Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lamarmora è stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30/05/2002 per aver omesso di indicare nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2015 redditi da lavoro dipendente e indennità (euro 1.466,49 e euro 648,33) autocertificando un reddito pari a zero. Ha impugnato sostenendo: 1) assenza dell'elemento soggettivo (dolo), contestando che l'omissione fosse mera leggerezza; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., per l'esiguità degli importi omessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazione del dolo) per essere reiterativo e privo di confronto con la motivazione impugnata; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo fondata la censura sulla valutazione della applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. in relazione alla specificità del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 e ai criteri di valutazione indicati dalle Sezioni Unite. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce perché riesamini l'applicabilità della causa di non punibilità attenendosi ai principi esposti (valutazione complessiva delle modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo e potenzialità ingannatoria rispetto al momento della decisione sull'istanza).
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Punisce le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la fattispecie è integrata anche da omissioni parziali e richiede dolo generico della persona che autocertifica.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Disciplina il contenuto dell'istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva; attribuisce al giudice e all'ufficio finanziario poteri di verifica e acquisizione della documentazione, rilevando che la dichiarazione ha rilievo ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche normative, anche la condotta successiva), con esclusione di fatti caratterizzati da specifiche aggravanti.
Parametro per la valutazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza da considerare nella valutazione della tenuità.
Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008 (Infanti)
Ha chiarito che la falsità nella dichiarazione sostitutiva incide sull'ammissibilità dell'istanza e va valutata rispetto a quanto può influenzare il magistrato al momento della decisione; l'idoneità offensiva del falso va intesa in relazione all'effetto sul giudice che deve decidere.
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Definisce la struttura e i limiti dell'art. 131-bis: bilanciamento qualitativo e quantitativo, criteri di esclusione e necessità di valutazione complessiva delle peculiari circostanze concrete.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4 n. 37144/2019; n. 21577/2016; n. 4623/2017; n. 7192/2018; n. 10406/2017)
Richiamata per affermare che il delitto richiede dolo e che la mera ipotesi di 'leggerezza' deve essere provata; indicazioni sul diverso grado di idoneità ingannatoria a seconda delle modalità di comportamento.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 l'elemento soggettivo è il dolo generico: per escluderlo occorre prova che l'omissione derivi da un difetto di controllo qualificabile come colpa e non bastano affermazioni generiche.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede valutazione complessiva: non è sufficiente l'esiguità dell'importo, va valutata la potenzialità ingannatoria della dichiarazione al momento in cui il giudice deve decidere sull'istanza.
- La modesta entità degli importi omessi può essere un fattore a favore della tenuità, ma non è automaticamente decisivo: rilevano le modalità di dissimulazione, la produzione di documenti, il contesto e il grado del dolo.
- Il momento di riferimento per valutare l'offesa è quello della decisione sull'ammissibilità: va considerato quanto la dichiarazione potesse realisticamente indurre in errore il magistrato prima di eventuali verifiche dell'ufficio finanziario.
- La presenza di accertamenti successivi (segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, richiesta di revoca) e la condotta post-fatto possono influire sulla valutazione della gravità e sulla applicabilità della causa di non punibilità.
- In casi analoghi, il giudice dovrà motivare puntualmente la valutazione della potenzialità ingannatoria e del grado di colpevolezza e non limitarsi a considerazioni generiche sull'esiguità dell'importo.
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