Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione con 7 motivi diretti alternativamente a censurare la sentenza della Corte d'Appello di Roma (13/04/2022) che aveva confermato la responsabilità penale di Molella per plurime ipotesi di usura. I motivi denunciavano: inesistenza della motivazione (motivi I e IV), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (motivi II e VII), inosservanza della legge penale richiamando l'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione delle prove (motivi III, V e VI), con specifico rilievo circa la mancata acquisizione di assegni emessi da terzi (Silli) e la questione dell'intestazione degli assegni a prestanome.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte di Cassazione ha rilevato la presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello coerenti) e ha ritenuto che i motivi proposti fossero, nella sostanza, rimodulazioni del merito e tentativi di rinnovare la valutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità. È stato inoltre affermato che non è consentito eludere i limiti di ammissibilità dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. invocando l'art. 192 c.p.p. La Corte ha quindi dichiarato i motivi manifestamente infondati, ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina le tipologie di motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) (vizi motivazionali deducibili solo se risultanti dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati) per escludere motivi generici o volti a rinnovare il merito
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che non è possibile utilizzare l'evocazione di questa norma per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cui all'art. 606, né per invitare la Corte di cassazione a rinnovare il giudizio di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma verso la cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite riaffermata nella sentenza: non è ammesso dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare l'omessa o erronea valutazione delle prove allo scopo di superare i limiti dell'art. 606; conferma il divieto di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito
Massime di principio
- La Cassazione non ammette motivi generici o multipli che, di fatto, chiedono la rinnovazione del giudizio di merito: le censure devono essere circostanziate e ancorate al testo del provvedimento impugnato come richiesto dall'art. 606 c.p.p.
- Non è possibile utilizzare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità previsti per i motivi di cassazione: le doglianze sulla valutazione delle prove restano, salvo rare eccezioni, materia del merito e non della legittimità
- La presenza di una 'doppia conforme' (coerenza tra primo grado e appello) rende più difficile l'ammissibilità di censure sulla responsabilità penale poiché le decisioni dei giudici di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale
- Chi propone ricorso in cassazione deve indicare con precisione i passi del provvedimento impugnato che si ritengono viziati e non limitarsi a trascrivere in massa atti di merito o memorie di appello: l'inserimento abbondante di testi nuovi in sede di legittimità è spesso dichiarato inammissibile
- Rischi per il ricorrente: oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'irrogazione di un contributo alla cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o colposamente determinato
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