Cassazione Civile, Ordinanza n. 18854/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La titolare di una concessione cimiteriale ha proposto opposizione contro un'ingiunzione di pagamento con cui il comune chiedeva euro 3.113,48 per il rinnovo della concessione dopo il trentennio. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il tribunale, in appello, ha riformato la decisione ritenendo dovuto il corrispettivo previsto nella convenzione e nella tariffa comunale vigente. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale sulla riconferma della concessione, assumendo che il rinnovo fosse gratuito perché l'atto concessorio escluderebbe l'onerosità; (2) violazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990, sostenendo che eventuali obblighi a carico del concessionario devono risultare dall'atto di concessione e che, in mancanza, il comune non può pretendere canoni o corrispettivi ulteriori rispetto a quelli una tantum già versati. Il comune ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito, lamentando difetto di giurisdizione e l'illegittimità di un canone una tantum per concessioni perpetue.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso principale. Ha interpretato la clausola concessoria nel senso che la riconferma dopo trent'anni era espressamente subordinata al versamento del corrispettivo, da determinarsi in base alla tariffa di concessione vigente al momento della richiesta; la linea sbarrata nel modulo non escludeva l'onerosità del rinnovo, ma solo una diversa quantificazione predeterminata o per quota. Ha inoltre ribadito che, in materia di concessioni cimiteriali, il comune non può imporre oneri specifici se non nell'atto di concessione o nelle sue successive modifiche, ma nel caso concreto tale onere risultava proprio dalla clausola contrattuale letta integralmente. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato del comune è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
consente di prevedere nell'atto di concessione obblighi a carico del concessionario; in mancanza di previsione nell'atto, il comune non può imporre oneri ulteriori, ma nel caso concreto l'onere di pagamento del rinnovo era contenuto nella convenzione.
art. 93 del d.P.R. n. 803/1975
norma di previgente disciplina richiamata per chiarire che il contenuto è stato sostanzialmente ripetuto nell'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990; disciplina durata delle concessioni e facoltà comunali di revoca in determinati casi.
le clausole contrattuali vanno interpretate secondo il significato letterale complessivo, leggendo l'intero testo e non isolando singole frasi o parole.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il giudice deve leggere il testo per intero e nel suo contesto, senza isolare singole espressioni o tralasciare le parole che seguono.
- In materia di concessioni cimiteriali, il comune può imporre obblighi o oneri al concessionario solo se previsti nell'atto di concessione o nelle sue successive modifiche, ma quando la clausola contrattuale prevede espressamente la riconferma subordinata al pagamento del corrispettivo, tale onere è legittimamente esigibile.
- Una lineatura o uno spazio barrato in un modulo contrattuale non vale di per sé a escludere l'onerosità della prestazione se, dalla lettura complessiva della clausola, emerge che esso serve soltanto a impedire una diversa predeterminazione del quantum.
- Se il ricorso principale è rigettato, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato che non venga esaminato per mancanza di necessità logico-giuridica.
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