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Sentenza

Sentenza n. 993/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento quanto al ricorso n. 5245 del 2024: - Della nota del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-/01/2024 avente ad oggetto: Municipio I – -OMISSIS-. N.C.E.U.: -OMISSIS-. Richiedente: Amministratore condominio -OMISSIS-. Intervento: Installazione elevatore piano scala. Procedimento: Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Immobile tutelato ai sensi del D.lgs. 22.01.2024 n. 42 e ss.mm.ii., Parte seconda con DR del-OMISSIS-.07.2004 (all. 1). - Della nota del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. -OMISSIS- del 21/02/2024: Municipio I – -OMISSIS-. Nota SSABAP prot.-OMISSIS- del-OMISSIS-/01/2024 – Nota SSABAP prot.-OMISSIS- del 21/03/2022 - Riscontro a comunicazione pec Amministratore Dott. -OMISSIS- (prot.-OMISSIS- del 19/02/2024) (all. 2); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non cognito, e comunque per il risarcimento dei danni patiti e patendi e/o di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990 smi. quanto al ricorso n. 1239 del 2025: - della nota di Roma Capitale, Municipio I Centro Direzione Tecnica Edilizia Privata – Ambito 3 prot.-OMISSIS- dell’11/11/2024 recante: “Riscontro prot. -OMISSIS- del 18/09/2024”, con oggetto: “vs. prot. -OMISSIS- del 08/08/2024 avente ad oggetto «Richiesta integrazioni documentali al fine delle verifiche tecniche per l’immobile con destinazione residenziale, sito in -OMISSIS-, censito all’Agenzia delle Entrate al -OMISSIS-». Memoria procedimentale a valere se del caso anche quale istanza ex art. 19 c. 6-ter legge 241/90 in relazione alla SCIA n. -OMISSIS-del 31/07/2024 ed alla SCIA n. -OMISSIS- del 31/07/2024” (all. 1); - della nota di Roma Capitale, Municipio I Centro Direzione Tecnica Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 12/12/2024, recante “SCIA ex art. 22 del DPR 380/2001 prot. -OMISSIS- del 31/07/2024 in variante alla SCIA-OMISSIS- del 26/02/2024, relativa all’immobile con destinazione residenziale, sito in-OMISSIS-, censito all’Agenzia delle Entrate al -OMISSIS-”, rilasciata in sede di accesso in data 03/01/2025 prot.-OMISSIS- (all. 9): - nonché di: SCIA in sanatoria prot. -OMISSIS-del 31/07/2024; SCIA prot. -OMISSIS- del 31/07/2024; successive integrazioni prot.-OMISSIS- del 25/10/2024, prot. -OMISSIS- del 07/11/2024 e prot. -OMISSIS- del 10/11/2024; prot. -OMISSIS- del 25/11/2024. SCIA prot-OMISSIS- del 26/02/2024; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202405245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nel ricorso RG 5245/2024, note della Soprintendenza che hanno revocato l'ordine di sospensione dei lavori e consentito la ripresa dell'installazione dell'ascensore; nel ricorso RG 1239/2025, atti comunali relativi alle SCIA del condominio e alla validità della SCIA in variante

