Cassazione Penale, Sentenza n. 753/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione articolata in tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata, contraddittoria o illogica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Romano, Esposito e, indirettamente, Vanacore), con contestata inesatta valutazione dei riscontri e delle discrepanze tra le dichiarazioni; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62bis c.p., per la quale la Corte d'appello non avrebbe motivato adeguatamente il diniego; 3) mancata motivazione sui singoli aumenti applicati a titolo di continuazione ex art. 81 c.p.; inoltre si censurava l'uso delle videoriprese come riscontro non pertinente al tema del mandato omicidiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato o inammissibile a seconda dei profili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione dei giudici di merito sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori, valorizzando la doppia sentenza conforme (primo grado e appello) e il criterio di valutazione unitario delle dichiarazioni collaborative; le discrasie dichiarative sono state ritenute marginali rispetto al nucleo essenziale condiviso e adeguatamente spiegate. Sono state respinte le censure relative a Vanacore come non decisive per la ricostruzione. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui solleva questioni che non erano state adeguatamente dedotte in appello (mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione degli aumenti per continuazione), richiamando il principio di specificità delle censure in sede di appello e di cassazione. Conseguentemente è confermata la condanna per i reati per i quali già erano stati pronunciati i giudizi di merito (tentato omicidio, reati in materia di armi e riciclaggio relativo al veicolo).
Norme richiamate
art. 62bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il diniego deve essere specificamente contestato in appello per poter costituire oggetto di utile censura in cassazione, e che la motivazione di primo grado (personalità negativa e assenza di contributo alla ricostruzione) è stata ritenuta sufficiente dai giudici di merito
art. 81 cod. pen.
Riguarda l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata specifica motivazione sui singoli aumenti in cassazione quando non adeguatamente dedotta in sede d'appello
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova e dell'attendibilità delle fonti: la Corte precisa che la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dei collaboratori vanno valutate unitariamente e che il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di motivazione manifesti, contraddittori o incompatibili con atti processuali specifici
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama i limiti di ammissibilità, in particolare l'esigenza che le censure siano state dedotte in appello e che le doglianze riferite alla motivazione siano di tipo ammissibile (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà)
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen. (richiamati in giurisprudenza)
Richiamati nel ragionamento giurisprudenziale connesso all'art. 192; utilizzati per argomentare i limiti alla rilevabilità in cassazione di presunte omissioni/erronee valutazioni probatorie senza un confronto globale del quadro istruttorio
Massime di principio
- In presenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia il giudice deve valutare unitariamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva: eventuali discrepanze di dettaglio non compromettono il valore probatorio se sussiste convergenza sul nucleo essenziale del racconto e sono presenti riscontri
- Se la sentenza di appello riprende e si salda strutturalmente con quella di primo grado (doppia conforme), le due decisioni vanno lette congiuntamente e ciò rafforza la tenuta motivazionale resistente al sindacato di legittimità
- In cassazione non è consentita una riconsiderazione estensiva degli elementi di fatto: il gravame deve dimostrare vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o incompatibilità logiche tali da vanificare il ragionamento dei giudici di merito
- Le questioni non formulate in modo specifico e dettagliato in appello (es. richiesta motivata di attenuanti generiche o di specifica disamina degli aumenti per continuazione) risultano di regola inammissibili in cassazione
- La presenza di filmati o fonti accessibili pubblicamente può costituire riscontro dell'evento (luogo, modalità, interruzione dell'azione) ma non sostituisce la valutazione probatoria complessiva circa ruoli soggettivi e mandato, che resta rimessa al giudice del merito
- La mancata prosecuzione dell'azione per cause estranee alla volontà (es. inceppamento dell'arma) esclude la desistenza volontaria, se l'interruzione non è voluta dall'autore
- Le divergenze tra più collaboratori devono essere valutate nel loro insieme: l'assenza di perfetta sovrapponibilità non è di per sé indice di inattendibilità quando esistono elementi convergenti e riscontri esterni
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