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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la conferma della sentenza di condanna per rapina pluriaggravata, detenzione e porto di pistole, detenzione di congegni esplosivi (bottiglie incendiarie), ricettazione e riciclaggio. Le censure principali sono: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (riqualificazione del concorso da materiale a morale), travisamento della prova e illogicità della motivazione relativamente alla disponibilità esclusiva del garage e ai collegamenti con gli esecutori materiali, mancata e insufficiente motivazione sulla possibile riqualificazione in favoreggiamento reale, insufficiente prova della detenzione/porto delle armi e della conoscenza della loro presenza, carenza di elementi per attribuire il riciclaggio (sostituzione targhe) all'imputato, omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e motivazione ritenuta insuficiente sugli aumenti di pena per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e confermato le condanne. Ha ritenuto legittima la conversione dell'imputazione da concorso materiale a concorso morale perché non ha mutato radicalmente l'oggetto dell'imputazione e l'imputato ha potuto difendersi; ha richiamato il principio della doppia conforme e limitato il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie. Ha ritenuto decisivi, e non contraddittori, gli elementi indicati dai giudici di merito: la disponibilità del garage (locazione e possesso di chiavi), il rinvenimento poche ore dopo la rapina di refurtiva, denaro, autovetture usate per la rapina e cartucce, la prossimità territoriale, la presenza delle targhe originali sostituite e il comportamento (telefonata e tentativo di fuga) come elementi indiziari idonei a provare la partecipazione morale e la connessione con le attività di detenzione/ricettazione/riciclaggio. Sui punti contestati (porto/detenzione armi, riciclaggio, mancata concessione delle attenuanti, aumenti per continuazione) la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente e non manifestamente illogica: la partecipazione morale comporta consapevolezza dell'uso di armi; la presenza di targhe sostituite e delle targhe originali nel garage è elemento probatorio del riciclaggio; il diniego delle attenuanti e la determinazione degli aumenti di pena sono motivati in fatto e sottratti al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di ricorso per cassazione; usato per delimitare le doglianze ammissibili (nullità, manifesta illogicità, travisamento della prova).

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al principio di ragionevole correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto rispettato il dettato costituzionale nel caso di riqualificazione da concorso materiale a concorso morale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza; invocata nei motivi di nullità per omessa o apparente motivazione, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della correlazione tra accusa e sentenza; norma procedurale rilevante nel sindacato sulla congruenza dell'imputazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole di valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha confermato che i giudici di merito possono valutare gli indizi (disponibilità del garage, rinvenimento refurtiva, tempistica) come elementi probatori coerenti.

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; interpretato in senso da consentire l'affermazione di responsabilità anche a titolo di concorso morale quando sussistono elementi indiziari idonei.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina (capo a della imputazione); riferimento alla fattispecie contestata e agli aggravanti.

  • art. 379 cod. pen.

    Prevede che il favoreggiamento reale è escluso fuori dei casi di concorso nel reato; impiegata per escludere la riqualificazione in favoreggiamento quando è accertato concorso morale.

  • art. 648 e 648-bis cod. pen.

    Art. 648 ricettazione; art. 648-bis riciclaggio. La Corte ha ritenuto che la detenzione delle autovetture unitamente agli elementi (targhe sostituite e originali rinvenute) sia idonea a collegare l'imputato alla condotta di riciclaggio o alla partecipazione morale.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 2, art. 4)

    Norme sul porto e detenzione di armi. La sentenza ha collegato la consapevolezza dell'uso di armi in una rapina alla responsabilità per porto e detenzione anche dei concorrenti morali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Limita il solo stato di incensuratezza come base per le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti richiamando precedenti penali e gravità del reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Limite legale al cumulo/continuazione (triplo della pena base); impiegato per verificare che gli aumenti per continuazione siano nei limiti di legge.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la determinazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato che il giudice del merito può scegliere quali elementi considerare prevalenti.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali per la commisurazione della pena; richiamato indirettamente in relazione al potere discrezionale del giudice nel quantificare gli aumenti.

Massime di principio

  • La conversione dell imputazione da concorso materiale a concorso morale non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione se non altera radicalmente l'oggetto dell'accusa e l'imputato ha potuto difendersi.
  • La valutazione dei giudici di merito sui fatti e sulle prove (specialmente in presenza di una 'doppia conforme') limita il sindacato di legittimità: Cassazione interviene solo per nullità, manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • La disponibilità esclusiva o prevalente di un luogo (garage), il possesso di chiavi, il rinvenimento immediato di refurtiva e mezzi usati per il reato e la prossimità temporale e territoriale costituiscono elementi indiziari forti, idonei a fondare un concorso morale o responsabilità per reati collegati (ricettazione, riciclaggio).
  • Per il reato di riciclaggio non è sufficiente la mera detenzione di beni di provenienza illecita: occorrono elementi che colleghino l'imputato alla manipolazione/alterazione (es. targhe sostituite rinvenute e originali ritrovati nello stesso luogo).
  • Nelle rapine a mano armata i partecipi anche non materialmente armati possono essere ritenuti responsabili per il porto/detenzione delle armi, quando sia provata la loro consapevolezza del programmato uso delle armi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice e prescinde dall'elenco esaustivo di tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi che hanno portato al diniego.
  • In tema di continuazione il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite in relazione alla loro entità: aumenti esigui richiedono motivazione meno dettagliata, mentre aumenti significativi richiedono motivazione specifica e proporzionata.

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