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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Dico è stato imputato per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per aver omesso, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno d'imposta 2018, di indicare parte dei propri redditi (euro 2.006 percepiti dall'INPS) e i redditi del padre convivente (euro 11.922,19), dichiarando invece un reddito complessivo inferiore (aveva indicato solo euro 4.519), con conseguente superamento dei limiti reddituali. In Cassazione il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione sostenendo: 1) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) e che l'errore fosse frutto di scarsa diligenza o di autodichiarazione corretta (aveva indicato il padre e prodotto un CUD); 2) mancato esame e motivazione circa la riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 3) insufficiente motivazione sulla determinazione della pena e mancata illustrazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui il fatto integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 e che l'elemento soggettivo (dolo generico) era provato, atteso che l'imputato ha omesso di dichiarare redditi che non poteva ignorare e che il modulo chiariva l'obbligo di indicare i redditi dei conviventi. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla particolare tenuità, affermando che la gravità e le modalità plurime della falsità (omissione dei redditi propri e dei conviventi) ne escludono l'applicabilità. Ha giudicato adeguata la motivazione sulla pena operata dai giudici di merito, rilevando che la pena confermata è inferiore alla media edittale e che non era necessaria una motivazione particolarmente dettagliata. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso, conferma della condanna (pena già fissata in sede di merito: anni 1 di reclusione e euro 500,00 di multa con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95

    Punisce le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza e la Corte interpretano la norma nel senso che anche omissioni parziali integrano il reato indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76

    Disciplina la determinazione del reddito rilevante per il patrocinio; la Corte osserva che l'ignoranza o l'errore sul significato di questa norma integra un errore di diritto non scusabile

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79

    art. 79, comma 1, lett. c)

    Stabilisce il contenuto dell'istanza e la dichiarazione sostitutiva di certificazione; la falsità nella dichiarazione incide sull'ammissibilità dell'istanza e sulla capacità di ingannare il giudice al momento della decisione

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa: richiede valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; qui esclusa per le modalità plurime e ingannatorie della dichiarazione

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione è rimessa al giudice di merito che deve dar conto dell'uso dei criteri, ma non necessita di spiegazioni ultradettagliate se la pena è in linea con la media edittale

  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46, comma 1, lett. o)

    art. 46, comma 1, lett. o) DPR n. 445/2000

    Riguarda la dichiarazione sostitutiva di certificazione; la Corte sottolinea la particolare natura della dichiarazione in sede di istanza di patrocinio e che l'errore sul suo significato non è scusabile

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per carico delle spese al ricorrente

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 6591 del 27/11/2008 (Infanti)

    Sottolinea che la falsità nella dichiarazione sostitutiva per il patrocinio rileva rispetto all'ammissibilità dell'istanza e alla capacità di indurre il magistrato a decidere l'ammissione; la valutazione della idoneità del falso va fatta con riferimento a quanto il giudice può comprendere prima di disporre verifiche

Massime di principio

  • Per integrare il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 le omissioni o le false indicazioni anche parziali nella dichiarazione per il patrocinio sono sufficienti: l'accusa deve dimostrare il dolo (consapevolezza e volontà di dichiarare il falso), ma l'errore di diritto sulla disciplina del patrocinio non è scusabile
  • Nella valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. va considerata la potenzialità ingannatoria della condotta rispetto al momento in cui il giudice decide sull'istanza: modalità multiplici o atte a dissimulare il reddito aumentano il disvalore e ostano all'applicazione della causa di non punibilità
  • La prova di buona fede o di mero difetto di controllo può escludere il dolo solo se supportata da elementi concreti che rendano plausibile l'assenza di consapevolezza; l'indicazione errata di redditi propri o di conviventi difficilmente è giustificabile come semplice distrazione
  • La determinazione della pena resta in larga parte discrezionale del giudice di merito; la motivazione è adeguata se richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. o mostra congruenza con la gravità del fatto, salvo che la pena sia visibilmente sproporzionata rispetto alla media edittale
  • Prassi prudente in casi analoghi: conservare e allegare documentazione fiscale completa, segnalare tempestivamente eventuali errori nell'istanza di patrocinio, e se si invoca buona fede produrre elementi che dimostrino impossibilità di conoscere o di indicare correttamente i redditi (es. assenza di dati, documentazione non disponibile)

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