Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 755/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo nel merito dei capi di imputazione: contesta le condanne per interposizione fittizia (art. 12-quinquies d.l. 8/6/1992 n.306 conv. in l. 7/8/1992 n.356, capi a), b), c), e), f)) deducendo che l'attività gestionale degli esercizi apparentemente intestati a terzi fosse in realtà un supporto ai giovani familiari titolari con prelievi modesti (1.900 euro) non riconducibili a partecipazione agli utili; specifica che per il capo e) il "prestanome" non era parente e non risultavano prelievi e che per il capo b) la prova si fondava su una sola intercettazione criptica priva di riscontri. Quanto al capo h) (art. 648-ter c.p., autoriciclaggio) contesta che non sia dimostrato che la provvista relativa a un assegno circolare provenisse da reato, trattandosi di ricavi leciti del distributore gestito da Davide Fucile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando che il ricorrente si limita a chiedere una rivalutazione delle prove di merito rispetto a due pronunce congruenti di condanna. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato argomentazioni logiche e non viziabili, richiamando intercettazioni, servizi di osservazione e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Danilo Gravagna come riscontri alle ricostruzioni sull'interposizione e sull'effettivo esercizio di fatto della proprietà/amministrazione dell'impianto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa in Roma il 29/10/2024.

Norme richiamate

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356

    Norma richiamata per i reati di interposizione fittizia; la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta di fatto del ricorrente come titolare/amministratore occulto delle attività contestate, valorizzando intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni di collaboratori.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio invocata al capo h); la Corte ha ritenuto insufficiente la censura del ricorrente che i fondi fossero leciti, avendo i giudici di merito collegato la provvista all'attività criminosa sulla base degli elementi probatori.

  • art. 581 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare il difetto di ammissibilità del ricorso: mancata indicazione di motivi consentiti e carenza di specificità nella doglianza.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato come motivo di inammissibilità per ricorsi che ripropongono mera rivalutazione delle prove di merito senza specificità di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione respinge come inammissibili i ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio senza dedurre un vizio di diritto specifico: in sede di legittimità occorre prospettare questioni di diritto o vizi logico-giuridici ben circostanziati.
  • Quando vi sono pronunce conformi di giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) fondate su più elementi probatori (intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni di collaboratori, riscontri), è molto difficile far valere in Cassazione una censura esclusivamente fondata sulla divers interpretazione dei fatti.
  • Per contestare condotte come l'interposizione fittizia è efficace puntare su specifiche incongruenze probatorie, vizi procedurali, o su evidenze che dimostrino l'assenza degli elementi costitutivi del reato (es. mancanza di disponibilità effettiva o di controllo), non su generiche affermazioni di innocuità.
  • In tema di autoriciclaggio, l'onere di contestare la provenienza lecita della provvista richiede elementi positivi e non una mera deduzione alternativa: prospettare una fonte lecita senza riscontri non è sufficiente se i giudici di merito hanno individuato riscontri contrari.
  • Per evitare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in Cassazione, il difensore deve formulare motivi ammissibili e specifici, mostrando in modo puntuale quale principio di diritto sia stato violato o quale contraddizione logico-giuridica sussista nelle motivazioni di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.