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e condominio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'installazione di un ascensore e i lavori di consolidamento strutturale all'interno del vano scala di un edificio vincolato. Con il ricorso RG 5245/2024 deduceva difetto e illogicità della motivazione e dell'istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione del d.P.R. n. 23/2017, del d.m. n. 236/1989 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Sosteneva che la Soprintendenza avesse erroneamente interpretato precedenti sentenze, che la revoca della sospensione consentisse lavori privi delle necessarie verifiche e prescrizioni, che il deposito del progetto presso il Genio civile non sostituisse la trasmissione del progetto alla Soprintendenza e che non fossero stati rispettati gli obblighi di alta sorveglianza. Deduceva inoltre violazione degli artt. 21-quinquies e 7 della l. n. 241/1990 per mancata indicazione dei presupposti della revoca e omessa comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno o l'indennizzo da revoca. Con il ricorso RG 1239/2025 impugnava gli atti di Roma Capitale relativi a una SCIA in sanatoria e a una SCIA in variante, lamentando violazione del d.P.R. n. 380/2001, della l.r. n. 15/2008 e del d.lgs. n. 42/2004, difetto di motivazione, travisamento, omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, assenza di autorizzazione della Soprintendenza, carenze documentali e strutturali, mancanza di deliberazione condominiale, violazione delle norme sulle varianti in immobili vincolati e delle disposizioni tecniche sulle scale. La ricorrente assumeva inoltre che l'opera arrecasse danno all'edificio e alla propria proprietà e rendesse inutilizzabile il servoscala precedentemente autorizzato.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato improcedibile il ricorso RG 5245/2024 per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'ascensore era stato installato e collaudato: l'eventuale annullamento delle note di revoca della sospensione non avrebbe prodotto automaticamente la demolizione dell'opera o il ripristino dello stato dei luoghi. L'ordine di sospensione è stato qualificato come atto interinale e temporaneo, ormai privo di oggetto materiale perché i lavori erano conclusi. Il TAR ha inoltre escluso un interesse residuo all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, ritenendo manifestamente infondata la domanda di risarcimento e di indennizzo per mancata dimostrazione dell'illecito, della colpa e degli altri presupposti della responsabilità, anche perché la ricorrente non si era confrontata con i titoli autorizzatori originari divenuti inoppugnabili. La domanda risarcitoria e indennitaria è stata quindi rigettata. Il ricorso RG 1239/2025 è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: le SCIA contestate costituivano prosecuzione dell'intervento già autorizzato nel 2017 e nel 2019, titoli che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato. Il giudizio non poteva essere utilizzato per rimettere in discussione la legittimità originaria dell'ascensore mediante l'impugnazione di atti successivi relativi a una variante. Il TAR ha inoltre rilevato che, al momento del ricorso, era decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA e che l'istanza ex art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 non era stata tempestivamente proposta con riguardo alla SCIA principale del 26 febbraio 2024. In via subordinata, il secondo ricorso è stato ritenuto comunque infondato nel merito: Roma Capitale aveva esaminato puntualmente le osservazioni della ricorrente, svolto un'istruttoria non lacunosa e motivato adeguatamente la validità della SCIA in variante; inoltre, la Soprintendenza aveva dichiarato che le varianti erano comprese nelle autorizzazioni già rilasciate. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 42/2004

    L'autorizzazione della Soprintendenza per gli interventi su bene culturale costituiva il quadro autorizzatorio originario dell'installazione dell'ascensore, divenuto inoppugnabile nei confronti della ricorrente.

  • art. 28 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale base del precedente ordine di sospensione dei lavori, qualificato dal TAR come misura interinale e temporanea.

  • art. 160 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato nella vicenda amministrativa quale possibile fondamento delle misure conseguenti a interventi eseguiti in assenza di autorizzazione.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    La richiesta di indennizzo da revoca è stata respinta, insieme alla domanda risarcitoria, per manifesta infondatezza e mancata dimostrazione dei relativi presupposti.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, senza che il TAR abbia esaminato il merito della censura per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 19, commi 3 e 6-ter, l. n. 241/1990

    Il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA e l'istanza del terzo sono stati valorizzati ai fini della carenza di interesse, poiché l'istanza non era stata tempestivamente riferita alla SCIA principale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori non sussiste quando la domanda risarcitoria sia manifestamente infondata e non siano dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale disciplina della SCIA in sanatoria presentata per gli interventi di consolidamento.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale disciplina della SCIA in variante relativa all'installazione dell'ascensore.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto interinale e temporaneo, quale un ordine di sospensione dei lavori, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando i lavori siano ormai conclusi e l'eventuale annullamento dell'atto non possa produrre direttamente il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente, come la demolizione dell'opera o il ripristino dello stato dei luoghi.
  • L'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., non sussiste quando la domanda risarcitoria sia manifestamente infondata e il ricorrente non dimostri gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, incluso il fatto illecito e la colpa.
  • Non è possibile utilizzare l'impugnazione di atti successivi relativi a SCIA in variante o alla prosecuzione dei lavori per rimettere in discussione la legittimità originaria di un intervento già assistito da titoli abilitativi divenuti inoppugnabili; il terzo deve contestare tempestivamente i titoli e gli atti direttamente lesivi.
  • Quando il termine per l'esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA è decorso, l'interesse del terzo deve essere correlato a una tempestiva sollecitazione dei poteri amministrativi prevista dall'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, riferita all'atto effettivamente lesivo e non a una successiva variante di portata limitata.
  • La conclusione dei lavori e il collaudo dell'opera possono determinare il venir meno dell'utilità concreta dell'annullamento di atti amministrativi preordinati soltanto a sospendere o impedire la prosecuzione di lavori ancora in corso.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

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