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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24845/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di agenzia intercorso dal 2005 tra un agente e una società, cessato con una conciliazione transatta davanti alla direzione territoriale del lavoro. In tale sede era stato pattuito, oltre al pagamento di una somma in favore dell’agente, un obbligo di non concorrenza con relativa penale. La società ha poi sostenuto che l’ex agente avesse violato il patto svolgendo attività nell’interesse di un terzo concorrente. In primo grado il tribunale ha dichiarato nullo il patto ritenendo mancanti il corrispettivo, l’approvazione specifica ex art. 1341 c.c. e il rispetto della durata massima. La corte d’appello ha invece ritenuto valido il patto nei limiti di legge, ha condannato l’ex agente al pagamento della penale ridotta richiesta in appello e ha rigettato la domanda di danni ulteriori. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall’ex agente con due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notificazione né la documentazione equivalente, impedendo la verifica del termine breve di impugnazione. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste per l’abuso del processo ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, nonostante la dichiarazione del ricorrente di avvenuta notificazione. La Corte ha richiamato il principio di autoresponsabilità della parte e la necessità del deposito, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia della sentenza munita di relata o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC. Ha escluso che l’omissione potesse essere sanata con successiva produzione o con istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1751 bis c.c.

    La Corte d’appello lo ha ritenuto applicabile al patto di non concorrenza dell’agente, affermando che prevede un limite massimo di durata di due anni e il diritto a un compenso, ma non è assistito da nullità espressa e quindi è derogabile dalle parti entro i limiti consentiti.

  • art. 1382 c.c.

    La penale pattuita ha funzione di predeterminazione forfettaria del danno risarcibile; se non è concordata la risarcibilità del danno ulteriore, la penale assorbe integralmente il risarcimento.

  • art. 1341 c.c.

    La Corte d’appello ha escluso la necessità di specifica approvazione scritta della clausola di non concorrenza, sia perché l’accordo era intervenuto in sede protetta, sia perché mancava una predisposizione unilaterale del modulo contrattuale.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che dichiara in ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è onerato di depositare tempestivamente la relata di notifica o la documentazione equivalente, al fine di consentire alla Corte il controllo sul termine breve d’impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non è idonea a sanare l’omissione del deposito della relata di notifica, se già spirato il termine per il deposito prescritto per il ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata resa conformemente alla proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere delegato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabili le condanne pecuniarie previste per l’abuso del processo, in ragione dell’assenza di ragioni che giustificassero l’istanza di decisione secondo un criterio di prudenza.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione implica l’onere di depositare nel termine di legge la copia della sentenza con la relata di notifica, o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC, per consentire il controllo della tempestività del ricorso.
  • La mancanza della relata di notifica della sentenza impugnata, quando la notificazione è dichiarata dal ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e non può essere sanata mediante successiva produzione documentale o tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
  • L’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio è rimedio utilizzabile solo quando il termine per impugnare decorre da un atto o provvedimento acquisito nel fascicolo d’ufficio; non è invece idonea a supplire alla mancata produzione della notifica eseguita su iniziativa di parte.
  • La penale contrattuale, in assenza di patto espresso sul danno ulteriore, svolge funzione di liquidazione forfettaria del pregiudizio risarcibile e può assorbire la pretesa risarcitoria aggiuntiva.
  • La violazione di un patto di non concorrenza può essere sanzionata con la penale pattuita anche quando il divieto sia stato inserito in sede di conciliazione protetta, purché la clausola sia ritenuta valida e operante nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

Testo integrale

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