Cassazione Civile, Ordinanza n. 24903/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal succedersi di diversi affidamenti del servizio di raccolta differenziata e rifiuti del Comune di Trapani. Due lavoratori deducevano di essere stati impiegati dall’impresa cessante e di avere già ottenuto, con precedente decisione passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al transito presso la successiva affidataria. In occasione di un ulteriore avvicendamento, la nuova società subentrante era stata indicata come tenuta ad assumere i lavoratori in forza della clausola sociale del contratto collettivo FISE Assoambiente e del contratto di appalto stipulato con il Comune. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata l’applicazione del CCNL da parte della società. La Corte d’appello, invece, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della società subentrante con contratto a tempo indeterminato e pieno, nel profilo già rivestito, rilevando che l’obbligo derivava direttamente dal contratto di appalto e che non erano state dedotte specifiche esigenze organizzative ostative all’assunzione. La società ricorrente principale impugnava la decisione con tre motivi: 1) contestava il giudicato interno formatosi sull’affermazione del primo giudice secondo cui l’affidamento coattivo del servizio a un diverso gestore aveva "congelato" la situazione occupazionale ai fini della futura assunzione, sostenendo di non essere soccombente su quel punto e quindi di non dover proporre impugnazione; 2) censurava l’affermazione di applicabilità del CCNL FISE Assoambiente e l’estensione nei suoi confronti della domanda di assunzione, deducendo violazione di norme e accordi collettivi; 3) contestava la possibilità di esecuzione in forma specifica della clausola sociale dell’art. 6 CCNL FISE Assoambiente. I lavoratori proponevano ricorso incidentale, lamentando che la Corte d’appello avesse dichiarato nuova la domanda di pagamento degli emolumenti maturati dalla data del contratto di appalto e quindi inammissibile in appello. La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale: ha ritenuto che la statuizione del Tribunale sul "congelamento" della situazione occupazionale costituisse una statuizione autonoma minima idonea al giudicato, da impugnare con appello incidentale condizionato; ha dichiarato inammissibile/fondamentalmente infondata la censura sull’applicabilità del CCNL per difetto di specificità, poiché mancava il testo integrale del contratto di appalto e dei dati processuali necessari; ha confermato, richiamando un precedente conforme, che la clausola sociale dell’art. 6 CCNL FISE Assoambiente è suscettibile di esecuzione in forma specifica e attribuisce un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione; ha infine ritenuto corretta la declaratoria di novità della domanda sugli emolumenti, trattandosi di domanda con petitum e causa petendi diversi rispetto alla sola domanda di costituzione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società subentrante e il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha confermato il diritto dei lavoratori al transito alle dipendenze della società subentrante per l’appalto in questione, ma ha mantenuto ferma anche l’inammissibilità della domanda di pagamento degli emolumenti perché proposta solo in appello. Ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite per soccombenza reciproca e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di ricorrente principale e ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
art. 50 D.lgs. n. 267/2000
L’ordinanza contingibile e urgente di affidamento del servizio a diverso gestore è stata richiamata come evento idoneo a incidere sulla situazione occupazionale pregressa, poi qualificata dal Tribunale come statuizione suscettibile di passare in giudicato.
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge e di contratti collettivi sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
art. 6 CCNL FISE Assoambiente
La clausola sociale è stata ritenuta fonte di un vero diritto soggettivo all’assunzione, suscettibile di esecuzione in forma specifica, in coerenza con l’esigenza di tutela dell’occupazione nell’avvicendamento nell’appalto.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che la domanda sugli emolumenti non poteva considerarsi correttamente devoluta in appello.
art. 345 c.p.c.
La Corte lo applica per affermare l’inammissibilità della domanda di pagamento degli emolumenti proposta per la prima volta in appello, in quanto domanda nuova.
art. 2112 c.c.
La Corte richiama il precedente di legittimità precisando che l’efficacia della clausola sociale opera a prescindere dalla configurabilità di una tutela ex art. 2112 c.c.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È indicato quale base per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla successione negli appalti, una statuizione del giudice di primo grado che accerti un effetto giuridico autonomo e logicamente completo può formare giudicato interno se non viene impugnata con lo strumento processuale adeguato, anche da una parte non formalmente soccombente sul dispositivo finale.
- La clausola sociale del CCNL del settore igiene ambientale, quando prevede il passaggio del personale in caso di avvicendamento nell’appalto, può attribuire un diritto soggettivo all’assunzione e risultare azionabile in forma specifica nei confronti dell’impresa subentrante.
- Chi censura in cassazione l’interpretazione di un contratto o la portata di una clausola collettiva deve indicare con precisione il testo rilevante e gli elementi processuali decisivi: la doglianza generica o meramente assertiva è inidonea a superare il vaglio di specificità.
- La domanda di pagamento di retribuzioni o emolumenti non è mera precisazione della domanda di costituzione del rapporto di lavoro quando introduce un diverso petitum e una diversa causa petendi; proposta per la prima volta in appello, integra domanda nuova e quindi è inammissibile.
- La funzione delle clausole sociali nei servizi di igiene urbana è preservare la continuità occupazionale dei lavoratori addetti all’appalto, impedendo che l’avvicendamento tra imprese determini automaticamente la perdita del posto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24844/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24845/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24846/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24849/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24850/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24853/2025 del 09/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →