Sentenza n. 993/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento quanto al ricorso n. 5245 del 2024: - Della nota del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-/01/2024 avente ad oggetto: Municipio I – -OMISSIS-. N.C.E.U.: -OMISSIS-. Richiedente: Amministratore condominio -OMISSIS-. Intervento: Installazione elevatore piano scala. Procedimento: Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Immobile tutelato ai sensi del D.lgs. 22.01.2024 n. 42 e ss.mm.ii., Parte seconda con DR del-OMISSIS-.07.2004 (all. 1). - Della nota del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. -OMISSIS- del 21/02/2024: Municipio I – -OMISSIS-. Nota SSABAP prot.-OMISSIS- del-OMISSIS-/01/2024 – Nota SSABAP prot.-OMISSIS- del 21/03/2022 - Riscontro a comunicazione pec Amministratore Dott. -OMISSIS- (prot.-OMISSIS- del 19/02/2024) (all. 2); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non cognito, e comunque per il risarcimento dei danni patiti e patendi e/o di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990 smi. quanto al ricorso n. 1239 del 2025: - della nota di Roma Capitale, Municipio I Centro Direzione Tecnica Edilizia Privata – Ambito 3 prot.-OMISSIS- dell’11/11/2024 recante: “Riscontro prot. -OMISSIS- del 18/09/2024”, con oggetto: “vs. prot. -OMISSIS- del 08/08/2024 avente ad oggetto «Richiesta integrazioni documentali al fine delle verifiche tecniche per l’immobile con destinazione residenziale, sito in -OMISSIS-, censito all’Agenzia delle Entrate al -OMISSIS-». Memoria procedimentale a valere se del caso anche quale istanza ex art. 19 c. 6-ter legge 241/90 in relazione alla SCIA n. -OMISSIS-del 31/07/2024 ed alla SCIA n. -OMISSIS- del 31/07/2024” (all. 1); - della nota di Roma Capitale, Municipio I Centro Direzione Tecnica Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 12/12/2024, recante “SCIA ex art. 22 del DPR 380/2001 prot. -OMISSIS- del 31/07/2024 in variante alla SCIA-OMISSIS- del 26/02/2024, relativa all’immobile con destinazione residenziale, sito in-OMISSIS-, censito all’Agenzia delle Entrate al -OMISSIS-”, rilasciata in sede di accesso in data 03/01/2025 prot.-OMISSIS- (all. 9): - nonché di: SCIA in sanatoria prot. -OMISSIS-del 31/07/2024; SCIA prot. -OMISSIS- del 31/07/2024; successive integrazioni prot.-OMISSIS- del 25/10/2024, prot. -OMISSIS- del 07/11/2024 e prot. -OMISSIS- del 10/11/2024; prot. -OMISSIS- del 25/11/2024. SCIA prot-OMISSIS- del 26/02/2024; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nel ricorso RG 5245/2024, note della Soprintendenza che hanno revocato l'ordine di sospensione dei lavori e consentito la ripresa dell'installazione dell'ascensore; nel ricorso RG 1239/2025, atti comunali relativi alle SCIA del condominio e alla validità della SCIA in variante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e condominio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'installazione di un ascensore e i lavori di consolidamento strutturale all'interno del vano scala di un edificio vincolato. Con il ricorso RG 5245/2024 deduceva difetto e illogicità della motivazione e dell'istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione del d.P.R. n. 23/2017, del d.m. n. 236/1989 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Sosteneva che la Soprintendenza avesse erroneamente interpretato precedenti sentenze, che la revoca della sospensione consentisse lavori privi delle necessarie verifiche e prescrizioni, che il deposito del progetto presso il Genio civile non sostituisse la trasmissione del progetto alla Soprintendenza e che non fossero stati rispettati gli obblighi di alta sorveglianza. Deduceva inoltre violazione degli artt. 21-quinquies e 7 della l. n. 241/1990 per mancata indicazione dei presupposti della revoca e omessa comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno o l'indennizzo da revoca. Con il ricorso RG 1239/2025 impugnava gli atti di Roma Capitale relativi a una SCIA in sanatoria e a una SCIA in variante, lamentando violazione del d.P.R. n. 380/2001, della l.r. n. 15/2008 e del d.lgs. n. 42/2004, difetto di motivazione, travisamento, omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, assenza di autorizzazione della Soprintendenza, carenze documentali e strutturali, mancanza di deliberazione condominiale, violazione delle norme sulle varianti in immobili vincolati e delle disposizioni tecniche sulle scale. La ricorrente assumeva inoltre che l'opera arrecasse danno all'edificio e alla propria proprietà e rendesse inutilizzabile il servoscala precedentemente autorizzato.