Cassazione Penale, Sentenza n. 752/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110/1975. Contesta che il bastone di legno lungo 79 cm rinvenuto nella sua autovettura debba essere qualificato come 'mazza' (seconda categoria) o come 'qualsiasi altro strumento' (terza categoria). Sostiene che, se l'oggetto rientrasse nella terza categoria, sarebbe necessario accertare la concreta utilizzabilità per l'offesa alla persona alla luce delle circostanze di tempo e di luogo; i giudici di merito si sarebbero invece limitati a rilevare la mancanza di giustificato motivo senza effettuare quella valutazione contestata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che un bastone in legno debba essere considerato una 'mazza' e quindi rientri nella seconda categoria dell'art. 4 che vieta il porto fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Ne consegue che non era necessario accertare le circostanze di tempo e luogo o la concreta utilizzabilità per l'offesa alla persona. Perciò il vizio indicato dal ricorrente riguarda un elemento non necessario per la sussistenza della fattispecie e il ricorso è stato respinto; è stata confermata la condanna per la contravvenzione contestata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 4
Disciplina il porto fuori dalla propria abitazione di tre categorie di oggetti: (1) armi, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e analoghi; (2) bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser (non possono essere portati senza giustificato motivo); (3) qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio (vietato senza giustificato motivo e quando ricorrano circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona).
La Corte interpreta 'mazze' come categoria comprensiva anche dei bastoni in legno; pertanto il porto di un bastone di legno fuori dall'abitazione è vietato senza giustificato motivo e non richiede la valutazione aggiuntiva delle circostanze di tempo e di luogo prevista per la terza categoria
Giurisprudenza citata (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003; Sez. 1, n. 188 del 25/10/2023, Xaferaj)
Precedenti che qualificano il bastone in legno come 'mazza' rientrante nella seconda categoria dell'art. 4
La giurisprudenza consolidata conferma che il termine 'mazze' è più ampio rispetto a 'mazze ferrate' e include i bastoni in legno, quindi il regime sanzionatorio della seconda categoria si applica senza necessità di accertare l'utilizzabilità a fini offensivi in relazione a tempo e luogo
Massime di principio
- Un bastone in legno va interpretato come 'mazza' ai sensi dell'art. 4 l.110/1975 e rientra nella seconda categoria: vietato portarlo fuori dall'abitazione senza giustificato motivo.
- Per gli oggetti espressamente elencati nella prima categoria (es. mazze ferrate, armi elettriche) il divieto è assoluto salvo autorizzazione del Questore.
- Per gli oggetti della seconda categoria (es. mazze, bastoni, mazze non ferrate) non è necessario valutare le circostanze di tempo e luogo: basta l'assenza del giustificato motivo per integrare la fattispecie.
- La terza categoria opera come residuo per strumenti non elencati: lì è necessario dimostrare che le circostanze di tempo e luogo rendono l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.
- In situazioni analoghe la difesa dovrà prioritariamente dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo per il porto; se l'oggetto è contestualmente qualificabile come appartenente alla seconda categoria, la valutazione sulle circostanze di tempo e luogo non è rilevante.
- Il rinvenimento dell'oggetto all'interno di un veicolo è comunque porto fuori dalla propria abitazione e rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4.
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