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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. per illegittimità della pena risultante dal cd. concordato in appello. Il ricorrente deduce che vi sia stato un travisamento della proposta di concordato: la proposta difensiva del 18/10/2022 prevedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) in misura equivalente alla aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 e una pena di 4 anni di reclusione e euro 48.000,00 di multa; la Corte d'Appello invece ha fissato la pena in 4 anni e 6 mesi e euro 30.000,00 di multa, senza che risultino in atti chiarimenti sul procedimento di calcolo e sulla effettiva proposta concordata, creando incertezza sulla formazione della volontà delle parti e sulla corretta applicazione delle equivalenze tra attenuanti e aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso ritenendo che sussista incertezza sul contenuto della proposta di concordato e sul procedimento di calcolo della pena adottato dalla Corte territoriale. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia per il prosieguo, motivando che non era possibile verificare la corrispondenza tra la proposta di concordato e la pronuncia impugnata.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 80

    Si tratta dell'aggravante contestata (art. 80, comma 2). La questione centrale è che la proposta di concordato avrebbe dovuto prevedere l'equivalenza tra le attenuanti generiche e tale aggravante; l'incertezza documentale ha impedito di accertare se tale equivalenza sia stata effettivamente concordata e applicata.

  • DPR 309/1990, art. 73, commi 1 e 4

    Norma della fattispecie di traffico di stupefacenti per cui è stata irrogata la pena. La determinatezza della pena deve essere coerente con il calcolo effettuato alla luce delle aggravanti/attenuanti applicate.

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Disposizione sul procedimento di concordato in sede d'appello (cd. rito del patteggiamento in appello). La Cassazione ricorda che il ricorso avverso sentenze rese ex art. 599-bis è ammissibile per questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze su questioni rinunciati o su mere determinazioni della pena che non configurino illegalità od eccesso rispetto ai limiti edittali.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. Nel caso era rilevante l'asserita equivalenza tra tali attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90; la Corte ha richiesto chiarezza sulla effettiva operazione di equivalenza nel testo del concordato.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato nel senso che, nel contesto del concordato, non sono ammissibili doglianze relative a questioni di proscioglimento definite come rinunciate; la Cassazione distingue dunque le doglianze ammissibili (formazione della volontà, consenso del PM, difformità della pronuncia) da quelle inammissibili.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez.1, n.944 del 23.10.2019 (rv 278170-01)

    Principio secondo cui il ricorso in cassazione contro sentenze ex art. 599-bis è ammesso per specifiche ragioni attinenti alla formazione del concordato e alla trasparenza della volontà delle parti, mentre sono escluse contestazioni su fatti rinunciati o su determinazioni punitive non illegali.

Massime di principio

  • In procedimenti conclusi con concordato ex art. 599-bis c.p.p. è essenziale che la proposta delle parti sia documentata con chiarezza: il contenuto concreto della proposta (compresa la esplicita indicazione delle equivalenze tra attenuanti e aggravanti e il calcolo della pena) deve risultare in atti per evitare contestazioni in cassazione.
  • Le doglianze ammissibili in cassazione contro sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis sono quelle relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla discrepanza tra la proposta concordata e la pronuncia del giudice; questioni rinunciate in udienza o mere questioni aritmetiche non trasformatesi in illegittimità non sono di regola ammissibili.
  • Se la Corte d'appello dichiara di avere adottato una proposta concordata ma il verbale non riporta la proposta stessa o il calcolo che ha portato al risultato, la sentenza può essere annullata per incertezza documentale e mancanza di verifica dell'effettiva volontà concordata.
  • Quando la difesa formula una proposta che mira a neutralizzare un'aggravante mediante equivalenza con le attenuanti generiche, tale volontà deve risultare esplicitata (anche nel modo in cui viene computata la pena base, l'applicazione delle attenuanti/aggravanti e le riduzioni per il rito) per essere efficace e inattaccabile.
  • La presenza del parere favorevole del Procuratore Generale in udienza non sostituisce la necessità che il contenuto materiale del concordato e la relativa determinazione della pena siano chiaramente trascritti e motivati in sentenza e negli atti.

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