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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04925/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Tre soggetti hanno chiesto l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo civile iniziato l'8 marzo 1996 e concluso il 5 gennaio 2023 dopo tre gradi di giudizio. Nel procedimento ex legge Pinto, il consigliere delegato aveva assegnato un termine per integrare la documentazione perché gli atti depositati non erano in copia autentica; respinta la proroga, la domanda era stata rigettata per mancanza della parte più rilevante del procedimento presupposto. In opposizione, la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che la produzione in copia autentica fosse imposta a pena di inammissibilità e che il giudice non potesse prescinderne né acquisire d'ufficio il fascicolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, la violazione dell'art. 6 CEDU e dei principi costituzionali del giusto processo e della difesa, l'erronea qualificazione della produzione documentale come condizione di ammissibilità, la mancata considerazione di duplicati informatici e di documenti estratti dal fascicolo telematico, la violazione dell'art. 3 l. n. 89/2001 e dell'art. 640 c.p.c., nonché il mancato esercizio dei poteri officiosi e il diniego di proroga del termine per integrare il deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini nel merito la domanda di equa riparazione, valutando la documentazione prodotta e le istanze istruttorie alla luce del principio per cui l'onere di deposito degli atti del processo presupposto attiene alla prova e non all'ammissibilità della domanda. La Corte del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Invocato per sostenere che l'imposizione di un deposito autentico e costoso, in concreto, avrebbe potuto comprimere il diritto a un ricorso equo; la Corte non accoglie questo profilo in sé, ma richiama il quadro convenzionale a sostegno della lettura non formalistica della prova nel procedimento Pinto.

  • artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti per denunciare la lesione del giusto processo e del diritto di difesa; la decisione valorizza il principio di effettività della tutela e l'assenza di una sanzione di inammissibilità per la mancata produzione in fase monocratica.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto a un ricorso effettivo; il decreto impugnato è cassato perché la disciplina processuale non può essere letta in modo da impedire l'esame di merito della domanda.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di semplificazione documentale, nel senso che la produzione documentale non dovrebbe essere aggravata oltre il necessario.

  • art. 3, commi 3, 4 e 6, L. n. 89/2001

    La previsione del deposito degli atti del giudizio presupposto non introduce una condizione di ammissibilità della domanda, ma disciplina il regime della prova; il rigetto o l'inammissibilità nella fase monocratica non precludono la piena cognizione nella fase di opposizione.

  • art. 5-ter, L. n. 89/2001

    L'opposizione realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, con ampio effetto devolutivo e possibilità di nuovi accertamenti, attività istruttorie e produzione documentale anche tardiva.

  • art. 640 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l'invito a integrare la prova non si traduce in una perentoria preclusione; la Corte ritiene che la mancata integrazione non comporti in automatico l'inammissibilità della domanda.

  • art. 738 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel procedimento regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c., il giudice può e deve esercitare i poteri officiosi nei limiti degli oneri probatori della parte istante.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato quale base del modello procedimentale camerale applicabile all'opposizione, che consente al giudice poteri officiosi di acquisizione informazioni e documenti.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012

    È richiamato per affermare che gli atti estratti dal fascicolo telematico e attestati dal difensore non necessitano della certificazione di autenticità della cancelleria, se ricorrono i presupposti temporali di applicabilità.

  • art. 16-decies, L. n. 179/2012

    Invocato dai ricorrenti nel contesto della disciplina delle copie informatiche e della loro utilizzabilità probatoria.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per la disciplina transitoria che rendeva ancora applicabile la normativa sulle attestazioni del difensore ai documenti informatici nel caso concreto.

  • art. 125 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla regolarità formale e documentale della domanda.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che eventuali vizi formali non avrebbero potuto determinare un rigetto in assenza di concreta lesione della difesa o della regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 21093/2005

    Citata dai ricorrenti come precedente sul riparto degli oneri: al ricorrente spetta allegare i dati essenziali del processo presupposto, mentre il giudice verifica in concreto la ragionevole durata.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione da irragionevole durata del processo, il deposito degli atti del giudizio presupposto richiesto dall'art. 3 L. n. 89/2001 attiene alla prova del fondamento della domanda e non integra una condizione di ammissibilità della stessa.
  • La mancanza o incompletezza della documentazione nella fase monocratica non preclude l'esame pieno della domanda nella successiva opposizione, che costituisce una fase a cognizione piena del medesimo procedimento e consente nuove produzioni e attività istruttorie.
  • Il giudice dell'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non può arrestarsi a un mero rilievo di carenze documentali della fase monitoria, ma deve valutare la documentazione prodotta, le istanze istruttorie e, nei limiti degli oneri di allegazione della parte, può esercitare poteri officiosi ex artt. 737 e 738 c.p.c.
  • Le copie informatiche estratte dal fascicolo telematico, quando la disciplina processuale lo consente, possono essere utilizzate senza la certificazione di cancelleria, secondo la normativa vigente ratione temporis.
  • Nel procedimento camerale volto all'equa riparazione, la tutela del diritto di difesa e del giusto processo impone un'interpretazione non meramente formalistica degli oneri documentali, evitando che requisiti di produzione divengano ostacoli sproporzionati all'esame nel merito della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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