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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società di factoring aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per un importo rilevante, fondato su un contratto di factoring relativo a crediti ceduti, anche futuri, verso un terzo debitore ceduto. Il credito era stato escluso per asserita mancata prova del pagamento del corrispettivo della cessione. In sede di opposizione il tribunale aveva ammesso il credito con riserva, ritenendo provato il pagamento ma anche necessaria, in ragione della clausola pro solvendo e della funzione di garanzia dell’operazione, la previa escussione infruttuosa del debitore ceduto, con conseguente subordinazione dell’ammissione definitiva all’esito di tale escussione. Con il ricorso per cassazione la società di factoring ha denunciato: violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla disciplina del factoring e della cessione dei crediti futuri; erronea assimilazione al contratto di sconto; erronea ritenuta necessità di escutere il debitore ceduto; omesso esame della questione dei crediti futuri; nullità della motivazione per asserita contraddittorietà e omissione, sostenendo che il contratto prevedeva la possibilità di agire verso il cedente anche senza previa escussione del debitore ceduto e che, per i crediti futuri, l’effetto traslativo si sarebbe prodotto al momento della loro venuta a esistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si contestava la qualificazione dell’operazione e l’interpretazione della clausola contrattuale, osservando che il giudice di merito non aveva qualificato il factoring come sconto, ma aveva valorizzato la clausola salvo buon fine/pro solvendo e la funzione di garanzia tipica dell’operazione. Ha inoltre affermato che, nel factoring, la garanzia della solvibilità del debitore ceduto è elemento fisiologico dell’operazione e che, se dopo la cessione interviene il fallimento del cedente, il factor deve comunque escutere il debitore ceduto; in difetto di prova dell’escussione, il credito verso il fallimento del cedente per restituzione delle anticipazioni e degli accessori va trattato come credito condizionale e ammesso con riserva ai sensi della legge fallimentare. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché miravano a sollecitare un riesame del merito, delle prove e dell’interpretazione del contratto. È stato disposto il rigetto del ricorso e il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del fallimento intimato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non decisiva

  • artt. 3 e 4 L. n. 52/1991

    l’art. 4 è interpretato nel senso che, nel factoring, il cedente garantisce nei limiti del corrispettivo pattuito la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario; tale garanzia ha funzione fisiologica e consente l’azione di regresso verso il cedente dopo l’infruttuosa escussione del debitore ceduto

  • artt. 1858 e 1859 c.c.

    richiamati dal ricorrente per escludere l’applicazione della disciplina dello sconto, ma la Corte ha rilevato che il decreto impugnato non aveva fondato la decisione su tale qualificazione

  • art. 1198 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura sul regime della cessione e della garanzia, senza accoglimento

  • art. 1260 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di cessione del credito

  • art. 1265 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cessione e garanzie

  • art. 1267 c.c.

    la Corte lo applica nel senso che, nel factoring, il factor deve escutere il debitore ceduto e, solo se l’escussione è infruttuosa, può rivalersi sul cedente

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto tale interpretazione di merito incensurabile in cassazione

  • art. 55, terzo comma, l. fall.

    il credito del factor, in difetto di prova dell’escussione del debitore ceduto, va ammesso con riserva perché condizionato all’avveramento della clausola salvo buon fine

  • art. 96, secondo comma, n. 1, l. fall.

    richiamato insieme all’art. 55 l. fall. per qualificare il credito come condizionale e ammissibile con riserva

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria o omessa

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della decisione per motivazione mancante o contraddittoria, ma la censura è stata respinta

  • art. 99, undicesimo comma, l. fall.

    richiamato nel motivo di nullità della decisione, senza accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel factoring, la garanzia della solvibilità del debitore ceduto costituisce elemento naturale dell’operazione quando il cedente riceva anticipazioni sul credito ceduto; pertanto, in caso di insolvenza del debitore ceduto, il factor non può agire automaticamente verso il cedente senza aver prima tentato l’escussione del debitore ceduto, salvo diversa disciplina negoziale o rinuncia alla garanzia.
  • Se il fallimento del cedente sopravviene dopo la cessione, il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni e degli accessori, in mancanza di prova dell’infruttuosa escussione del debitore ceduto, ha natura condizionale e va ammesso al passivo con riserva.
  • L’interpretazione del contratto operata dal giudice di merito, quando mira a ricostruire la volontà delle parti attraverso la lettura delle clausole negoziali, è censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi di legittimità, non potendosi chiedere un nuovo esame del contenuto contrattuale.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare la valutazione di documenti, clausole contrattuali o argomentazioni difensive, ma riguarda solo un fatto storico realmente trascurato dal giudice.
  • Una motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi, anche se non affronta singolarmente tutte le allegazioni delle parti, purché siano implicitamente respinte quelle incompatibili con la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussioneCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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