Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. per illegittimità della pena risultante dal cd. concordato in appello. Il ricorrente deduce che vi sia stato un travisamento della proposta di concordato: la proposta difensiva del 18/10/2022 prevedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) in misura equivalente alla aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 e una pena di 4 anni di reclusione e euro 48.000,00 di multa; la Corte d'Appello invece ha fissato la pena in 4 anni e 6 mesi e euro 30.000,00 di multa, senza che risultino in atti chiarimenti sul procedimento di calcolo e sulla effettiva proposta concordata, creando incertezza sulla formazione della volontà delle parti e sulla corretta applicazione delle equivalenze tra attenuanti e aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso ritenendo che sussista incertezza sul contenuto della proposta di concordato e sul procedimento di calcolo della pena adottato dalla Corte territoriale. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia per il prosieguo, motivando che non era possibile verificare la corrispondenza tra la proposta di concordato e la pronuncia impugnata.
Norme richiamate
Si tratta dell'aggravante contestata (art. 80, comma 2). La questione centrale è che la proposta di concordato avrebbe dovuto prevedere l'equivalenza tra le attenuanti generiche e tale aggravante; l'incertezza documentale ha impedito di accertare se tale equivalenza sia stata effettivamente concordata e applicata.
DPR 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
Norma della fattispecie di traffico di stupefacenti per cui è stata irrogata la pena. La determinatezza della pena deve essere coerente con il calcolo effettuato alla luce delle aggravanti/attenuanti applicate.
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Disposizione sul procedimento di concordato in sede d'appello (cd. rito del patteggiamento in appello). La Cassazione ricorda che il ricorso avverso sentenze rese ex art. 599-bis è ammissibile per questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze su questioni rinunciati o su mere determinazioni della pena che non configurino illegalità od eccesso rispetto ai limiti edittali.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche. Nel caso era rilevante l'asserita equivalenza tra tali attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90; la Corte ha richiesto chiarezza sulla effettiva operazione di equivalenza nel testo del concordato.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato nel senso che, nel contesto del concordato, non sono ammissibili doglianze relative a questioni di proscioglimento definite come rinunciate; la Cassazione distingue dunque le doglianze ammissibili (formazione della volontà, consenso del PM, difformità della pronuncia) da quelle inammissibili.
Giurisprudenza richiamata: Sez.1, n.944 del 23.10.2019 (rv 278170-01)
Principio secondo cui il ricorso in cassazione contro sentenze ex art. 599-bis è ammesso per specifiche ragioni attinenti alla formazione del concordato e alla trasparenza della volontà delle parti, mentre sono escluse contestazioni su fatti rinunciati o su determinazioni punitive non illegali.
Massime di principio
- In procedimenti conclusi con concordato ex art. 599-bis c.p.p. è essenziale che la proposta delle parti sia documentata con chiarezza: il contenuto concreto della proposta (compresa la esplicita indicazione delle equivalenze tra attenuanti e aggravanti e il calcolo della pena) deve risultare in atti per evitare contestazioni in cassazione.
- Le doglianze ammissibili in cassazione contro sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis sono quelle relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla discrepanza tra la proposta concordata e la pronuncia del giudice; questioni rinunciate in udienza o mere questioni aritmetiche non trasformatesi in illegittimità non sono di regola ammissibili.
- Se la Corte d'appello dichiara di avere adottato una proposta concordata ma il verbale non riporta la proposta stessa o il calcolo che ha portato al risultato, la sentenza può essere annullata per incertezza documentale e mancanza di verifica dell'effettiva volontà concordata.
- Quando la difesa formula una proposta che mira a neutralizzare un'aggravante mediante equivalenza con le attenuanti generiche, tale volontà deve risultare esplicitata (anche nel modo in cui viene computata la pena base, l'applicazione delle attenuanti/aggravanti e le riduzioni per il rito) per essere efficace e inattaccabile.
- La presenza del parere favorevole del Procuratore Generale in udienza non sostituisce la necessità che il contenuto materiale del concordato e la relativa determinazione della pena siano chiaramente trascritti e motivati in sentenza e negli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30493/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →