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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19995/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un docente aveva lavorato per più anni alle dipendenze del Ministero con una successione di contratti a termine, per un periodo superiore a 36 mesi, nell'ambito di supplenze temporanee o su organico di fatto. In primo e secondo grado era stata accolta solo la domanda relativa agli incrementi stipendiali previsti dal contratto collettivo, mentre erano state respinte la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, quella di risarcimento del danno e quella di riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 della legge n. 312/1980. Con il ricorso per cassazione il docente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul personale scolastico e della normativa eurounitaria sul lavoro a termine, sostenendo che anche le supplenze su organico di fatto possono integrare un abuso se usate in modo improprio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato una dichiarazione del dirigente scolastico da cui, secondo il ricorrente, emergeva che la supplenza copriva un posto vacante, quindi su organico di diritto; 3) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il disposto raddoppio del contributo unificato, che il ricorrente riteneva non dovuto per esenzione reddituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto il ricorso non conforme ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla sentenza impugnata imposti dall'art. 366 c.p.c.; ha osservato che il primo motivo non si confrontava con la ratio della decisione di merito, la quale non negava in astratto l'abusività delle supplenze su organico di fatto, ma richiedeva la prova di un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico; ha considerato il secondo motivo inammissibile perché tendeva a ottenere una diversa qualificazione delle supplenze, questione riservata al giudice di merito; ha escluso che le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali potessero integrare uno ius superveniens vincolante per il giudice nazionale; ha dichiarato inammissibile anche la censura sul raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudice dell'impugnazione si limita ad attestare la sussistenza del presupposto processuale, mentre la verifica concreta dell'esenzione spetta all'amministrazione giudiziaria. Nulla è stato disposto per le spese, essendo il Ministero intimato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza, con precisa riferibilità alla decisione impugnata; la loro violazione comporta inammissibilità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede la chiara indicazione delle norme asseritamente violate e un'argomentazione intellegibile che spieghi il contrasto tra sentenza e disciplina applicabile.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non mere argomentazioni difensive, elementi istruttori o un insieme indistinto di materiali di causa.

  • d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato come disciplina del personale scolastico, docente e ATA, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione impugnata.

  • d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di lavoro a termine, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme alla disciplina del lavoro a termine nel settore scolastico, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Corte.

  • Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato

    Richiamato quale parametro eurounitario; la Corte non lo ha ritenuto violato nei termini prospettati dal ricorrente.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'abuso del ricorso ai contratti a termine; la Corte ha respinto la censura per inammissibilità e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1, § 2, Carta sociale europea

    La Corte ha escluso che la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali potesse assumere valore di ius superveniens vincolante per il giudice nazionale.

  • art. 53 legge n. 312/1980

    Richiamato in relazione alla domanda sugli scatti biennali di anzianità; la Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità al caso concreto, ritenendo la vigenza della norma limitata agli insegnanti di religione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la verifica concreta di eventuali esenzioni spetta all'amministrazione giudiziaria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel passo relativo alla funzione del requisito di chiarezza del ricorso, in chiave di effettiva tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi del giusto processo e dell'esigenza di evitare oneri processuali superflui.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di comprendere in modo chiaro e specifico le censure rivolte alla sentenza impugnata, perché la Corte di legittimità non può essere costretta a ricostruire da sé i fatti e le ragioni di doglianza.
  • Nel vizio di violazione di legge non basta elencare norme asseritamente violate: occorre spiegare in modo puntuale perché la motivazione del giudice di merito sarebbe in contrasto con quelle norme o con la giurisprudenza di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato su mere deduzioni difensive, su elementi istruttori o su una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio; deve riguardare un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • La qualificazione dei rapporti o delle supplenze in fatto spetta al giudice di merito e non può essere surrettiziamente sostituita in cassazione da una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, pur autorevoli, non integrano di per sé uno ius superveniens vincolante per i giudici nazionali.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue alla declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o integrale rigetto dell'impugnazione; la verifica dell'eventuale esenzione concreta dal pagamento è estranea al giudizio di legittimità e compete all'amministrazione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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