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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione con 7 motivi diretti alternativamente a censurare la sentenza della Corte d'Appello di Roma (13/04/2022) che aveva confermato la responsabilità penale di Molella per plurime ipotesi di usura. I motivi denunciavano: inesistenza della motivazione (motivi I e IV), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (motivi II e VII), inosservanza della legge penale richiamando l'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione delle prove (motivi III, V e VI), con specifico rilievo circa la mancata acquisizione di assegni emessi da terzi (Silli) e la questione dell'intestazione degli assegni a prestanome.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte di Cassazione ha rilevato la presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello coerenti) e ha ritenuto che i motivi proposti fossero, nella sostanza, rimodulazioni del merito e tentativi di rinnovare la valutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità. È stato inoltre affermato che non è consentito eludere i limiti di ammissibilità dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. invocando l'art. 192 c.p.p. La Corte ha quindi dichiarato i motivi manifestamente infondati, ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina le tipologie di motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) (vizi motivazionali deducibili solo se risultanti dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati) per escludere motivi generici o volti a rinnovare il merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che non è possibile utilizzare l'evocazione di questa norma per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cui all'art. 606, né per invitare la Corte di cassazione a rinnovare il giudizio di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma verso la cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite riaffermata nella sentenza: non è ammesso dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare l'omessa o erronea valutazione delle prove allo scopo di superare i limiti dell'art. 606; conferma il divieto di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette motivi generici o multipli che, di fatto, chiedono la rinnovazione del giudizio di merito: le censure devono essere circostanziate e ancorate al testo del provvedimento impugnato come richiesto dall'art. 606 c.p.p.
  • Non è possibile utilizzare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità previsti per i motivi di cassazione: le doglianze sulla valutazione delle prove restano, salvo rare eccezioni, materia del merito e non della legittimità
  • La presenza di una 'doppia conforme' (coerenza tra primo grado e appello) rende più difficile l'ammissibilità di censure sulla responsabilità penale poiché le decisioni dei giudici di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale
  • Chi propone ricorso in cassazione deve indicare con precisione i passi del provvedimento impugnato che si ritengono viziati e non limitarsi a trascrivere in massa atti di merito o memorie di appello: l'inserimento abbondante di testi nuovi in sede di legittimità è spesso dichiarato inammissibile
  • Rischi per il ricorrente: oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'irrogazione di un contributo alla cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o colposamente determinato

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