Cassazione Penale, Sentenza n. 30506/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari chiedendo annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge, con specifici profili: per PINNA GIOVANNI si contesta che egli aveva denunciato la detenzione del fucile e aveva in corso la richiesta di rilascio/ rinnovo della licenza di porto d'armi, quindi non sarebbe configurabile il porto illegale; per PINNA ENRICO si sostiene che, avendo denunciato lo spostamento di munizioni e indicato il nuovo luogo di residenza dove era detenuto anche il fucile, sussisterebbe buona fede e mancherebbe l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 38 R.D. 18/6/1931 n. 773; per PINNA MARIO si deduce che l'attribuzione dell'arma si fonda solo su dichiarazioni rese dallo stesso alla polizia giudiziaria e che tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso di Enrico Pinna limitatamente al capo B): ha annullato senza rinvio la condanna per quel reato in quanto estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena residua in anni 1 e euro 3.000 di multa (eliminando l'aumento applicato in continuazione). I ricorsi di Giovanni Pinna e di Mario Pinna sono stati dichiarati inammissibili per manifestata infondatezza; per costoro la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha rilevato che: per Giovanni la presentazione di istanze per il rilascio o rinnovo della licenza non esclude il reato di porto in assenza di licenza valida; per Mario la decisione si è basata sul complesso probatorio oggettivo (denuncia di detenzione a suo nome e presenza dell'arma nel veicolo) rendendo irrilevante la questione sull'utilizzabilità esclusiva delle dichiarazioni rese immediatamente.
Norme richiamate
Gli artt. 4 e 7 regolano il porto e la detenzione di armi: la Corte conferma che il mero avvio di procedure per ottenere o rinnovare la licenza non esclude il reato quando non esista una licenza valida in corso
Regio Decreto 18/6/1931 n. 773
La norma sulla detenzione e spostamento di armi/munizioni richiede valutazione della colpa o buona fede; la Corte ha ritenuto che, nel caso di Enrico Pinna, il giudice d'appello non abbia adeguatamente considerato la prova della buona fede, giustificando l'annullamento per quel capo
Regio Decreto 24/6/1940 n. 635
Richiamato in relazione ai reati connessi alla normativa sulle armi; utilizzato nella ricostruzione delle fattispecie contestate
Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorita' di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che, anche se la difesa contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Mario Pinna, la sentenza di merito si fondava su elementi oggettivi indipendenti rendendo irrilevante tale censura
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione: applicata dalla Corte di cassazione per dichiarare estinto il reato contestato a Enrico Pinna e annullare la relativa condanna senza rinvio
Consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare Giovanni e Mario al pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- La presentazione di documenti o istanze per ottenere o rinnovare una licenza di porto d'armi non vale, di per sé, a legittimare il porto di un'arma: occorre che sia in corso una licenza valida; pertanto il porto senza licenza in corso integra il reato previsto dalla normativa sulle armi
- La buona fede del detentore che ha comunicato il trasferimento del luogo di detenzione dell'arma o delle munizioni puo' incidere sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; se il giudice non valuta specificamente tale circostanza la decisione puo' essere annullata dalla Cassazione
- Le dichiarazioni rese immediatamente all'autorita' di polizia giudiziaria possono essere censurate quanto alla utilizzabilita', ma la loro eventuale inutilizzabilita' non e' decisiva se il decisum si fonda su elementi oggettivi e documentali indipendenti
- Se la Cassazione rileva omissioni del giudice di merito rispetto a censure rilevanti e il reato e' prescritto, puo' annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni economiche e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre gravami per evitare sanzioni
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