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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24850/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una società e un dipendente inquadrato come Quadro. Dopo le dimissioni del lavoratore, rassegnate l'8 luglio 2014, il lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR. La società proponeva opposizione sostenendo, da un lato, di poter detrarre dall'importo dovuto l'indennità di preavviso e di avere subito un danno risarcibile; dall'altro, contestava la regolarità ed efficacia delle dimissioni. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo solo in parte, condannando la società al pagamento del residuo TFR e respingendo sia la detrazione del preavviso sia la riconvenzionale risarcitoria; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2118 e 1372 c.c. per avere la Corte territoriale ricostruito in modo erroneo un mutuo consenso/accordo sulla rinuncia al preavviso, ritenendo sufficiente la richiesta di restituzione dei beni aziendali e la condotta complessiva per desumere l'accettazione delle dimissioni immediate; (2) violazione dell'art. 4 L. n. 92/2012 per mancata osservanza della procedura di convalida delle dimissioni, con conseguente inefficacia delle stesse; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla data di cessazione del rapporto; (4) omesso esame di un fatto decisivo relativo al mancato riconoscimento del danno asseritamente subito dalla società, che si sarebbe dovuto liquidare equitativamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'interpretazione degli atti negoziali e delle comunicazioni tra le parti è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile e rispettosa dei canoni ermeneutici; la lettura della lettera di dimissioni e dell'accettazione datoriale dell'immediata cessazione senza preavviso è stata giudicata plausibile. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la procedura di convalida delle dimissioni ex art. 4 L. n. 92/2012 tutela il lavoratore e non conferisce al datore un interesse giuridicamente apprezzabile a far valere l'eventuale mancata convalida, poiché l'effetto prospettato dalla società sarebbe stato il ripristino del rapporto o il risarcimento per illegittimo licenziamento. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché il giudizio di merito era di 'doppia conforme', con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. come dedotto. Sono state poste le spese a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato in tema di preavviso nelle dimissioni e di eventuale rinuncia/esonero concordato; la Corte non ha accolto la censura della società sulla ricostruzione del rapporto tra dimissioni e preavviso.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per contestare la ricostruzione del consenso e degli effetti delle dimissioni; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti negoziali spetta al giudice di merito se plausibile.

  • art. 4 L. n. 92/2012

    La procedura di convalida delle dimissioni è finalizzata a tutelare il lavoratore, verificando data e autenticità della volontà di dimettersi o risolvere consensualmente il rapporto; non è strumento azionabile dal datore per contestare l'efficacia delle dimissioni in proprio favore.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato escluso per i primi due motivi; i motivi ex n. 5 sono stati dichiarati inammissibili per la preclusione derivante dalla doppia conforme ai sensi del comma 4.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per la declaratoria del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle comunicazioni negoziali e degli atti con cui si manifesta la volontà di risolvere un rapporto di lavoro spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione plausibile e coerente con il testo degli atti e con le circostanze del caso.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per sostituire una diversa lettura degli atti a quella accolta dal giudice di merito.
  • La procedura di convalida delle dimissioni prevista dalla L. n. 92/2012 è istituita a tutela del lavoratore e della genuinità della sua volontà, sicché il datore di lavoro non è, di regola, titolare di un interesse processuale ad invocarne l'inosservanza per far valere l'inefficacia delle dimissioni.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto e di diritto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per la regola della doppia conforme.
  • In presenza di soccombenza della parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza e può disporsi il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieDimissioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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