Cassazione Penale, Sentenza n. 756/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna (reato art. 493-ter c.p.) sollevando tre censure: 1) violazione di legge per assenza del difensore in udienza, dovuta alla rinuncia al mandato comunicata il 24/05/2024 prima della decisione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'accertamento della responsabilità, per mancata prova dell'utilizzo indebito della carta di credito; 3) violazione di legge per errata qualificazione del fatto come consumato anziché tentato (richiamando artt. 121 cod. proc. pen. e 56 cod. pen.) senza trasmissione degli atti al pubblico ministero.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine di impugnazione per sentenza con motivazione immediata è di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., decorrenti dalla data della sentenza del 28/05/2024 e scadenti il 12/06/2024; il deposito è avvenuto il 27/06/2024, quindi oltre termine. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma incriminatrice del reato contestato (uso indebito di carte a pagamento). La sentenza di merito ha ritenuto sussistente il reato ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità processuale.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda l'assenza del difensore e le cause che possono giustificarla; il ricorrente ha dedotto nullità per assenza del difensore dopo rinuncia al mandato, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze processuali dell'assenza del difensore; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione perché ha dichiarato il ricorso tardivo.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso sentenze con redazione immediata dei motivi; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare il ricorso tardivo (decorrenza 28/05/2024, scadenza 12/06/2024).
art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la redazione immediata dei motivi in determinate ipotesi; qui ha rilevanza per individuare la decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 585 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla qualificazione del fatto; tuttavia la Corte non ha esaminato la questione perché ha escluso la verifica del merito per tardività del ricorso.
art. 56 cod. pen.
Riguarda il tentativo e il consumato; il ricorrente lamentava errata qualificazione del reato come consumato anziché tentato, ma la questione non è stata valutata in Cassazione per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I termini di impugnazione in materia penale vanno rispettati rigorosamente: per sentenze con redazione immediata dei motivi il termine è di 15 giorni ex art. 585 c.p.p.; la mancata proposizione entro tale termine comporta dichiarazione di inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si impugna per vizi procedurali (es. assenza del difensore), è fondamentale proporre il ricorso tempestivamente; l'irrilevanza di altri termini processuali non estende quello breve di cassazione per motivi di immediatezza.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e, se previsto, sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che non emergano ragioni di esonero.
- Se il ricorrente intende far valere profili sostanziali (mancanza di prova, errata qualificazione del fatto), tali argomenti rischiano di non essere esaminati se il ricorso è dichiarato inammissibile per profili formali: conviene sempre controllare e rispettare le scadenze procedurali prima di discutere il merito.
- La Corte di Cassazione, in presenza di inammissibilità per tardività, non entra nel merito delle censure; pertanto, per preservare la possibilità di ottenere un esame di merito, va attentamente verificata la tipologia di sentenza (con o senza motivazione immediata) e la decorrenza del termine di impugnazione.
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