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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da una procedura aperta indetta per l'affidamento di servizi integrati in musei, suddivisa in più lotti, alla quale aveva partecipato un raggruppamento guidato dalla società ricorrente. A seguito di vicende penali riguardanti un dirigente della stazione appaltante e un socio della società ricorrente, nonché dell'irrogazione di misure interdittive e straordinarie nei confronti di quest'ultima, la stazione appaltante dispose l'esclusione del raggruppamento dalla gara e l'escussione delle cauzioni provvisorie. L'esclusione fu confermata dal giudice amministrativo di primo e secondo grado. La società propose poi ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, deducendo che vi fosse stato un errore di fatto consistito nell'omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, perché il giudice avrebbe dovuto rimettere la questione interpretativa relativa alle norme europee e nazionali in materia di esclusione dalle gare. Il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile la revocazione ritenendo che non vi fosse omissione di pronuncia, avendo invece esaminato e respinto la richiesta di rinvio; contro tale decisione la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., deducendo violazione del diritto UE, dell'effettività della tutela giurisdizionale e dei limiti esterni della giurisdizione, oltre a un presunto errore revocatorio per mancato esame del motivo di appello sull'obbligo di rinvio pregiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non riguardassero un difetto di giurisdizione o un vizio dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, ma contestassero in realtà la valutazione compiuta dal giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti della revocazione e, indirettamente, il merito della scelta di non rinviare la questione alla Corte di giustizia UE. Poiché tale sindacato non è ammissibile in sede di ricorso ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre confermato la condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    consente il ricorso in cassazione solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, non per censurare il merito della valutazione sulla revocazione

  • art. 362 c.p.c.

    non permette di sindacare la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione compiuta dal Consiglio di Stato

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale, nel caso esaminato, non integra di per sé un vizio denunciabile come difetto di giurisdizione

  • art. 45, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE

    invocato dalla ricorrente come norma di cui si chiedeva l'interpretazione pregiudiziale, ma la Corte non entra nel merito della corretta applicazione

  • art. 38, comma 1, lettere c) ed f), d.lgs. n. 163 del 2006

    norme interne richiamate in relazione ai requisiti di esclusione dalla gara e al quesito interpretativo europeo

  • art. 106 c.p.a.

    norma posta a base del ricorso per revocazione dinanzi al Consiglio di Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione in senso sfavorevole del ricorso

  • art. 45 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato come misura interdittiva applicata alla società ricorrente in relazione ai fatti penali emersi

  • art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114

    richiamato come base delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio applicate alla società ricorrente

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    invocato a sostegno della pretesa di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 13 CEDU

    invocato a sostegno della pretesa di effettività dei rimedi

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati dalla ricorrente come parametri di tutela effettiva e di giusto processo

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    richiamato dalla ricorrente in tema di leale cooperazione e applicazione uniforme del diritto dell'Unione

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. contro una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo se si denuncia una reale violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non è consentito usarlo per contestare la valutazione del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti della revocazione.
  • L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso e non motivato; non ricorre quando la doglianza investe l'apprezzamento, l'interpretazione o la valutazione del contenuto degli atti processuali.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non costituisce, di per sé, una domanda autonoma sulla quale il giudice debba necessariamente pronunciare in senso espresso; può essere trattata come sollecitazione al rilievo officioso.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra automaticamente e in sé un eccesso di potere giurisdizionale, soprattutto quando il giudice nazionale abbia comunque esaminato la questione e motivato la scelta di non rinviare.
  • Non è consentito trasformare il giudizio sulla revocazione in un mezzo indiretto per riproporre questioni di merito già vagliate nel giudizio amministrativo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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