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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33715/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società residente nel Regno Unito aveva chiesto il rimborso della metà del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da una società italiana interamente partecipata, ritenendo applicabile la Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. I dividendi non erano stati materialmente accreditati, poiché l'operazione era stata regolata mediante compensazione di rapporti di debito e credito all'interno del gruppo. L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo, da un lato, che la distribuzione non era stata seguita da un effettivo pagamento in favore della società estera e, dall'altro, che mancava la prova dell'effettiva tassazione dei dividendi nello Stato di residenza. In sede di rinvio, la CTR ha nuovamente respinto l'appello ritenendo non provata la qualità di beneficiario effettivo e non dimostrato il concreto pagamento dell'imposta nel Regno Unito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: ultrapetizione e violazione dei limiti del giudizio di rinvio; violazione del contraddittorio e della motivazione in relazione a una pretesa "esenzione" mai riproposta dall'Ufficio; erronea valutazione delle prove documentali straniere; violazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito, sostenendo che bastasse la soggezione astratta a potestà impositiva, senza prova del pagamento effettivo; erronea esclusione della qualità di beneficiario effettivo; omesso esame del fatto che la società italiana era debitrice di altra società del gruppo; e, infine, illegittima condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati perché la questione del beneficiario effettivo e quella della soggezione a imposta nello Stato di residenza erano già parte del thema decidendum e potevano essere riesaminate nel giudizio di rinvio. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo: quanto al quarto, ha affermato che, ai fini del trattamento più favorevole previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, non è necessario provare l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza, essendo sufficiente la soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale di tale Stato; quanto al quinto e al sesto, ha censurato la CTR per avere negato la qualità di beneficiario effettivo sulla base di elementi non decisivi e con motivazione contraddittoria, senza applicare correttamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza sul beneficiario effettivo e sull'abuso del diritto. Il terzo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del quarto; il settimo è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi sul beneficiario effettivo; anche l'ottavo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state scrutinare nei rispettivi vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 101, 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati ai fini della denuncia di ultrapetizione e violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali e delle certificazioni estere.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale denunciato contro la sentenza di rinvio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per delimitare i poteri del giudice di rinvio nel processo tributario.

  • artt. 122 e 123 c.p.c.

    Richiamati dalla precedente CTR in tema di traduzione dei documenti in lingua straniera.

  • art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    Interpretato nel senso che il beneficio convenzionale spetta in presenza della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, senza necessità di provare l'effettivo pagamento dell'imposta.

  • L. 5 novembre 1990, n. 329

    Legge di ratifica della Convenzione Italia-Regno Unito richiamata quale base normativa del trattamento convenzionale.

  • art. 27-bis, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale disciplina interna previgente sull'esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo comunitari, letta in chiave antielusiva.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    Indicato come attuale riferimento normativo generale per il contrasto all'abuso del diritto nel regime dei dividendi.

  • Direttiva 90/435/CEE

    Richiamata come direttiva madre-figlia, priva in origine di una clausola espressa sul beneficiario effettivo ma soggetta al divieto generale di abuso.

  • Direttiva 2011/96/UE

    Richiamata quale rifusione della disciplina madre-figlia.

  • Direttiva 2014/86/UE

    Richiamata per la modifica della direttiva madre-figlia con introduzione di una clausola generale antiabuso.

  • Direttiva (UE) 2015/121

    Richiamata come intervento unionale di rafforzamento della clausola antiabuso nel regime madre-figlia.

  • Modello OCSE, art. 10

    Richiamato per spiegare l'origine del requisito del beneficiario effettivo e la funzione antitreaty shopping.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per escludere che nel giudizio di cassazione operi la rinuncia implicita alle questioni non accolte in primo grado come nel giudizio ordinario.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere; l'Amministrazione può difendersi anche con argomentazioni giuridiche diverse da quelle poste a base del diniego amministrativo.
  • Nell'interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il trattamento di favore per i dividendi non richiede la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza, essendo sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva principale di quell'altro Stato e concorra alla formazione del reddito.
  • La nozione di beneficiario effettivo va letta in chiave sostanziale e antielusiva: occorre verificare se il percettore abbia disponibilità economica del flusso reddituale e non sia una mera società interposta tenuta a ritrasferirlo a terzi.
  • L'accertamento del beneficiario effettivo deve essere svolto attraverso una valutazione complessiva della struttura e della funzione dell'operazione, tenendo conto di indici quali attività economica reale, potere di disposizione sui dividendi, ragioni economiche della triangolazione e assenza di costruzioni artificiose.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non può fondare la decisione su elementi estranei al perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente, ma può riesaminare le questioni che la Cassazione ha rimesso al suo esame.
  • Le clausole e le discipline convenzionali o unionale in materia di dividendi non possono essere utilizzate per finalità abusive o di treaty shopping; in presenza di costruzioni artificiali o fraudolente, i benefici fiscali devono essere negati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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