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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33244/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2007, emessa in esecuzione di una precedente sentenza della CTR. La società contribuente sosteneva che la sentenza presupposta non fosse stata resa nei suoi confronti, ma solo nei confronti dei soci, e che quindi la cartella fosse illegittima. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuta apparente e priva di un percorso logico plausibile; (2) violazione delle norme sull’appello tributario e sull’articolazione dei motivi specifici, con dedotta genericità e inammissibilità dell’appello dell’Ufficio; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato esame delle prove e per decisione assunta senza adeguato riscontro istruttorio; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell’art. 23 d.lgs. 546/1992 per omesso esame della documentazione prodotta e mancata contestazione specifica dell’Ufficio; (5) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione insufficiente e non comprensibile; (6) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa motivazione dei punti decisivi della controversia. La Corte però non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato un vizio preliminare della notificazione del ricorso per cassazione: il ricorso era stato notificato a mezzo posta, ma nel fascicolo non risultava prodotto l’avviso di ricevimento, necessario per provare il perfezionamento della notifica e l’instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato a mezzo posta senza deposito dell’avviso di ricevimento. Ha applicato il principio per cui la sola spedizione non basta a perfezionare la notifica, occorrendo la prova della consegna del plico al destinatario tramite l’avviso di ricevimento; in mancanza di tale documento, e non essendosi costituiti gli intimati, il ricorso è inammissibile senza possibilità di rinnovazione della notifica. Non è stata pronunciata condanna alle spese, stante la mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società

  • art. 342 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare la genericità dell’appello dell’Ufficio

  • artt. 53, 56, 57 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità o invalidità dell’appello dell’amministrazione finanziaria e le regole del processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    dedotto come violato per mancato rispetto dell’onere della prova e omesso esame delle risultanze istruttorie

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la mancata valutazione della documentazione prodotta e la mancata considerazione della non contestazione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di contestazione e difesa della parte resistente

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro di validità della sentenza tributaria e della sua motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per la motivazione della sentenza

  • art. 377 c.p.c.

    richiamato per dare conto della comunicazione di cancelleria effettuata in relazione al difensore originario

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per affermare che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico attestata dall’avviso di ricevimento

  • art. 291 c.p.c.

    esclusa la possibilità di rinnovazione della notificazione in assenza dell’avviso di ricevimento

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato dalla giurisprudenza citata quale possibile base per la rimessione in termini, in presenza di specifici presupposti

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato nel precedente di legittimità per il termine ultimo di produzione dell’avviso di ricevimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel precedente di legittimità per il deposito fino all’adunanza camerale

  • art. 6 l. n. 890 del 1982

    richiamato per il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento in caso di smarrimento o mancata ricezione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1 l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di mediazione tributaria esperita senza esito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione e dell’instaurazione del contraddittorio è data dalla produzione dell’avviso di ricevimento; la sola spedizione dell’atto non è sufficiente.
  • La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, quando il destinatario non si costituisca, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione senza possibilità di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
  • Nel processo tributario, le censure sull’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e sulla valutazione delle prove restano assorbite se il ricorso per cassazione è inammissibile per un vizio preliminare di notificazione.
  • La motivazione del provvedimento di merito può essere contestata come apparente o insufficiente, ma tali doglianze non vengono esaminate se manca una valida instaurazione del giudizio di legittimità.
  • L’assenza di costituzione dell’intimato non esonera il ricorrente dall’onere di produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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