Cassazione Civile, Ordinanza n. 24853/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore dipendente, seguito da due provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che ne avevano disposto la reintegra nel posto di lavoro. In esecuzione del primo provvedimento il rapporto era stato ripristinato; nelle more il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per retribuzioni riferite ad alcuni mesi del 2012 e aveva anche percepito un importo a titolo di TFR. La società, opponendosi al decreto, sosteneva che il TFR dovesse essere restituito e compensato con i crediti retributivi, perché il ripristino del rapporto rendeva indebita quella somma. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, ma la corte d’appello aveva invece revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che il provvedimento cautelare avesse efficacia sostanzialmente definitiva nel caso concreto e che, quindi, il TFR erogato fosse indebito e compensabile; aveva inoltre qualificato come domanda riconvenzionale, e quindi inammissibile in appello, la richiesta del lavoratore di accertare ulteriori crediti retributivi per altre mensilità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione delle norme su cautela e compensazione, sostenendo che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non potesse valere anche ai fini restitutori e che il TFR non fosse compensabile con retribuzioni maturande; (2) violazione delle norme processuali sull’appello e sulle difese del convenuto, sostenendo che la sua deduzione integrasse eccezione riconvenzionale e non domanda riconvenzionale; (3) violazione delle norme su prova e non contestazione, assumendo che il maggior credito retributivo fosse provato o non contestato; (4) violazione delle norme sulle spese, lamentando l’erronea ripartizione delle spese di lite e della fase monitoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo per sopravvenuta carenza di interesse, confermando la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e ammesso la compensazione tra TFR indebitamente percepito e crediti retributivi, oltre alla regolazione delle spese in base alla soccombenza globale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori effetti fiscali previsti dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002. Sul piano motivazionale ha affermato che, in presenza di un provvedimento cautelare di reintegra pienamente eseguito e non seguito da giudizio di merito, il rapporto va considerato regolato dalle statuizioni cautelari anche ai fini restitutori, sicché il TFR corrisposto nelle more è indebito e può essere portato in compensazione con i crediti retributivi. Ha poi chiarito che la richiesta del lavoratore di far valere ulteriori mensilità, perché diretta non solo a paralizzare la domanda avversaria ma anche a conseguire un accertamento favorevole ulteriore, integra domanda riconvenzionale e non eccezione riconvenzionale, risultando perciò preclusa se proposta per la prima volta in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente (l’inammissibilità della domanda), non più attaccabile utilmente. Quanto alle spese, la Cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione del criterio della soccombenza globale nell’ambito del procedimento monitorio-opposizione, che costituisce un unico processo ai fini della regolazione delle spese.
Norme richiamate
il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. può produrre, nel caso concreto, effetti sostanzialmente definitivi se integralmente eseguito e non seguito dal giudizio di merito, incidendo anche sugli aspetti retributivi e restitutori del rapporto
i provvedimenti cautelari anticipatori sono richiamati per evidenziare la loro stabilità privilegiata nel sistema processuale
l’assenza di reclamo o di modifica del provvedimento cautelare rileva nel valutare la stabilità concreta della tutela già concessa
art. 6, comma 2, secondo periodo, L. n. 604 del 1966
richiamato nel precedente giurisprudenziale per la funzione del ricorso cautelare nel superare la decadenza nell’impugnativa del licenziamento
richiamata nel quadro della disciplina della decadenza per l’impugnativa del licenziamento
richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata
richiamato per la compensazione, applicata in chiave atecnica tra crediti sorti dal medesimo rapporto
la corresponsione del TFR dopo la reintegra cautelare è qualificata come indebito oggettivo
in appello sono precluse le domande nuove; la Corte qualifica come domanda riconvenzionale quella proposta tardivamente
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle difese del convenuto, ma la Corte conferma la qualificazione della domanda come nuova e quindi inammissibile in appello
richiamato nel terzo motivo in tema di procedimento monitorio, senza esito favorevole al ricorrente
il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e la fase monitoria sono considerati parti di un unico processo ai fini delle spese
richiamato dal ricorrente per la non contestazione, ma la censura è superata dalla ratio di inammissibilità della domanda
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma la questione è assorbita dall’inammissibilità della domanda nuova
le spese sono regolate secondo la soccombenza globale dell’intero processo monitorio-opposizione, salvo violazione del principio di soccombenza totale
la compensazione totale o parziale delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. abbia natura anticipatoria, sia stato integralmente eseguito e non sia seguito dal giudizio di merito, esso può assumere, nel caso concreto, una stabilità tale da regolare anche gli effetti restitutori e patrimoniali connessi al rapporto, non potendosi invocare la sua provvisorietà per alcuni effetti e la sua efficacia per altri.
- La corresponsione di una somma durante una fase di ripristino cautelare del rapporto di lavoro può integrare indebito oggettivo se, alla luce della situazione definita dal provvedimento cautelare, quella prestazione non era dovuta.
- La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale dipende dal petitum processuale: se la parte chiede solo il rigetto della domanda avversaria, si è in presenza di eccezione; se pretende un autonomo accertamento favorevole o effetti ulteriori rispetto alla mera paralisi della domanda, si tratta di domanda riconvenzionale.
- Una domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile anche quando sia prospettata come difesa compensativa, se in realtà introduce un autonomo petitum sostanziale o processuale.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se non viene validamente censurata almeno una ratio idonea da sola a sorreggere la decisione.
- Nel procedimento monitorio seguito da opposizione, la fase di ingiunzione e quella di opposizione costituiscono un unico processo ai fini della regolazione delle spese, che va operata globalmente in base all’esito complessivo della lite.
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