Cassazione Civile, Ordinanza n. 10420/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società diversi avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. La società aveva impugnato gli atti, ma in primo grado i ricorsi erano stati rigettati. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il gravame, ritenendo che le operazioni contestate non fossero oggettivamente inesistenti, come sostenuto dall'Ufficio, ma, al più, soggettivamente inesistenti in una fase a monte della filiera commerciale; inoltre aveva escluso che fosse provata la consapevolezza della società finale circa l'eventuale frode. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica e apparente, perché ritenuta internamente contraddittoria nella qualificazione delle operazioni; 2) violazione del D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 21, 26 e 54, per avere consentito la detrazione IVA nonostante, secondo il ricorrente, le operazioni fossero soggettivamente inesistenti; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e per non avere riconosciuto la natura di cartiera della società intermedia; 4) motivo assorbito dalla sorte dei precedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per genericità la parte del primo motivo relativa alla pretesa confusione dei rapporti commerciali, e comunque infondata la censura di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata aveva chiaramente escluso la partecipazione della società contribuente a operazioni oggettivamente inesistenti, precisando che, semmai, le eventuali operazioni soggettivamente inesistenti riguardavano soggetti a monte della filiera. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi: i giudici di merito avevano accertato in fatto che le forniture alla contribuente erano realmente avvenute dalla società intermedia, mentre l'eventuale frode si collocava a monte; di conseguenza, l'Ufficio avrebbe dovuto censurare la prova della consapevolezza della contribuente rispetto alla frode, non la mera mancata prova dell'inesistenza delle operazioni tra altri soggetti. Il quarto motivo è stato assorbito. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale e la falsa applicazione delle norme
artt. 19, 21, 26 e 54 del D.P.R. n. 633/1972
sono invocati dall'Agenzia per sostenere l'indetraibilità dell'IVA in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti
è invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni IVA asseritamente inesistenti
sono invocati in relazione al ricorso alle presunzioni e alla prova della natura fittizia delle operazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente o illogica non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del fatto: occorre evidenziare una reale mancanza o incomprensibilità della ratio decidendi, mentre non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se la motivazione consente di ricostruire il percorso logico seguito.
- Quando il giudice di merito accerta che le operazioni fatturate alla contribuente sono realmente avvenute, l'eventuale frode fiscale collocata a monte della catena commerciale non consente, di per sé, di negare la detrazione IVA al cessionario finale se non sia provata la sua consapevolezza della frode o la sua partecipazione al meccanismo illecito.
- Le censure sulla violazione delle norme in materia di IVA sono inammissibili se non si confrontano con la qualificazione in fatto operata dal giudice di merito; in particolare, è inconferente dedurre l'indetraibilità per operazioni soggettivamente inesistenti quando la sentenza impugnata ha escluso che le operazioni verso il contribuente fossero fittizie e ha collocato l'eventuale simulazione in un segmento diverso della filiera.
- L'onere di provare i presupposti della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione, ma la censura in cassazione deve mirare alla ratio effettiva della decisione: se il giudice di merito fonda il proprio convincimento sulla reale esecuzione delle forniture al contribuente e sull'assenza di prova della sua consapevolezza, non basta contestare genericamente la natura di cartiera di un soggetto della filiera.
- La valutazione degli indizi e delle presunzioni circa l'esistenza di una frode IVA è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la critica si risolva nella richiesta di una diversa ponderazione del materiale probatorio.
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