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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma di condanna per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla presenza di sostanze stupefacenti (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n.285). I fatti accertati in merito: Marchi, coinvolto in un incidente, fu soccorso da un'ambulanza e ricevette cure in loco; si allontanò poi brevemente e fece ritorno. Su iniziativa di successiva pattuglia fu invitato a recarsi in struttura sanitaria per essere sottoposto a ulteriori cure e al prelievo di liquidi biologici per accertamenti; Marchi rifiutò. Il ricorrente deduceva che le condizioni di legge previste dai commi propedeutici degli artt. 186 e 187 (screening preliminare/accertamenti qualitativi, accompagnamento o richiesta formale alla struttura sanitaria, o essere effettivamente "sottoposto a cure mediche") non erano state rispettate, sicché il rifiuto non rientrava nelle fattispecie incriminatrici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Questo perché, secondo la ricostruzione di fatto accolta ("doppia conforme"), non risultano eseguiti gli accertamenti qualitativi preliminari né è stata rivolta alla struttura sanitaria la richiesta di accertamento prevista dalle norme, né l'imputato era configurabile come effettivamente "sottoposto a cure mediche" ai sensi delle disposizioni di riferimento. Pertanto la condotta concreta (il rifiuto di recarsi in struttura sanitaria per il prelievo di liquidi biologici dopo cure iniziali dell'ambulanza) non è sussumibile nelle fattispecie previste dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada; difetta la rilevanza penale per mancanza dei presupposti normativi. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (decisione presa nel merito ex art. 620, lett. i, c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186

    art. 186, commi 3, 4, 5 e 7

    Per integrare il rifiuto punito dal comma 7 occorre che il conducente sia stato posto nelle condizioni previste dai commi 3, 4 o 5 (screening preliminare con dispositivi non invasivi, o accertamento con strumenti regolamentari o accertamento da parte di strutture sanitarie per conducenti "sottoposti a cure mediche"). Nel caso concreto nessuna di queste condizioni era stata realizzata, quindi il rifiuto non è penalmente rilevante ai sensi del comma 7.

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 187

    art. 187, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 8

    Analogamente all'art.186, il rifiuto punito dal comma 8 richiede che siano state esperite le procedure previste dai commi 2, 2-bis o 3 (screening qualitativi, eventuale prelievo da personale ausiliario, accompagnamento presso struttura sanitaria, o accertamento richiesto alla struttura sanitaria per chi sia "sottoposto a cure mediche"). In mancanza di tali presupposti, il rifiuto di recarsi in ospedale per il prelievo è privo di rilevanza penale.

  • Codice di procedura penale

    art. 620, lett. i (facoltà di decidere nel merito)

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, avendo ritenuto assodati i fatti e non necessitando di ulteriori accertamenti.

  • Disposizioni processuali

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. (limiti all'enunciazione dei motivi)

    Richiamato per la limitazione dell'enunciazione dei motivi nel ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez.4, n.10146 del 15/12/2020 (Mingarelli), Sez.4, n.46168 del 15/10/2021 (Novelli) ed altri precedenti

    Sostengono che il rifiuto di sottoporsi al prelievo in ospedale non integrano il reato previsto dagli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 quando manchino i presupposti procedurali previsti dai commi propedeutici.

Massime di principio

  • Perché il rifiuto di sottoporsi a esami su alcool o stupefacenti sia penalmente rilevante è necessario che i presupposti formali previsti dalla legge (screening preliminare con strumenti non invasivi, richiesta formale di accertamento alla struttura sanitaria o essere realmente "sottoposti a cure mediche") siano rispettati e documentati.
  • La mera percezione da parte degli agenti che il conducente sia "bisognoso di cure" o la presenza di una ferita sanguinante non equivale automaticamente allo status di "sottoposto a cure mediche" richiesto dalle norme; il legislatore richiede che gli accertamenti siano attivati secondo le procedure previste (es. richiesta alla struttura sanitaria).
  • Se la polizia non esegue gli accertamenti qualitativi preliminari né richiede all'ospedale di effettuare esami, il rifiuto del conducente di recarsi in struttura per il prelievo può essere giuridicamente irrilevante e non integrerà il reato di cui agli artt. 186(7) o 187(8).
  • A tutela dell'imputato conviene verificare e contestare l'assenza di formali atti procedurali (inviti a sottoporsi a screening, verbalizzazioni di accompagnamento, richieste alla struttura sanitaria, prelievo da personale ausiliario) e valorizzare l'eventuale cura già prestata in loco dall'ambulanza.
  • Per le forze di polizia: è fondamentale seguire e documentare scrupolosamente le procedure previste dal Codice della Strada (screening preliminare, eventuale prelievo da personale ausiliario o richiesta alla struttura sanitaria) se si vuole che un eventuale rifiuto abbia efficacia penale.

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