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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34921/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione relativo a un immobile con più occupanti/conduttori. Il locatore intimava sfratto per morosità sostenendo che, dopo il recesso anticipato di uno dei conduttori e la pretesa restituzione della porzione da questi occupata, l’altro occupante fosse comunque tenuto a corrispondere l’intero canone. Il conduttore convenuto contestava che, per effetto del recesso di uno dei coobbligati e della riconsegna della sola parte di immobile da lui detenuta, l’oggetto del rapporto si fosse ridotto alla porzione ancora occupata e che, quindi, il canone dovesse essere proporzionalmente diminuito. In appello lamentava inoltre che il tribunale avesse erroneamente ritenuto provata l’assenza di restituzione parziale e che la corte territoriale avesse fatto mal governo delle norme sulla solidarietà, sulla locazione e sul giudicato, nonché delle regole di valutazione della prova. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di varie norme sostanziali e processuali, insistendo sulla tesi della riduzione del canone e sull’asserita omessa pronuncia/erronea lettura degli atti di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse comunque deciso sul punto controverso, escludendo la riduzione del canone e valorizzando l’accertamento di merito secondo cui non era stata dimostrata la parziale riconsegna dell’immobile. Le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stata anche esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, perché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto della tesi difensiva. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ordinari effetti sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 1300 e ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle obbligazioni e della solidarietà, ma la Corte non affronta nel merito la loro applicazione, perché qualifica le censure come inammissibili.

  • art. 1316 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla pluralità di debitori/conduttori; la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 1320 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è oggetto di autonoma applicazione decisoria.

  • art. 1373 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere gli effetti del recesso; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato con riferimento al contratto di locazione.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato con riferimento agli obblighi del conduttore alla riconsegna del bene locato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato; la Corte valorizza il giudicato interno formatosi su un accertamento di fatto non impugnato.

  • art. 27 l. n. 392 del 1978

    Richiamato dal ricorrente nella disciplina della locazione; non viene interpretato nel merito dalla Corte.

  • art. 28 l. n. 392 del 1978

    Richiamato dal ricorrente nella disciplina della locazione; non viene interpretato nel merito dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto della domanda o della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non può risolversi in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti o nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattenda prove legali; non è censurabile tramite semplice critica alla valutazione delle prove.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno sul punto di fatto non impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Evocato come parametro di legittimità, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette a contestare il fatto e la prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Evocato per omessa pronuncia; la Corte lo esclude perché la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito.

  • art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Indicata dalla Corte come rimedio corretto per l’errore di fatto prospettato dal ricorrente nella lettura della sentenza di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza espressa statuizione sul singolo argomento, comporti logicamente il rigetto della pretesa o della censura.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti in cui il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono, non già quando si contesti la mera ponderazione del materiale istruttorio.
  • Se una parte assume che il giudice di merito abbia attribuito alla sentenza precedente un contenuto fattuale diverso da quello reale, la doglianza può integrare un errore di fatto da far valere con revocazione, non con ricorso per cassazione sotto forma di violazione di legge.
  • Il giudicato interno preclude la rilettura in cassazione di un accertamento di fatto non specificamente impugnato, soprattutto quando la censura miri a sovvertire quel dato tramite una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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