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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 758/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di merce contraffatta (art. 648, comma 4, c.p.). I motivi di ricorso impegnano: 1) la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, censurata perché notificata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mentre il tentativo di notifica al domicilio eletto sarebbe stato eseguito solo successivamente; 2) vizi di motivazione in ordine alla qualificazione della merce come contraffatta (mancato accertamento del "falso grossolano"), alla qualificazione del reato, al rifiuto della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; 3) mancato accoglimento dell'istanza di proscioglimento per causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto della notifica, la Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., avendo gli atti documentato l'impossibilità o l'inidoneità della dichiarazione/elezione di domicilio e il tentativo infruttuoso presso il domicilio eletto; la diversa scansione temporale delle notifiche non compromette la validità del procedimento. Quanto ai profili sostanziali, i motivi non sono ammissibili o privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: i giudici di merito hanno accertato la provenienza illecita e la destinazione alla vendita della merce sequestrata (anche per servizi di appostamento), e la richiesta di conversione della pena e la deduzione della causa di non punibilità sono state ritenute inammissibili o infondate anche perché proposte tardivamente in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato l'esito favorevole alla ricostruzione dei giudici di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, cod. pen.

    Norma che incrimina la ricettazione di merce contraffatta; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie in relazione alla provenienza illecita e alla destinazione alla vendita della merce sequestrata

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di notificare al difensore quando la notificazione all'imputato sia impossibile o il domicilio eletto risulti insufficiente o inidoneo; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore anche se il tentativo di notifica al domicilio eletto risulta effettuato in diversa sequenza temporale

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiede la specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha rilevato carenza di specificità per alcune censure

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi non formulati con la necessaria specificità e pertanto non esaminabili

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la quantità e le modalità di detenzione della merce non giustificassero il riconoscimento della non punibilità

  • art. 131 cod. pen.

    Richiamata nella motivazione come riferimento alla valutazione della tenuità dell'offesa, esclusa per le modalità e la quantità della merce

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato la somma di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida se dai documenti risulta l'impossibilità o l'inidoneità della notifica al domicilio eletto; la sequenza temporale delle notifiche in sé non invalida l'atto
  • Le censure formulate per la prima volta in cassazione (es. conversione della pena, deduzioni nuove sulla non punibilità) sono generalmente inammissibili per violazione della catena devolutiva e per carenza di sindacabilità in sede di legittimità
  • I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti di specificità di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.; censure generiche o non adeguatamente argomentate possono essere dichiarate inammissibili
  • Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis/131 c.p.) è necessario valutare sia la scarsa offensività dell'azione sia la modesta quantità/valore della cosa; la mera bassa qualità dei materiali non è sempre sufficiente se la condotta mostra elementi di pericolosità o destinazione alla vendita
  • L'inammissibilità del ricorso comporta responsabilità per le spese e applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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