Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a fronte della riforma in appello dell'assoluzione; (2) carenza di elementi indiziari gravità/precisione/concordanza ai sensi dell'art. 110 c.p. e art. 192 c.p.p. rispetto alla ritenuta responsabilità per estorsione (capo a)); (3) contraddittorietà e illogicità della valutazione dell'attendibilità della persona informata Grazia Servedio (art. 192 c.p.p.); (4) assenza della minaccia essenziale per il reato di estorsione, posto che la società era sotto amministrazione giudiziaria e gli imputati non avevano potere di licenziare (art. 629 c.p.); (5) vizi motivazionali relativi al capo b) (violenza/minaccia per costringere a commettere un reato) e contestata estensione dell'appello del P.M.; (6) illogicità del rifiuto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 71 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la restante parte, ma ha parzialmente accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato), perché tale reato si era estinto per prescrizione (prescrizione maturata l'11 ottobre 2022). Conseguentemente è stata eliminata la parte di aumento di pena riferita a quel capo. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e quindi respinti.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
Il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale quando riforma l'assoluzione attraverso una diversa valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni già acquisite, senza mettere in discussione il loro contenuto o attendibilità
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma di rifermento per i motivi di cassazione; valutazione dei vizi di motivazione e di diritto dedotti in cassazione
Codice penale, art. 110
Richiama le forme possibili del concorso di persone nel reato; tuttavia il giudice deve motivare in ordine alla prova della partecipazione e alla forma concreta del contributo
Codice di procedura penale, art. 192 (commi 2 e 3)
Regole sull'attendibilità e i riscontri delle dichiarazioni; la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni
Codice penale, art. 629
Definizione del reato di estorsione: la minaccia può essere anche implicita/indiretta purché idonea a coartare la volontà della vittima nelle concrete condizioni del caso
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 71
Previsione di aggravante speciale per fatti commessi da soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale; incide sui termini di prescrizione e sul quadro di valutazione delle circostanze
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (giurisprudenza CEDU: Dan c. Moldavia)
Principio che non vincola sempre il giudice d'appello alla rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma si fondi su diversa lettura di prove dichiarative già acquisite
Codice penale, art. 133
Criteri per il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; decisione discrezionale del giudice di merito purché adeguatamente motivata
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riformare un'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria se si limita a dare diversa valutazione al significato probatorio di dichiarazioni già acquisite e non ne contesta contenuto o attendibilità
- La valutazione della credibilità della persona offesa o dei testimoni è principalmente di fatto e spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione
- Per configurare il concorso nel reato (art. 110 c.p.) non è necessario un ruolo identico per tutti i concorrenti: è sufficiente motivare quale forma concreta di contributo abbia fornito ciascun partecipante
- La minaccia rilevante per l'estorsione può essere anche implicita o indiretta se, nelle circostanze concrete e rispetto alla personalità della vittima, è idonea a ingenerare timore e a costringerla
- Il calcolo della prescrizione tiene conto delle aggravanti a effetto speciale e degli eventuali atti interruttivi: la prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche in sede di cassazione
- Il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale: deve essere motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non è sindacabile in cassazione se non appare arbitrario o illogico
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