Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo: deduce violazione e erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.), rilevando elementi favorevoli quali incensuratezza, giovane età, scelta del rito abbreviato, modesta entità delle somme estorte e condizioni di emarginazione sociale. Vozza: tre motivi. 1) eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (aumento minimo di un terzo anche se assolto da reato satellite, con conseguente ingiustificato aumento per reato non commesso); 2) censura la mancanza di motivazione circa la condizione richiesta per l'applicazione dell'aumento minimo (recidiva reiterata risultante da sentenza definitiva anteriore ai fatti); 3) deduce violazione dell'art. 597, co.4, c.p.p. e del divieto di reformatio in peius per non avere il giudice d'appello diminuito la pena dopo l'assoluzione dal reato satellite.
La decisione
Russo: il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ritiene manifestamente infondato il motivo; sul piano del merito, la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto e non sindacabile in cassazione se motivato. La Corte d'appello aveva ritenuto prevalenti elementi negativi (gravità e persistenza delle condotte estorsive, vulnerabilità della vittima, elevata capacità a delinquere), giustificando il diniego delle attenuanti. Conseguenze: inammissibilità, condanna al pagamento delle spese e multa di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità. Vozza: il ricorso è rigettato. 1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, è manifestamente infondata in base a consolidata giurisprudenza (la maggiorazione minima è compatibile con artt. 3 e 27 Cost.; giustifica un aumento per la maggiore propensione a delinquere del recidivo); 2) il motivo è inammissibile perché nuovo (non dedotto in appello); 3) infondato: la mancata diminuzione della pena dopo assoluzione per un reato satellite non viola il divieto di reformatio in peius, atteso che l'aumento minimo del quarto comma va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. Conseguenze: rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi di Russo sono esaminati alla luce di queste disposizioni quali profili di illegittimità e insufficiente motivazione
art. 62-bis, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti/generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito sulla applicazione delle attenuanti è insindacabile se congruamente motivata
art. 133, cod. pen.
Elenca gli elementi per la determinazione delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente e non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli
art. 81, quarto comma, cod. pen.
"è l'aumento minimo non riducibile per legge indipendentemente dal numero dei reati satellite"
La Corte interpreta il quarto comma come disposizione che stabilisce un aumento minimo della pena (non inferiore a un terzo) riferito all'aumento complessivo per la continuazione nei confronti del recidivo reiterato; la previsione è compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost. e si applica indipendentemente dal numero di reati satellite, fermo restando che l'aumento si riferisce ai reati per i quali sussiste condanna
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma che disciplina la recidiva reiterata; rilevante ai fini dell'applicazione dell'aumento stabilito dall'art. 81, quarto comma
art. 27, terzo comma, Cost.
Principio della funzione rieducativa della pena: il Collegio ha ritenuto che l'aumento previsto dall'art. 81(4) non sia in contrasto con la funzione rieducativa, in quanto mira a commisurare la pena anche alla propensione a delinquere
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura secondo cui l'art. 81(4) creerebbe una ingiustificata disparità tra recidivi e non recidivi
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare mancata diminuzione della pena dopo assoluzione di reato satellite; la Corte richiama la giurisprudenza che chiarisce come l'aumento minimo si riferisca all'aumento complessivo per la continuazione e non implichi necessariamente diminuzioni automatiche tali da configurare reformatio in peius
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti dei ricorrenti
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 5, comma 1)
Norma che ha introdotto il quarto comma dell'art. 81 cod. pen., con intento di maggior rigore sanzionatorio verso i recidivi reiterati e limitazione della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena
Massime di principio
- Sulle attenuanti generiche: la valutazione del giudice di merito è un apprezzamento di fatto e la Cassazione sindaca solo la congruità e la non contraddittorietà della motivazione; il giudice può fondare il diniego anche su un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità, durata della condotta, vulnerabilità della vittima, elevata capacità a delinquere).
- Sull'art. 81, quarto comma: la maggiorazione minima (almeno 1/3) prevista per il recidivo reiterato si riferisce all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo; la norma è ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost. secondo consolidata giurisprudenza.
- Sull'assoluzione parziale in appello: l'assoluzione da un reato satellite non determina automaticamente la riduzione della maggiorazione fissata ai sensi dell'art. 81(4) quando questa sia stata parametrata all'aumento complessivo per continuazione; ciò non configura necessariamente una reformatio in peius.
- Sui motivi nuovi in Cassazione: questioni non prospettate nel gravame di merito (appello) e formulate per la prima volta in sede di cassazione sono inammissibili.
- Sulle censure di legittimità costituzionale: le questioni già pacificamente respinte dalla giurisprudenza di legittimità sono frequentemente ritenute "manifesta-mente infondate" e dunque dichiarate inammissibili o rigettate.
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