Cassazione Penale, Sentenza n. 834/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto sul presunto profitto del reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). I motivi erano tre: (1) la cessione di rami d'azienda a società interamente partecipate dalla cedente non costituisce, di per sé, atto fraudolento perché non avrebbe depauperato il patrimonio della cedente; (2) l'art. 11 d.lgs. 74/2000, secondo i ricorrenti, si riferirebbe solo al "contribuente" che realizza il presupposto d'imposta e non al sostituto d'imposta, per cui non sarebbe il caso di applicare la fattispecie rispetto a ritenute non versate da LVT S.r.l.; (3) la quantificazione del profitto contestato era eccessiva: il sequestro aveva ad oggetto beni per valore molto superiore all'ammontare del debito tributario e il profitto dovrebbe essere parametrato al valore del debito effettivamente esigibile (anche limitato alle ritenute maturate prima della cessione), non alla mera sommatoria del valore dei beni trasferiti.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo, nei termini esposti. In particolare: il Tribunale del riesame non è stato censurato nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus per la fraudolenza delle operazioni societarie, valorizzando elementi quali la conoscenza preventiva delle irregolarità tributarie da parte degli amministratori, il trasferimento degli asset essenziali subito dopo le comunicazioni di irregolarità, il mantenimento del debito esclusivo in capo alla LVT S.r.l. e la gestione unitaria riconducibile agli stessi soggetti; inoltre la Corte ha interpretato l'art. 11 come rivolto a "chiunque", comprendendo quindi anche i soggetti che agiscono come sostituti d'imposta ove sussistano le condotte delittuose contestate. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 11 vada individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'Amministrazione finanziaria, calcolato secondo i parametri della riscossione coattiva (art. 77 D.lgs. 602/1973 per gli immobili; art. 517 c.p.c. per i mobili) e tenendo conto dell'ammontare complessivo del debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori. Di conseguenza la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla quantificazione del profitto/sequestro e ha confermato il resto dell'ordinanza (i rilievi di fraudolenza e la riconducibilità soggettiva).
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è stata interpretata come rivolta a "chiunque" ponga in essere atti fraudolenti che rendano inefficace la riscossione; pertanto non è limitata formalmente alla sola categoria del "contribuente" ma può comprendere anche chi, nella pratica, abbia posto in essere le condotte distrattive (inclusi i casi con coinvolgimento di sostituti d'imposta se ricorrono gli elementi fattuali).
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata in relazione alle misure cautelari e alla confisca per reati tributari; applicata insieme ad art. 11 per finalità di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto.
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina il reato di omesso versamento delle ritenute; nel caso concreto è il titolo del debito tributario contestato (omesso versamento delle ritenute dalla LVT S.r.l.), che costituisce il presupposto fattuale del capo A dell'imputazione.
art. 77, comma 1, d.lgs. n. 602 del 1973
Individua i criteri per l'iscrizione dell'ipoteca per ruolo e fissando un parametro (doppio dell'importo del credito) utile a quantificare la garanzia immobiliare; la Corte lo richiama come parametro per valutare il valore dei beni idonei a garantire la riscossione nel calcolo del profitto confiscabile.
art. 517, comma 1, cod. proc. civ.
Definisce i criteri di espropriazione forzata sui beni mobili (selezione dei beni di più pronta liquidazione e limite del valore di realizzo pari all'importo del credito aumentato della metà); usato come parametro per stimare il valore realizzabile dei beni mobili ai fini della quantificazione del profitto confiscabile.
art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
Richiama l'applicabilità delle norme generali sull'espropriazione forzata alla riscossione erariale, collegando le disposizioni sul valore dei beni espropriabili ai parametri usati per la determinazione del profitto confiscabile.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che autorizza il sequestro preventivo sui beni ritenuti profitto o prezzo del reato; richiamata quale base procedurale per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal GIP.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; richiamata perché i ricorrenti censuravano l'ordinanza del riesame con vizio di violazione di legge ai sensi di questa disposizione.
art. 97 d.P.R. n. 601 del 1973 (abrogato)
Disposizione richiamata a confronto storico: la Corte osserva che il riferimento abrogato al termine "contribuente" non impedisce l'attuale lettura dell'art. 11 che usa la formula "chiunque", quindi più ampia.
art. 2740 cod. civ.
Principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore; menzionato nel contesto della garanzia per l'erario e della rilevanza della consistenza patrimoniale per la procedura di riscossione.
Massime di principio
- La cessione di rami d'azienda a società controllate non è di per sé illegittima, ma può integrare atti fraudolenti se dalla ricostruzione fattuale emergono elementi (tempi, conoscenza del debito, esclusione del debito dalle operazioni, spoglio degli asset, gestione unitaria riconducibile agli stessi soggetti) idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione.
- L'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 va interpretato nella lettura attuale come rivolto a "chiunque" compia atti idonei a sottrarre al pagamento delle imposte; quindi le condotte possono essere poste in essere anche da soggetti diversi dal classico "contribuente", incluso il sostituto d'imposta, se ricorrono gli elementi tipici della fattispecie.
- Il profitto confiscabile per il reato di sottrazione fraudolenta va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'Amministrazione finanziaria, e la misura del sequestro preventivo (anche per equivalente) deve essere parametrata a tale valore piuttosto che al mero valore contabile o nominale dei beni trasferiti.
- Per quantificare il valore dei beni ai fini della confisca si devono utilizzare i parametri della riscossione coattiva: per gli immobili il riferimento è l'art. 77 D.lgs. 602/1973, per i mobili il criterio è quello previsto dall'art. 517 c.p.c.; occorre tener conto anche di sanzioni e accessori esigibili nel calcolo del credito erariale.
- Se il debito tributario viene integralmente estinto o la cartella esattoriale viene annullata con conseguente sgravio, il mantenimento del sequestro funzionale alla confisca non è giustificato.
- Nella difesa di operazioni societarie contestate come fraudolente è determinante il confronto con la motivazione fattuale: argomentazioni generiche sulla liceità formale dell'operazione (es. collegamento di partecipazione) sono poco efficaci se emergono elementi concreti di spoglio patrimoniale e di temporizzazione rispetto alle comunicazioni/accertamenti tributari.
- In giudizio cautelare il giudice valuta il fumus commissi delicti e la pericolosità per la riscossione; critiche sulla ricostruzione logica e sui fatti richiedono un contraddittorio e precise contestazioni documentali e temporali per avere chance di successo.
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