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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06990/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di apprendistato stipulato per una mansione di cameriera part-time, successivamente prorogato. Il giudice di merito ha ritenuto che il rapporto fosse iniziato prima della data indicata nel contratto e, soprattutto, che la lavoratrice non avesse ricevuto alcuna formazione specifica funzionale all'acquisizione della qualifica professionale prevista dal piano formativo. Per questo il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di apprendistato e della proroga, lo ha convertito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha riconosciuto differenze retributive e ha dichiarato nullo il licenziamento per superamento del comporto per difetto di forma scritta, ordinando la reintegrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina dell'apprendistato del d.lgs. 81/2015, sostenendo che la legge non prevede la conversione del rapporto in caso di violazione degli obblighi formativi, ma solo sanzioni amministrative e contributive; (2) violazione delle norme sull'apprendistato e degli artt. 115-116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe accertato né motivato la gravità dell'inadempimento formativo e avrebbe male interpretato prove e ammissioni; (3) violazione delle norme su straordinario e prova, censurando il riconoscimento del lavoro straordinario sulla base di testimonianze ritenute contraddittorie e di documenti non riconducibili al datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, anche sotto il vigore del d.lgs. 81/2015, la totale mancanza o la grave carenza di formazione nell'apprendistato incide sulla causa del contratto e ne determina la nullità con conversione sin dall'inizio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e perché la motivazione della Corte d'appello era ritenuta logica ed esaustiva nell'accertare la totale violazione degli obblighi formativi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché volto a contestare la valutazione delle prove in presenza di doppia conforme, precisando comunque che l'onere della prova del lavoro straordinario incombe sul lavoratore e che il giudice di merito ne aveva fatto corretto uso. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 42, 43, 44 e 45 d.lgs. n. 81/2015

    La disciplina dell'apprendistato non esclude la conversione del rapporto quando la mancanza o la grave carenza di formazione incide sulla causa del contratto; le sanzioni amministrative previste dagli artt. 42 e 47 operano sul piano pubblicistico e non impediscono la tutela del lavoratore sul piano del rapporto individuale.

  • art. 47 d.lgs. n. 81/2015

    Le sanzioni ivi previste per violazioni degli obblighi inerenti all'apprendistato non esauriscono le conseguenze dell'inadempimento formativo e non precludono la conversione del rapporto per nullità causale.

  • art. 42, comma 8, d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato come ipotesi espressa di conversione solo per la violazione delle regole sul consolidamento del numero di apprendisti, a conferma che tale sanzione è espressamente prevista almeno in quel caso.

  • art. 41, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    L'apprendistato è qualificato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani; ciò conferma la centralità della causa formativa.

  • art. 42, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova; la Corte lo richiama per ribadire la struttura formale e causale del contratto.

  • art. 35, comma 2, Cost.

    La formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori sono richiamate come finalità di rilievo costituzionale che rafforzano la lettura protettiva dell'istituto.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la conversione, ma non accolto dalla Corte, che valorizza la nullità per difetto di causa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova degli adempimenti formativi e dello straordinario; la Corte ribadisce, per lo straordinario, che l'onere probatorio grava sul lavoratore.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta generica e volta a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude violazioni nella valutazione delle prove, non ravvisando un uso distorto del prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le doglianze di violazione di legge sui tre motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o omessa, doglianza poi disattesa.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato indirettamente nel contesto delle censure motivazionali, che la Corte reputa comunque inidonee a superare la motivazione di merito.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato con riguardo al lavoro straordinario e alla relativa prova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riguardo al tema delle presunzioni nella prova dello straordinario.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riguardo alla prova presuntiva dello straordinario, ma senza profili di illegittimità nella decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale deciso con motivazione riservata.

Massime di principio

  • Nel contratto di apprendistato la causa formativa è elemento essenziale e qualificante: la totale mancanza di formazione o una formazione gravemente inadeguata, se di obiettiva rilevanza, comporta la nullità del contratto per difetto di causa e la sua conversione fin dall'origine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Le sanzioni amministrative e contributive previste dalla disciplina dell'apprendistato operano sul piano pubblicistico, ma non escludono le conseguenze civilistiche sul rapporto individuale quando sia venuto meno l'elemento formativo che sorregge la tipologia contrattuale.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove sono inammissibili, specie in presenza di doppia conforme.
  • In tema di straordinario, l'onere di provare l'effettiva prestazione grava sul lavoratore; il giudice di merito può fondare il convincimento su testi e presunzioni, purché dia una motivazione логica e coerente, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti.
  • La tutela dell'apprendista resta fortemente ancorata alla funzione sociale dell'istituto: la formazione professionale non è accessoria rispetto alla prestazione lavorativa, ma ne costituisce il presupposto causale e l'elemento prevalente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiNullitàOnere della prova

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