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato improcedibile il ricorso RG 5245/2024 per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'ascensore era stato installato e collaudato: l'eventuale annullamento delle note di revoca della sospensione non avrebbe prodotto automaticamente la demolizione dell'opera o il ripristino dello stato dei luoghi. L'ordine di sospensione è stato qualificato come atto interinale e temporaneo, ormai privo di oggetto materiale perché i lavori erano conclusi. Il TAR ha inoltre escluso un interesse residuo all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, ritenendo manifestamente infondata la domanda di risarcimento e di indennizzo per mancata dimostrazione dell'illecito, della colpa e degli altri presupposti della responsabilità, anche perché la ricorrente non si era confrontata con i titoli autorizzatori originari divenuti inoppugnabili. La domanda risarcitoria e indennitaria è stata quindi rigettata. Il ricorso RG 1239/2025 è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: le SCIA contestate costituivano prosecuzione dell'intervento già autorizzato nel 2017 e nel 2019, titoli che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato. Il giudizio non poteva essere utilizzato per rimettere in discussione la legittimità originaria dell'ascensore mediante l'impugnazione di atti successivi relativi a una variante. Il TAR ha inoltre rilevato che, al momento del ricorso, era decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA e che l'istanza ex art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 non era stata tempestivamente proposta con riguardo alla SCIA principale del 26 febbraio 2024. In via subordinata, il secondo ricorso è stato ritenuto comunque infondato nel merito: Roma Capitale aveva esaminato puntualmente le osservazioni della ricorrente, svolto un'istruttoria non lacunosa e motivato adeguatamente la validità della SCIA in variante; inoltre, la Soprintendenza aveva dichiarato che le varianti erano comprese nelle autorizzazioni già rilasciate. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
L'autorizzazione della Soprintendenza per gli interventi su bene culturale costituiva il quadro autorizzatorio originario dell'installazione dell'ascensore, divenuto inoppugnabile nei confronti della ricorrente.
Richiamato quale base del precedente ordine di sospensione dei lavori, qualificato dal TAR come misura interinale e temporanea.
Richiamato nella vicenda amministrativa quale possibile fondamento delle misure conseguenti a interventi eseguiti in assenza di autorizzazione.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
La richiesta di indennizzo da revoca è stata respinta, insieme alla domanda risarcitoria, per manifesta infondatezza e mancata dimostrazione dei relativi presupposti.
Invocato dalla ricorrente per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, senza che il TAR abbia esaminato il merito della censura per l'improcedibilità del ricorso.
art. 19, commi 3 e 6-ter, l. n. 241/1990
Il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA e l'istanza del terzo sono stati valorizzati ai fini della carenza di interesse, poiché l'istanza non era stata tempestivamente riferita alla SCIA principale.
L'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori non sussiste quando la domanda risarcitoria sia manifestamente infondata e non siano dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Richiamato quale disciplina della SCIA in sanatoria presentata per gli interventi di consolidamento.
Richiamato quale disciplina della SCIA in variante relativa all'installazione dell'ascensore.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto interinale e temporaneo, quale un ordine di sospensione dei lavori, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando i lavori siano ormai conclusi e l'eventuale annullamento dell'atto non possa produrre direttamente il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente, come la demolizione dell'opera o il ripristino dello stato dei luoghi.
- L'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., non sussiste quando la domanda risarcitoria sia manifestamente infondata e il ricorrente non dimostri gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, incluso il fatto illecito e la colpa.
- Non è possibile utilizzare l'impugnazione di atti successivi relativi a SCIA in variante o alla prosecuzione dei lavori per rimettere in discussione la legittimità originaria di un intervento già assistito da titoli abilitativi divenuti inoppugnabili; il terzo deve contestare tempestivamente i titoli e gli atti direttamente lesivi.
- Quando il termine per l'esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA è decorso, l'interesse del terzo deve essere correlato a una tempestiva sollecitazione dei poteri amministrativi prevista dall'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, riferita all'atto effettivamente lesivo e non a una successiva variante di portata limitata.
- La conclusione dei lavori e il collaudo dell'opera possono determinare il venir meno dell'utilità concreta dell'annullamento di atti amministrativi preordinati soltanto a sospendere o impedire la prosecuzione di lavori ancora in corso.
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