Cassazione Civile, Ordinanza n. 30175/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2010. Il primo recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a undici fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di IRES e IRAP e diniego della detrazione IVA; il secondo recuperava ritenute operate e non versate sugli utili corrisposti a una socia titolare del 5% del capitale, qualificata come partecipazione non qualificata. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non assolto dall'Ufficio l'onere della prova, perché fondato essenzialmente sulle dichiarazioni del legale rappresentante del fornitore, poi ritrattate in sede penale, e perché la contribuente avrebbe dimostrato l'effettività delle prestazioni tramite contratti, fatture, pagamenti e contabilità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., del TUIR e del d.P.R. n. 633/1972, oltre che degli artt. 115, 324 e 329 c.p.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso la prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni nonostante gli ulteriori indizi indicati nell'atto (genericità di fatture e contratti, assenza di struttura aziendale del fornitore, ecc.) e aveva erroneamente ritenuto sufficiente, per la prova contraria, la mera regolarità formale della documentazione contabile e dei pagamenti; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, cioè le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del fornitore e gli altri elementi indiziari dell'inesistenza delle prestazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione, e il contribuente deve poi fornire la prova contraria dell'effettività. La CTR, secondo la Cassazione, non ha correttamente valutato il compendio indiziario dedotto dall'Ufficio, limitandosi a valorizzare l'insufficienza delle sole dichiarazioni del rappresentante del fornitore e, sul versante difensivo, la regolarità formale di fatture, contratti, pagamenti e contabilità, elementi che non sono di per sé idonei a dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni perché normalmente compatibili anche con operazioni fittizie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il controricorso del socio è stato inoltre dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto estraneo al giudizio di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame del quadro indiziario e per le questioni rimaste assorbite, oltre che per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato invocato come parametro del vizio di legittimità per censurare la decisione di merito sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione degli indizi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto controverso e decisivo
è stato invocato per dedurre l'omessa considerazione di dichiarazioni e circostanze indiziarie rilevanti.
la Corte ribadisce che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione con elementi anche indiziari, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività.
gli indizi devono essere valutati sia singolarmente sia nel loro insieme per verificare se integrino una presunzione grave, precisa e concordante.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è richiamato tra le norme fiscali violate, in relazione alla deducibilità dei costi contestati.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato in relazione al diniego della detrazione IVA su fatture oggettivamente inesistenti.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato tra le norme fiscali dedotte come violate nel motivo di ricorso.
è richiamato in relazione al preteso cattivo governo delle prove e del materiale probatorio acquisito.
è richiamato per sostenere la formazione di un giudicato interno su una statuizione della CTP relativa alla motivazione dell'atto.
è richiamato nel contesto della dedotta preclusione da giudicato interno.
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, che l'operazione non è mai stata posta in essere; è sufficiente che dimostri indizi seri dell'inesistenza, come la natura fittizia o la totale inconsistenza operativa del fornitore.
- Una volta fornita dall'Ufficio una prova indiziaria seria dell'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni contestate.
- La mera esibizione di fatture, contratti, registrazioni contabili e mezzi di pagamento non è sufficiente a provare la reale esecuzione di operazioni contestate come inesistenti, poiché tali elementi sono compatibili anche con una frode ben orchestrata.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova presuntiva, deve esaminare tutti gli indizi dedotti dall'Ufficio sia analiticamente sia complessivamente, per verificare se nel loro insieme siano idonei a fondare una presunzione grave, precisa e concordante.
- È inammissibile il controricorso proposto da un soggetto che non ha partecipato al giudizio di appello, perché estraneo al perimetro soggettivo della controversia devoluta in cassazione.
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