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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24846/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Gli originari ricorrenti, ex dipendenti delle società resistenti, deducevano di avere beneficiato in passato di una riduzione tariffaria sul consumo di energia elettrica e lamentavano che dal 1° gennaio 2016 il beneficio fosse stato soppresso, con conseguente danno patrimoniale. Chiedevano al giudice di accertare il loro diritto alla riduzione tariffaria e di condannare le società al risarcimento del danno subito fino al ripristino del beneficio; in via subordinata domandavano la condanna per ingiustificato arricchimento derivante dalla soppressione del vantaggio; ancora più in subordine chiedevano il pagamento dell'una tantum prevista dagli accordi sindacali dell'11 maggio 2011 e dell'1 dicembre 2011. In cassazione veniva proposto un solo motivo, formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c., degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 3 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe motivato in modo talora incomprensibile e non avrebbe interpretato gli accordi sindacali secondo buona fede.

La decisione

La Corte ha distinto la posizione dei ricorrenti che non avevano presentato una valida istanza di decisione con nuova procura speciale da quella di due soli ricorrenti. Per i primi ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che, nel regime applicabile ratione temporis, la richiesta di decisione doveva provenire da difensore munito di nuova procura speciale. Per Inglese Alessandro e Pallamari Antonio ha invece esaminato il ricorso e lo ha rigettato, ritenendo infondato il motivo: la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale e, nel merito, era conforme al consolidato orientamento secondo cui l'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica concessa ai dipendenti non ha natura retributiva, dipende unicamente dalla disciplina collettiva e, proprio per la sua natura non corrispettiva, non integra un diritto quesito; ne consegue la legittimità del recesso della società dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie. La Corte ha inoltre condannato i soccombenti al pagamento delle spese e, per i due ricorrenti-istanti, ha applicato anche le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    Nel regime applicabile al caso, l'istanza di decisione richiedeva la presentazione da parte di difensore munito di nuova procura speciale; la modifica successiva non era ancora operante per questa fattispecie.

  • art. 375, u.c., c.p.c.

    La valutazione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può escluderla anche in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili.

  • art. 155 c.p.c.

    Il termine processuale è stato differito al primo giorno successivo non festivo, essendo festivo il 29 giugno a Roma.

  • art. 132 c.p.c.

    È stato escluso il vizio di motivazione perché l'iter logico-giuridico della sentenza d'appello era comunque comprensibile e rispettava il minimo costituzionale.

  • artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione degli accordi sindacali conforme a buona fede; la Corte ha però ritenuto corretta la lettura della sentenza impugnata alla luce del consolidato orientamento contrario.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne facesse una specifica applicazione autonoma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per abuso del processo nei confronti dei due ricorrenti che hanno insistito nella decisione senza ragioni sufficienti, richiamando la codificazione di un'ipotesi di abuso processuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato sussistente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i due ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • L'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica riconosciuta ai dipendenti in base alla disciplina collettiva non ha natura retributiva quando prescinde dalla quantità e qualità della prestazione lavorativa, dalla durata del rapporto e dalla posizione rivestita in azienda.
  • Un beneficio fondato esclusivamente sulla contrattazione collettiva e privo di corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa non integra, di regola, un diritto quesito; il datore può recedere dalla relativa disciplina collettiva se non incide su posizioni ormai definitivamente consolidate in senso patrimoniale.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di decisione nel procedimento camerale, nel regime transitorio applicabile, è necessaria la rituale presentazione da parte di difensore munito di nuova procura speciale quando la disciplina lo richieda.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non sussiste se la motivazione, pur non lineare in singoli passaggi, consente comunque di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, rispettando il minimo costituzionale.
  • La persistente proposizione di un'istanza processuale priva di adeguata base giustificativa può integrare abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoAbuso del diritto

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