Cassazione Penale, Sentenza n. 30045/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per omicidio colposo per aver, alla guida della propria autovettura, perso il controllo del veicolo sulla S.S. 650 Trignina e impattato contro la cuspide di un guard-rail; la barriera si è staccata e ha penetrato l'abitacolo cagionando la morte della passeggera De Crescente Barbara. In primo grado il Tribunale di Vasto aveva ritenuto la condotta della Di Nezza causa efficiente dell'evento, assolvendosi invece i coimputati per vizi di realizzazione del guard-rail. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la responsabilità, riconoscendo però le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e rideterminando la pena a un anno di reclusione con i benefici di legge e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per sei mesi. Con ricorso per cassazione la difesa ha proposto cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento del fatto, in particolare sulla valutazione della prova tecnica (velocità); (2) incompatibilità del perito nominato (ing. Andrea Simone) per presunti rapporti con ANAS; (3) sottovalutazione del difetto di costruzione del guard-rail come causa dell'evento; (4) mancata considerazione dello scoppio dello pneumatico quale causa dello sbandamento; (5) mancata rinnovazione dell'istruttoria con nuova perizia e richiesta, anche in questa sede, di perizia ex art. 603 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la figura della "doppia conforme" (prime due decisioni di merito coerenti) e ha escluso la sussistenza di carenze, illogicità o contraddittorietà nella motivazione dei giudici di merito. In particolare: la discordanza sulle stime di velocità non era decisiva poiché la velocità risultava comunque sotto il limite; la condotta della Di Nezza ha violato l'art. 141 comma 2 C.d.S. (dovere di mantenere il controllo) e costituisce causa efficiente dell'evento; la censura sull'incompatibilità del perito non rientrava nelle ipotesi di astensione previste dall'art. 222 c.p.p.; la tesi dello scoppio dello pneumatico è stata esclusa per assenza di segni di lacerazione o tracce sull'asfalto e per la traiettoria del veicolo risultante dagli accertamenti; non sussisteva motivo per disporre una nuova perizia in appello o in questa sede, posto che gli elementi acquisiti erano ritenuti sufficienti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali nonché al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 141 comma 2 Codice della strada
Regola cautelare di tipo "elastico" che impone al conducente di conservare sempre il controllo del veicolo; la Corte l'ha interpretata come criterio di valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto per accertare l'efficienza causale della condotta colposa.
art. 222 Codice di procedura penale
Norma che disciplina i casi di astensione del consulente tecnico; la Corte ha ritenuto che le circostanze dedotte dalla difesa non rientravano nelle fattispecie previste da tale articolo, quindi non sussisteva incompatibilità dell'esperto.
art. 223 c.p.p. comma 2
Norma sulla ricusazione del perito richiamata dalla difesa; la Corte ha osservato che la ricusazione non risultava essere stata proposta e che comunque le circostanze non rientravano nelle ipotesi di astensione obbligatoria.
art. 603 comma 3 Codice di procedura penale
Norma che consente alla Corte di cassazione, in casi eccezionali, di ordinare una nuova consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché la rinnovazione dell'istruttoria è un'eccezione e qui non sussisteva insufficienza degli elementi acquisiti.
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) Codice di procedura penale
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento del fatto, violazione di legge); la Corte ha valutato i motivi come riconducibili a una richiesta di rinnovazione della valutazione di fatto e li ha dichiarati inammissibili.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Principio richiamato in materia di condanna alla Cassa delle ammende: la somma è stata inflitta perché non risultava colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando primo e secondo grado risultano conformi (doppia conforme), la Cassazione limita il sindacato di merito e tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che chiedono la riconsiderazione dei fatti o della valutazione probatoria.
- La richiesta di nuova consulenza tecnica in sede di legittimità è eccezionale: va motivata con l'insufficienza degli elementi acquisiti in grado di pregiudicare il giudizio, altrimenti viene rigettata.
- L'incompatibilità o astensione del perito deve fondarsi su ipotesi tassative di legge (art. 222 e 223 c.p.p.); mere relazioni professionali con enti o rapporti non specificamente configurati nelle fattispecie normative non determinano automaticamente l'incompatibilità.
- La teoria dello scoppio di uno pneumatico come causa dello sbandamento richiede elementi di riscontro oggettivi (lacerazioni, tracce sull'asfalto, compatibilità della traiettoria): in assenza di tali segni la tesi è facilmente sconfessabile.
- L'art. 141 comma 2 C.d.S. impone un giudizio 'elastico' sulla condotta di guida: anche se non si supera il limite di velocità, il conducente può essere ritenuto colpevole se non ha mantenuto il controllo del veicolo alla luce delle circostanze del caso.
- Le censure di merito che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse risultanze probatorie già esaminate in primo e secondo grado sono, di norma, inammissibili in Cassazione.
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