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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata e si articolava in tre censure: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per la mancata considerazione del nesso finalistico tra le minacce e l'obiettivo di assicurarsi l'impunità o il possesso della merce; (2) errata applicazione del parametro edittale più grave introdotto dalla L. 36/2019 anziché la previgente formulazione; (3) omissione nella motivazione della valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p., nonostante fosse riconosciuta nel dispositivo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la presenza di una doppia conforme tra primo grado e appello, limitando così il sindacato di legittimità; ha ritenuto che il primo motivo chiedesse in realtà una rivalutazione delle prove (competenza del giudice di merito) e quindi non fosse ammissibile in cassazione; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché introducono censure non dedotte in appello (non rilevabili d'ufficio e non inevitabili in appello). Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173-bis disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso; usata come riferimento formale per l'esposizione delle censure presentate in cassazione

  • art. 62, comma 4, c.p.

    Riferimento all'attenuante invocata dal ricorrente; la Corte osserva che, seppure menzionata nel dispositivo di primo grado, l'eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione va risolto a favore del primo e che la mancata contabilizzazione in motivazione non è dedotta in appello, rendendo la censura inammissibile

  • L. 36/2019

    Richiamata dal ricorrente come fonte di una diversa edizione del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene che la contestazione circa l'applicazione di tale nuovo parametro non sia stata proposta in appello e dunque non sia ammissibile in cassazione

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Applicato unitamente all'art. 609 c.p.p. per escludere l'ammissibilità di questioni in cassazione che non siano state dedotte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili in grado d'appello

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 606 per fondare il principio di preclusione delle censure in cassazione non proposte in appello

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione, per equità, della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a carico del ricorrente per i profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non svolge un terzo grado di merito: le doglianze che in realtà richiedono una riconsiderazione del fatto o della valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità
  • La presenza di una "doppia conforme" (identica valutazione di fatti e prove in primo grado e in appello) restringe ulteriormente il sindacato della Corte di cassazione sulla responsabilità penale
  • Questioni nuove non sollevate in appello (sia di diritto che di calcolo della pena) sono precluse in cassazione, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio o di questioni che non potevano essere dedotte in appello
  • Un contrasto tra dispositivo e motivazione tende ad essere risolto a favore del dispositivo: il dispositivo rappresenta la volontà immediata del giudice; tuttavia la mancata deduzione tempestiva in appello rende la censura inammissibile
  • Errori nel computo della pena che non comportano l'applicazione di una pena illegale (cioè eccedente i limiti edittali) sono questioni che la Corte può ritenere inammissibili se non dedotte nei gradi precedenti
  • La proposizione di ricorsi infondati o formulati con colpa può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente sollevare tutte le doglianze rilevanti già in appello

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