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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna, con rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per la detenzione di 11 'cipolline' contenenti complessivi gr. 7 di cocaina (fatto del 03/08/2021). Il ricorso per cassazione denunciava: (I) mancanza assoluta di motivazione in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; (II) vizio di motivazione sulla sussistenza della recidiva, valutata solo su precedenti molto risalenti; (III) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale; (IV) vizio di motivazione sulla sanzione accessoria del ritiro della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi I e II (assorbendo il III), ritenendo carente la motivazione della Corte d'appello sia in ordine all'omessa risposta sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, sia in ordine alla ricaduta per recidiva: la Corte d'appello aveva valorizzato un precedente undici anni prima senza spiegare in che modo ciò denotasse perdurante pericolosità sociale, come richiesto dall'art. 133 cod. pen. Il motivo relativo al ritiro della patente (IV) è stato invece rigettato: la sanzione accessoria è stata considerata logicamente motivata perché l'imputato deteneva la sostanza mentre era alla guida della propria autovettura, usata per l'attività di spaccio. In definitiva, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente agli aspetti del trattamento sanzionatorio (motivazione su attenuante, ricaduta/recidiva e determinazione della pena) e rigettata per il resto; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti. Qui il fatto contestato è la detenzione di 11 'cipolline' per complessivi 7 grammi di cocaina, reato per il quale è stata dichiarata la responsabilità dell'imputato.

  • codice penale - art. 62, n. 4

    Circostanza attenuante la cui applicazione richiede espressa valutazione motivata. La Corte d'appello non ha dato risposta al motivo di appello che richiedeva l'applicazione di tale attenuante, determinando l'annullamento parziale per vizio di motivazione.

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione fondato sulla mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa risposta dell'appello costituisce vizio sanabile con annullamento limitato.

  • codice penale - art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'aggravante della recidiva. La Cassazione richiama che la recidiva deve essere motivata in concreto secondo tali criteri e non può fondarsi solo su gravità dei fatti e distanza temporale.

  • d.P.R. 309/1990 - art. 85

    Prevede sanzioni accessorie, tra cui il ritiro della patente. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del ritiro per due anni poiché l'autovettura dell'imputato è stata usata come mezzo per l'attività di spaccio, giustificando la finalità preventiva della sanzione.

  • disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il deposito del ricorso e l'enunciazione dei motivi; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione e la Corte ha esaminato i motivi dedotti.

Massime di principio

  • La Corte d'appello (e il giudice di merito in generale) è obbligata a rispondere esplicitamente ai specifici motivi di impugnazione; l'omessa risposta integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e può determinare annullamento parziale in Cassazione.
  • La ricorrenza della recidiva come circostanza aggravante richiede motivazione concreta sul nesso tra precedenti e fatto 'sub iudice' e sulla perdurante pericolosità sociale dell'imputato; non è sufficiente richiamare un precedente risalente per la sola gravità o distanza temporale.
  • Per la determinazione della pena il giudice deve applicare e motivare i criteri di cui all'art. 133 c.p., specialmente quando la pena si discosta dal minimo edittale; carenze motivazionali su questo punto possono portare a rinvio limitato.
  • Le sanzioni accessorie (es. ritiro della patente) sono legittime quando l'uso di un bene (autovettura) sia concretamente funzionale alla commissione del reato e la motivazione evidenzi la finalità preventiva/disincentivante della misura.
  • In caso di annullamento parziale per vizi motivazionali relativi al trattamento sanzionatorio, la Cassazione può rinviare ad altra sezione del giudice di merito per rideterminare pena e valutazioni accessorie senza rimettere in discussione le statuizioni di responsabilità già confermate.

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