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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma operata dalla Corte d'Appello che li ha ritenuti responsabili del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, co. 2, D.P.R. 309/1990). Le censure principali contestano: 1) la configurabilità del reato associativo (vizi di motivazione e violazione di legge), sostenendo che i fatti contestati costituiscono al più concorso in singoli reati di detenzione e cessione di droga e non un programma associativo stabile; 2) l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni confessorie rese in udienza preliminare e l'uso apodittico di intercettazioni, sequestri e movimenti di denaro per dedurre la stabilità dell'organizzazione; 3) la mancanza di elementi come una gerarchia, beni condivisi o unità di mezzi/utenze a servizio del gruppo; 4) per Tusha Erald la mancata riqualificazione di talune imputazioni in un unico reato di detenzione continuata (nebis in idem e duplicazione di punizioni). Alcuni ricorrenti deducono altresì violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata dell'appello rispetto alla decisione assolutoria di primo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione della Corte d'Appello che, sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di OCP, perquisizioni e sequestri (ingenti quantitativi di cocaina) e delle confessioni ammesse in udienza preliminare, ha ricostruito l'esistenza di un sodalizio stabile finalizzato al traffico di stupefacenti. La Cassazione ha affermato che le confessioni potevano essere valutate come ammissione dei fatti e dei ruoli (reperimento, custodia, confezionamento, consegna), che la disponibilità stabile di appartamenti e di telefoni non intercettabili integra la predisposizione di mezzi/logistica e che la durata breve non esclude l'associazione se emerge un sistema collaudato. Ha inoltre rigettato la richiesta di riqualificazione in detenzione continuata, ritenendo le cessioni commesse in date e verso clienti diversi come reati distinti e non assorbiti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento aggiuntivo di Euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 2

    La Corte ha interpretato l'art. 74 come integrato dalla presenza di almeno tre persone legate da un patto associativo (anche informale), dotate di risorse umane e materiali con sufficiente stabilità e con ciascun associato consapevole dei tratti essenziali e messo stabilmente a disposizione del sodalizio. Non è richiesta una complessa gerarchia; la prova può desumersi da facta concludentia (contatti continuativi, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti).

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La Corte ha precisato che le condotte di cessione e detenzione sono autonome se distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico; quando tali condotte sono separate nel tempo e rivolte a clienti diversi costituiscono reati distinti (eventualmente unificati per continuazione) e non sempre sono assorbite in un unico reato di detenzione continuata.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. b) ed e)

    Le doglianze per vizio di motivazione e violazione di legge sono state esaminate e ritenute infondate: la Cassazione controlla la congruità e logicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti, salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di prova essenziale.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 74 DPR 309/1990 non è necessaria una struttura piramidale complessa: è sufficiente il patto associativo tra almeno tre persone, la disponibilità stabile di risorse (locali, telefoni, contatti per rifornimenti) e la messa stabile a disposizione del singolo al fine del programma criminoso.
  • Le confessioni rese dagli imputati possono essere valutate dal giudice come ammissione di fatti e ruoli (facta) utili a dimostrare l'esistenza dell'associazione, purché non siano l'unico elemento apodittico e siano integrate da altri riscontri probatori.
  • La brevità temporale del periodo di osservazione non esclude di per sé la configurabilità di un'associazione: rileva se dagli atti emerge un sistema collaudato di comportamenti ricorrenti.
  • La prova dell'associazione può fondarsi su elementi indiziari accumulati (intercettazioni, servizi, sequestri, basi logistiche, ripartizione di ruoli) e la valutazione spetta al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo per vizi manifesti di logicità o contraddittorietà.
  • Per ottenere la riqualificazione in detenzione continuata occorre dimostrare che le diverse azioni costituiscono un unico fatto concreto svolto in maniera continuativa; vendite separate nel tempo e a clienti diversi restano reati autonomi.
  • Quando la Corte d'appello riforma una assoluzione di primo grado ha normalmente l'onere di motivare più compiutamente, ma ciò dipende dal contenuto motivazionale della sentenza di primo grado: non sempre è richiesta una 'motivazione rafforzata' se la sentenza assolutoria è generica.

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