa il giudice di merito deve indicare i criteri seguiti; la quantificazione è censurabile in cassazione solo se i criteri non sono esplicitati, sono manifestamente incongrui, logicamente contraddittori o conducono a un risultato macroscopicamente sproporzionato.
  • Il richiamo alle tabelle milanesi è legittimo, ma impone al giudice di motivare sul concreto riscontro degli elementi fattuali che collocano la fattispecie in una determinata fascia di gravità.
  • Il danno da diffamazione non può essere liquidato come automaticamente in re ipsa: occorre una valutazione equitativa ancorata a elementi oggettivi della diffusione della notizia, della gravità dell'offesa e delle circostanze concrete del caso.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non comprende l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori né consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Non è ammissibile sotto la veste dell'omesso esame di fatto decisivo una censura che, in realtà, miri a contestare la motivazione della sentenza o a proporre una lettura alternativa delle prove.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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