Cassazione Civile, Ordinanza n. 13429/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo intimato per mancato pagamento di più cartelle esattoriali, relative a diversi carichi tributari e anche a un credito non integralmente tributario. Il contribuente aveva impugnato il preavviso e, in via derivata, le cartelle presupposte davanti alla CTP di Roma, deducendo principalmente la mancata o irrituale notificazione delle cartelle e, inoltre, l’equivoca indicazione dell’autorità giudiziaria competente e dei termini per impugnare contenuta nel preavviso. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della notifica del ricorso alle controparti e quindi della tempestività. In appello la CTR ha invece ritenuto ammissibile il ricorso originario, ma ha rigettato il merito, valorizzando la documentazione prodotta dal concessionario sulla notificazione delle cartelle e ritenendo utilizzabili tali documenti anche in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR considerato Equitalia come parte costituita nonostante la pretesa tardività della sua costituzione e una ricostruzione errata del primo grado; 2) violazione dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992 e, conseguentemente, degli artt. 58 d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su documenti asseritamente prodotti irritualmente; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’ulteriore doglianza relativa all’indicazione equivoca dell’autorità competente e dei termini di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione effettiva e non meramente apparente e che la CTR aveva correttamente ricostruito la tardiva costituzione dell’agente della riscossione; quanto al secondo motivo, ha ribadito che nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti, e che i documenti inseriti nel fascicolo di parte restano acquisiti al giudizio di impugnazione. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che la CTR aveva comunque preso in considerazione la censura sull’indicazione dell’autorità competente e che, rigettando l’appello nel merito, aveva implicitamente respinto anche tale doglianza; inoltre ha escluso che l’indicazione del preavviso fosse equivoca o lesiva, perché rinviava alla competente autorità giudiziaria ordinaria in relazione alla natura dei crediti. Il ricorso principale è stato quindi integralmente rigettato; il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La censura è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, grafica e contenutistica, idonea a superare il minimo costituzionale.
Richiamato nel contesto della dedotta tardività della costituzione del concessionario; la Corte non ha accolto la doglianza sul punto.
art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario non impedisce l’utilizzo in appello di documenti acquisiti al fascicolo, anche se tardivamente prodotti nel primo grado, purché ritualmente inseriti nel fascicolo processuale.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.
La doglianza è stata respinta perché la decisione si è fondata su documentazione ritualmente acquisita al giudizio.
Non vi è omessa pronuncia quando la CTR ha comunque mostrato di avere esaminato la censura e l’ha implicitamente respinta decidendo il merito in senso sfavorevole al ricorrente.
Richiamato per affermare che i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato, senza possibilità di ritiro.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Citato nel preavviso per indicare le modalità del ricorso davanti al giudice tributario.
Citato nel preavviso per indicare le modalità del ricorso davanti al giudice tributario.
Citato nel preavviso per indicare le modalità del ricorso davanti al giudice tributario.
Richiamato dalla resistente per affermare la correttezza della notificazione delle cartelle esattoriali.
art. 31.12.1992 n. 546
Citato nel preavviso per indicare l’autorità tributaria competente per i crediti tributari.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, e sono utilizzabili anche i documenti tardivamente prodotti nel primo grado purché entrati nel fascicolo processuale.
- La motivazione della sentenza è sufficientemente rispettata quando il provvedimento contiene una reale esposizione argomentativa, sia sotto il profilo grafico sia sotto quello contenutistico, tale da superare il minimo costituzionale.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito dimostra di aver considerato la doglianza e, decidendo negativamente nel merito, la respinge implicitamente.
- L’indicazione nell’atto impugnato dell’autorità giudiziaria competente in relazione ai diversi crediti deve essere valutata in concreto; non è viziata se rinvia alla competente autorità ordinaria per le posizioni non tributarie e non determina un concreto pregiudizio difensivo.
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