Cassazione Penale, Sentenza n. 45690/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 5/05/2021 che aveva confermato la sentenza di condanna in abbreviato. Capo A: detenzione a fini di spaccio e cessione di cocaina in concorso (art. 73 comma 5 DPR 309/90). Capo B: dichiarazione di false generalità ai pubblici ufficiali (artt. 81, 495 c.p.). Motivazioni del ricorrente: 1) violazione procedurale (art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.) perché le conclusioni scritte inviate dal difensore via PEC il 26/4/2021 non sarebbero state valutate dalla Corte, pregiudicando il diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) sul capo A: inversione dell'onere della prova e insufficiente valutazione di elementi indicativi di uso personale (quantità, confezionamento, assenza di cessione osservata ecc.); 3) estinzione per prescrizione del reato del capo B: il dies a quo individuato nella prima falsa dichiarazione del 9/8/2013 porta alla prescrizione il 9/2/2021, prima della sentenza di secondo grado, e la sospensione emergenziale non è applicabile al caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato nel suo obiettivo principale, perché dagli atti risultano effettivamente trasmesse e annotate le conclusioni difensive; tuttavia ha rilevato che l'unico profilo effettivamente non considerato dalla Corte territoriale era la questione della prescrizione del reato del capo B, dedotta nei motivi e ripresentata in cassazione. Il terzo motivo è stato accolto: il reato di cui al capo B si è estinto per prescrizione (dies a quo 9/8/2013, termine di prescrizione anni 7 mesi 6, estinzione 9/2/2021). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato rispetto alle motivate argomentazioni della corte di merito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato del capo B per prescrizione; per l'effetto è stata disposta la rinnovazione del giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (pena) presso altra sezione della Corte d'Appello di Torino, avendo il capo B influito sul trattamento sanzionatorio complessivo e dovendo ora essere ricalcolata la pena escluso quel capo.
Norme richiamate
Norma che disciplina la detenzione e la cessione di stupefacenti; è stata applicata per qualificare il reato del capo A come spaccio di cocaina.
Art. 495 (falsa dichiarazione a pubblico ufficiale) e riferimento all'art. 81 per concorso di persone; qui utilizzati per inquadrare il capo B (false generalità).
Codice di procedura penale art. 178 comma 1 lett. c)
Prevede la nullità relativa per violazione di norme che riguardano l'intervento dell'imputato; il ricorso deduceva la nullità per omessa valutazione delle conclusioni difensive inviate via PEC.
Codice di procedura penale art. 606 lett. b)
Motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; invocato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria sul capo A.
Disciplinano i termini di prescrizione; la Corte ha calcolato la prescrizione del reato del capo B partendo dal primo evento lesivo (9/8/2013) e ha ritenuto estinto il reato il 9/2/2021.
Disposizioni emergenziali (DL 28/10/2020 n.137 art.23 e relative norme covid)
Norme che hanno previsto modalità di scambio di conclusioni scritte e una sospensione/deroga dei termini processuali durante l'emergenza Covid; la difesa richiamava la disciplina per sostenere la rilevanza delle conclusioni inviate via PEC, mentre la Corte ha ritenuto che la censura fosse in concreto superata dalla questione della prescrizione.
Disp. att. c.p.p. art. 173 comma 1
Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso in relazione al rito abbreviato; citato nei limiti di impugnazione.
Massime di principio
- La mancata allegazione formale alle carte delle conclusioni difensive inviate via PEC può integrare una nullità relativa ai sensi dell'art. 178 c.p.p., ma l'annullamento sarà efficace solo se la violazione ha creato un concreto vulnus al diritto di difesa e un interesse concreto al riesame; se la parte dimostra che l'oggetto della omissione è comunque stato risolto o non ha inciso sull'esito, il motivo può essere dichiarato privo di interesse.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'individuazione precisa del dies a quo (anche tra più fatti alternativi): va preso il primo atto materiale che realizza il reato e si applicano i termini previsti dagli artt. 157 e ss.; sospensioni straordinarie (es. emergenziali) devono essere valutate scrupolosamente e non sempre sono sommabili al computo se non richiamate correttamente.
- In tema di spaccio vs uso personale, il giudice deve motivare la valutazione su elementi concreti (quantità, confezionamento, modalità di detenzione, siegni di vendita, frazionamento, presenza di denaro o strumenti per lo spaccio). La mera constatazione di una cessione accertata in un atto non autorizza automaticamente a estendere la qualificazione a tutta la sostanza ritrovata senza specifica motivazione.
- In sede di cassazione non sono ammesse critiche generiche o meri rilievi di fatto non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata: occorre censurare specificamente la violazione di norme o l'insufficienza della motivazione rispetto ai punti decisivi.
- Quando una fattispecie di reato emergente nel giudizio di impugnazione risulta estinta per prescrizione, la condanna complessiva deve essere ricalcolata e la determinazione del trattamento sanzionatorio rinviata alla corte territoriale, perché la pena potrebbe ridursi in conseguenza dell'estinzione di uno dei capi.
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