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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19876/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Dopo un verbale ispettivo, l'INPS aveva attribuito alla società appaltatrice un diverso inquadramento previdenziale con apertura di una posizione distinta nel Fondo Sostegno Trasporto Aereo (FSTA) e conseguente avviso di addebito. La società aveva opposto l'avviso, ottenendo in primo grado solo una parziale riduzione della somma e poi, in appello, l'accertamento dell'illegittimità del nuovo inquadramento. I lavoratori impiegati nell'appalto, interessati all'iscrizione al Fondo e già coinvolti in separati giudizi davanti al Tribunale di Milano, hanno proposto opposizione di terzo contro la sentenza d'appello di Roma, deducendo: litispendenza o continenza con il proprio giudizio pendente; violazione del litisconsorzio necessario; errata ricostruzione dell'attività svolta dalla società e del relativo regime contributivo; errata valutazione dell'onere della prova e omessa o apparente motivazione sulla non assoggettabilità al FSTA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 405 c.p.c., l'opposizione di terzo va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e quindi, nel caso di specie, davanti alla Corte d'appello di Roma con le forme proprie di quel giudizio; inoltre, ha osservato che, pur formalmente qualificato come opposizione di terzo, l'atto conteneva in sostanza censure rivolte avverso la sentenza di appello, cioè un ricorso per cassazione proposto da soggetti estranei al giudizio di merito e quindi non legittimati. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'INPS/BCube.

Norme richiamate

  • art. 405 c.p.c.

    l'opposizione di terzo deve essere proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, trattandosi di competenza funzionale inderogabile.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

  • art. 39 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per litispendenza e/o continenza, ma la Corte non ne ha ritenuto fondato il rilievo.

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità del litisconsorzio dei lavoratori nel giudizio sul regime contributivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove e della motivazione.

  • artt. 414 e 416 c.p.c.

    richiamati nei motivi di ricorso in relazione alla struttura del giudizio e alle difese delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in relazione alla prova documentale e alla contestazione delle copie.

  • art. 49 L. 88/1989

    richiamato tra le norme sul quadro previdenziale applicabile.

  • art. 1-bis e art. 1-ter L. 291/2004

    richiamati in relazione alla disciplina del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.

  • art. 2 D.L. 134/2008

    richiamato quale norma modificativa della disciplina del Fondo, come convertito dalla L. 166/2008.

  • art. 2, comma 36, L. 203/1988

    richiamato quale ulteriore base normativa del regime contributivo dedotto in causa.

  • art. 1-ter, comma 2, D.L. 249/2004

    richiamato in tema di assoggettabilità della società al Fondo FSTA.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato ai fini della richiesta di condanna per responsabilità aggravata, rigettata dalla Corte.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata; se proposta davanti a un giudice diverso, il rimedio è inammissibile per difetto del presupposto funzionale previsto dall'art. 405 c.p.c.
  • Non è consentito utilizzare l'opposizione di terzo per introdurre, in sostanza, un ricorso per cassazione contro una sentenza di merito, specie da parte di soggetti estranei al giudizio che ha reso la decisione impugnata.
  • La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: il giudice verifica il contenuto sostanziale delle censure per stabilire se il rimedio esperito sia effettivamente quello previsto dall'ordinamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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