Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 756/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna (reato art. 493-ter c.p.) sollevando tre censure: 1) violazione di legge per assenza del difensore in udienza, dovuta alla rinuncia al mandato comunicata il 24/05/2024 prima della decisione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'accertamento della responsabilità, per mancata prova dell'utilizzo indebito della carta di credito; 3) violazione di legge per errata qualificazione del fatto come consumato anziché tentato (richiamando artt. 121 cod. proc. pen. e 56 cod. pen.) senza trasmissione degli atti al pubblico ministero.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine di impugnazione per sentenza con motivazione immediata è di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., decorrenti dalla data della sentenza del 28/05/2024 e scadenti il 12/06/2024; il deposito è avvenuto il 27/06/2024, quindi oltre termine. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato contestato (uso indebito di carte a pagamento). La sentenza di merito ha ritenuto sussistente il reato ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità processuale.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda l'assenza del difensore e le cause che possono giustificarla; il ricorrente ha dedotto nullità per assenza del difensore dopo rinuncia al mandato, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze processuali dell'assenza del difensore; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione perché ha dichiarato il ricorso tardivo.

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso sentenze con redazione immediata dei motivi; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare il ricorso tardivo (decorrenza 28/05/2024, scadenza 12/06/2024).

  • art. 544, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la redazione immediata dei motivi in determinate ipotesi; qui ha rilevanza per individuare la decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 585 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla qualificazione del fatto; tuttavia la Corte non ha esaminato la questione perché ha escluso la verifica del merito per tardività del ricorso.

  • art. 56 cod. pen.

    Riguarda il tentativo e il consumato; il ricorrente lamentava errata qualificazione del reato come consumato anziché tentato, ma la questione non è stata valutata in Cassazione per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • I termini di impugnazione in materia penale vanno rispettati rigorosamente: per sentenze con redazione immediata dei motivi il termine è di 15 giorni ex art. 585 c.p.p.; la mancata proposizione entro tale termine comporta dichiarazione di inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando si impugna per vizi procedurali (es. assenza del difensore), è fondamentale proporre il ricorso tempestivamente; l'irrilevanza di altri termini processuali non estende quello breve di cassazione per motivi di immediatezza.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e, se previsto, sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che non emergano ragioni di esonero.
  • Se il ricorrente intende far valere profili sostanziali (mancanza di prova, errata qualificazione del fatto), tali argomenti rischiano di non essere esaminati se il ricorso è dichiarato inammissibile per profili formali: conviene sempre controllare e rispettare le scadenze procedurali prima di discutere il merito.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di inammissibilità per tardività, non entra nel merito delle censure; pertanto, per preservare la possibilità di ottenere un esame di merito, va attentamente verificata la tipologia di sentenza (con o senza motivazione immediata) e la decorrenza del termine di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.